In diritto, la pena è la conseguenza giuridica della violazione di un precetto penale. Caratteristica essenziale è l'afflittività; consiste, infatti, nella privazione o diminuzione di un bene individuale (libertà, vita, patrimonio). È applicata dall'Autorità Giudiziaria con le forme e le garanzie del processo penale.

La pena criminale può essere definita come la sofferenza, "afflittività" comminata dalla Legge penale ed irrogata dall'Autorità Giudiziaria mediante processo a colui che viola un comando o un divieto della Legge medesima.

La pena può svolgere varie funzioni: una funzione meramente retributiva o assoluta, una funzione di prevenzione generale ed una funzione di prevenzione speciale. Secondo la teoria meramente retributiva, la sanzione penale deve servire a punire il colpevole per il male provocato dalla sua azione illecita: l'idea retributiva implica il concetto di personalità, di determinatezza, di proporzionalità e di inderogabilità della pena medesima. Secondo la teoria della prevenzione generale, la pena ha la funzione di eliminare o attenuare le verosimili cause della criminalità mediante attività di carattere legislativo, amministrativo, sociale e culturale; rivolte a tutti i consociati, rendendo i cittadini partecipi convinti dei valori sociali su cui si fonda una determinata comunità e la sua Legge penale. Infine, secondo la teoria della prevenzione speciale, la pena svolge un compito intimidatorio volto alla dissuasione del singolo condannato dal commettere nuovi reati e, contemporaneamente, compiti rieducativi e correttivi che le varie modalità di esecuzione, misure alternative, sostitutive, accessorie, dispiegano sui condannati. La prevenzione speciale si divide in:
- prevenzione speciale post delictum: mira ad evitare che colui, che ha già commesso un reato, ne commetta altri;
- prevenzione speciale ante delictum: mira ad evitare che il soggetto, in ragione della sua concreta pericolosità, cada nel delitto;
- prevenzione speciale sociale: insieme di attività di controllo, assistenza, solidarietà sociale, volte a favorire il reinserimento sociale del soggetto rimesso in libertà.
Secondo la "teoria della retribuzione", la pena è un valore positivo che trova in se stessa la sua ragione e giustificazione. Essa è il corrispettivo del male commesso e viene applicata a causa del reato commesso. Secondo la "teoria dell'emenda", la pena è protesa verso la redenzione morale e il ravvedimento spirituale del reo.
Le tre teorie convivono in dottrina: la funzione della pena è, infatti, considerata triplice dalla dottrina maggioritaria.
I principi che regolano la pena sono:
*il principio di personalità: la pena è personalissima e colpisce solo l'autore del reato;
*il principio di legalità, che in sede penale si specifica in riserva di Legge: la pena non può essere comminata da fonti sublegislative; tassatività-determinatezza: divieto di interpretazione analogica sfavorevole al reo; infine, favor rei: divieto di applicazione retroattiva sfavorevole al reo e, viceversa, applicazione retroattiva della medesima laddove favorevole;
*il principio di inderogabilità: una volta minacciata la pena deve essere applicata all'autore della violazione; comunque, vi sono deroghe con l'introduzione delle liberazioni condizionali e del perdono giudiziale;
*il principio di proporzionalità: diritto: la pena deve essere proporzionata al reato. Costituiscono deroga a tale principio l'aumento facoltativo di pena previsto per i recidivi, l'art. 133 c.p. impone al Giudice di tener conto, nell'applicazione della pena, anche della capacità criminale del reo.
Le pene si distinguono in:
1. pena principale: quelle inflitte dal Giudice con la Sentenza penale di condanna; sono per i delitti: la pena di morte (per gli Stati ove è ancora in vigore), o le pene detentive come l'ergastolo, la reclusione, o pene pecuniarie come la multa; per le contravvenzioni: l'arresto (pena detentiva) e l'ammenda (pena pecuniaria); tra le pene principali rientrano anche la permanenza domiciliare e il lavoro sostitutivo irrogabili dal Giudice di Pace;
2. pena accessoria: le pene dotate di complementarietà astratta alle pene principali che possono solo accompagnare ma a cui non si possono sostituire (ad esempio, l'interdizione dai pubblici uffici).
Si ha estinzione della pena quando non si verifica l'effettiva realizzazione della medesima. Sono cause di estinzione della pena:
1. la morte del reo dopo la condanna definitiva;
2. la grazia;
3. l'indulto;
4. la prescrizione;
5. la liberazione condizionale;
6. la Riabilitazione (in tal caso la pena deve essere stata interamente eseguita, oppure estinta, e da quel momento devono essere trascorsi almeno 5 anni prima che possa essere concessa la riabilitazione; salvo che la Legge non disponga altrimenti; l'effetto estintivo non concerne la pena principale, ma solo le pene accessorie e gli effetti penali. La sua funzione è il reinserimento sociale del condannato, e può essere concessa solo su richiesta di quest'ultimo; è, inoltre, necessario che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. La riabilitazione non è concessa quando al condannato sia stata disposta una misura di sicurezza o quando non abbia adempiuto alle obbligazioni civili del reato. Può essere revocata quando il soggetto commetta delitto non colposo entro 5 anni dalla Sentenza di riabilitazione.