Orbene, in relazione al sequestro ed alla successiva confisca del veicolo concesso in leasing al conducente (colto alla guida in stato di ebbrezza con un tasso superiore a 1,50) si era verificato in passato un orientamento contrastante della Corte di Cassazione: in particolare, due recenti decisioni della medesima Corte avevano statuito orientamenti assolutamente opposti.
Alla luce del predetto orinetamento non univoco, la questione di diritto è stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione affinchè fosse indicato l’interpretazione (e, quindi, l’applicazione) più corretta della norma in parola.
Per la precisione, il quesito rimesso alle Sezioni Unite è stato il seguente: se l’autovettura condotta in stato di ebbrezza dall’indagato e da questi utilizzata in forza di un contratto di leasing sia da ritenere cosa appartenente a persona estranea al reato e se, pertanto, la società di leasing concedente abbia titolo a chiedere la restituzione dell’autovettura sottoposta a sequestro in vista della confisca”.
E’ evidente l’importanza del quesito nell’ottica tanto della Società di leasing quanto – aspetto forse ancora più pregnante – del conducente/utilizzatore.
Ebbene, con la Sentenza n. 14484 del 19 gennaio – 17 aprile 2012 le Sezioni Unite - con una articolata motivazione di diritto – hanno statuito che: “non è confiscabile la vettura condotta in stato di ebbrezza dall’autore del reato, utilizzatore del veicolo in relazione a contratto di leasing, se il concedente (del leasing Ndr), proprietario del mezzo, sia estraneo al reato”.
Da sottolineare che se la decisione da un lato appare essere favorevole all’utilizzatore/conducente poichè evita la confisca del veicolo, dall’altro bisogna rimarcare che la predetta soluzione di diritto implica – per legge (V. sopra) – che la sospensione della patente del soggetto sarà raddoppiata