Nell'ambito di un processo penale a carico del lavoratore accusato di appropriazione indebita, la Cassazione (sentenza n. 4367/18) ha ritenuto utilizzabili le videoriprese effettuate all'interno del luogo di lavoro.
In particolare, richiamando un principio già consolidato in giurisprudenza, non possono ritenersi violate le norme dello Statuto dei lavoratori poste a presidio della loro riservatezza. 
Tali norme, infatti, non vietano i cosiddetti controlli difensivi del patrimonio aziendale, e certamente le videoriprese effettuate con telecamere installate all'interno dei luoghi di lavoro per prevenire possibili comportamenti infedeli di terzi come anche dei lavoratori, risponde alla finalità di tutela del patrimonio aziendale.
Tali riprese dunque non sono soggette ad un divieto probatorio nell'ambito del processo penale (Cassazione, sentenza del 17 marzo 2016, n. 11419; Cassazione, sentenza del 12 luglio 2011, n. 34842). Né può escludersi la legittimità delle stesse se non siano state eseguite in maniera consequenziale e progressiva, ma solo a giorni ed orari scelti dal datore di lavoro. Ciò che rileva, infatti, evidenzia la Cassazione, è il fatto oggettivo emergente dalle riprese.