La ripresa video copre a 360 gradi tutto il fatto. Nel caso specifico la registrazione è stata effettuata dallo stesso ricorrente, ma la stessa potrebbe avvenire legittimamente anche da parte della vittima. Infatti le registrazioni di conversazioni e di video, tra presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, non necessitano dell’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’art. 267 del cod. proc. pen. in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione in senso tecnico, ma si risolvono, come sopra visto, in una particolare forma di documentazione, non sottoposta ai limiti ed alle formalità delle intercettazioni.
Pertanto le registrazioni audio o video effettuate da uno dei partecipanti al colloquio o da persona autorizzata ad assistervi costituiscono prova documentale lecita e utilizzabile nel processo.
Lo ha stabilito la Cassazione Terza Sezione Penale, nella sentenza n. 5241/2017.