Con la sentenza n. 4292 del 1 febbraio 2012 la seconda sezione della Cassazione precisa in maniera chiara la portata dell’art. 54, comma primo, c.p. nella parte in cui stabilisce che “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.
Il caso al vaglio dei giudici riguardava l’occupazione abusiva da parte di due genitori che si erano stabiliti all’interno di un’abitazione – di proprietà di un ente pubblico – in quanto spinti dalle precarie condizioni di salute della figlia affetta da una grave forma di bronchite cronica.
Ebbene, puntualizza la Corte che per poter invocare la scriminante sopra citata è necessario che il pericolo sia “attuale”, ciò significa che il pericolo deve essere imminente e soprattutto individuato e circoscritto nel tempo e nello spazio.
Pertanto, non può essere applicata in tutte quelle situazioni croniche destinate a protrarsi nel tempo poiché ormai cristallizzate e definitive.
La sentenza, nella parte motiva, si sofferma su una particolare circostanza che ha contraddistinto il caso di specie, il fatto che i genitori della bambina affetta da bronchite avevano adibito a loro residenza fissa la casa occupata, l’aver occupato stabilmente l’appartamento, secondo i giudici, comprova il venir meno dell’attualità del pericolo. Con la sentenza n. 4292 del 1 febbraio 2012 la seconda sezione della Cassazione precisa in maniera chiara la portata dell’art. 54, comma primo, c.p. nella parte in cui stabilisce che “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.
Il caso al vaglio dei giudici riguardava l’occupazione abusiva da parte di due genitori che si erano stabiliti all’interno di un’abitazione – di proprietà di un ente pubblico – in quanto spinti dalle precarie condizioni di salute della figlia affetta da una grave forma di bronchite cronica.
Ebbene, puntualizza la Corte che per poter invocare la scriminante sopra citata è necessario che il pericolo sia “attuale”, ciò significa che il pericolo deve essere imminente e soprattutto individuato e circoscritto nel tempo e nello spazio.
Pertanto, non può essere applicata in tutte quelle situazioni croniche destinate a protrarsi nel tempo poiché ormai cristallizzate e definitive.
La sentenza, nella parte motiva, si sofferma su una particolare circostanza che ha contraddistinto il caso di specie, il fatto che i genitori della bambina affetta da bronchite avevano adibito a loro residenza fissa la casa occupata, l’aver occupato stabilmente l’appartamento, secondo i giudici, comprova il venir meno dell’attualità del pericolo.