Le misure alternative alla detenzione hanno lo scopo di favorire quel principio di rieducazione della pena previsto dall’art. 27 della Costituzione, affinché venga realizzato compiutamente un processo di risocializzazione del condannato.

E’ bene precisare che queste misure, di fatto, si sostituiscono alle pene detentive e consentono al soggetto di partecipare alla vita di relazione attraverso la possibilità di svolgere una regolare attività lavorativa da cui il condannato trae i propri mezzi di sostentamento.

In particolare, la disciplina relativa alle misure alternative alla detenzione è prevista dalla Legge n. 354/1975 nonché dal DPR n. 230/2000, il quale ha riformato in maniera significativa ed efficace l’ordinamento penitenziario, rendendolo più moderno ed adeguato al dettato costituzionale.

La competenza a deliberare sull’applicazione di queste misure è affidata al Tribunale di Sorveglianza, organo di natura collegiale e mista composto di magistrati togati e di esperti in pedagogia o psichiatria, il quale si occupa delle seguenti materie:

1) concessione e revoca della riabilitazione; 2) concessione delle misure alternative alla detenzione; 3) concessione delle misure di sicurezza;L 4) concessione del rinvio obbligatorio o facoltativo della pena.

Provvediamo ora a passare in rassegna le principali misure alternative alla detenzione, oggetto di studio di un’apposita branca del diritto cioè il diritto penitenziario.

1. Affidamento in prova al servizio sociale

E’ un istituto previsto dall’art. 47 della Legge n. 354/1975 e si applica qualora l’esecuzione della pena detentiva non sia superiore ai tre anni (limite innalzato a sei anni per i reati commessi da soggetti tossicodipendenti ai sensi dellaLegge n. 49/2006).

Il Pubblico Ministero, organo cui compete per legge l’esecuzione dei provvedimenti, divenuta definitiva la sentenza di condanna, provvede ad emettere l’ordine di carcerazione nei confronti del condannato cui viene notificato contestualmente il decreto di sospensione.

Il condannato, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica di detti provvedimenti, ha la facoltà di presentare l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale o altre misure alternative (detenzione domiciliare o semilibertà se ne ricorrono tutti i presupposti).

L’istanza viene trasmessa al Tribunale di Sorveglianza che dovrà valutare il comportamento del condannato in libertà sulla scorta di relazioni dei servizi sociali o di autorità di pubblica sicurezza, tenendo in debito conto gli eventuali precedenti penali o denunce a piede libero che non sono ancora sfociate in un processo.

Il Tribunale di Sorveglianza fissa apposita udienza avanti a sé al fine di verificare che il soggetto sia meritevole dell’applicazione della misura alternativa costituita dall’affidamento in prova al servizio sociale; nel caso di valutazione positiva, l’ammissione è disposta con ordinanza con la quale vengono stabilite alcune prescrizioni alle quali l’affidato dovrà attenersi (p.es. obbligo di rientrare presso la propria abitazione in un determinato orario, divieto di allontanarsi dal Comune di residenza se non previamente autorizzato, obbligo di partecipare a corsi di formazione).

2. Detenzione domiciliare

E’ un istituto previsto dall’art. 47ter della Legge n. 354/1975 che consente di espiare la pena della reclusione per qualsiasi reato (ad eccezione dei reati di violenza sessuale, prostituzione minorile, pornografia minorile, ecc.) presso la propria abitazione.

Inoltre il medesimo articolo precisa che sia la pena della reclusione non superiore a 4 anni nonché la pena dell’arresto, possono essere espiate presso la propria abitazione nei casi di:

a) donna incinta o madre con prole di età inferiore a dieci anni con lei convivente;

b) padri esercenti la potestà con prole di età inferiore a dieci anni con essi conviventi, quando la madre sia deceduta o altrimenti impossibilitata a dare assistenza alla prole;

c) persone in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;

d) persona di età superiore a 70 anni, se inabile anche parzialmente.

e) persone di età inferiore a 21 anni per comprovate esigenze di salute, studio, lavoro e famiglia.

La competenza a decidere sull’applicazione di questa misura è demandata al Tribunale di Sorveglianza, il quale avrà il compito di valutare in concreto la pericolosità del soggetto, nonché la sua eventuale attitudine a commettere reati.

3. Semilibertà

E’ un istituto previsto dagli artt. 48-51 della Legge n. 354/1975 che consente di trascorrere parte del giorno fuori dall’istituto penitenziario al fine di partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.

Possono beneficiare della misura in questione i condannati alla pena dell’arresto nonché i condannati alla pena della reclusione non superiore a 6 mesi; l’istanza di semilibertà può essere richiesta anche da coloro che abbiano scontato almeno la metà della pena e dai recidivi che abbiano pero scontato almeno i 2/3 della pena inflitta.

Nel caso in cui il condannato si assenti senza giustificato motivo per un periodo di tempo superiore alle 12 ore, commette il reato di evasione ex art. 385 c.p., e la successiva condanna determina la revoca del beneficio.

4. Liberazione anticipata

E’ un istituto previsto dall’art. 54 della Legge n. 354/1975 che consente al condannato di ottenere una riduzione di pena di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata qualora il soggetto abbia partecipato attivamente all’opera di rieducazione.

Nel computo della pena viene calcolato anche il periodo trascorso in custodia cautelare nonché il periodo trascorso in detenzione domiciliare; l’obiettivo del legislatore è ottenere, da parte del condannato, una forma di collaborazione affinchè il processo di reinserimento possa essere compiutamente attuato.

Nei confronti del condannato che, successivamente alla concessione del beneficio, commette un delitto non colposo (doloso o preterintenzionale) o tiene una condanna incompatibile con tale beneficio, viene disposta la revoca della liberazione anticipata.

5. Permessi premio

Sono istituti previsti dagli artt. 30-30ter della Legge n. 354/1975 e vengono concessi per necessità (eventi familiari particolarmente gravi p.es. morte o infermità di uno stretto congiunto) o per premio (a favore dei condannati che all’interno dell’istituto penitenziario abbiano osservato una regolare condotta.

In entrambi i casi la competenza è attribuita al Magistrato di Sorveglianza che richiederà informazioni ed approfondimenti sulla partecipazione del condannato all’opera di rieducazione.