Chi espone all'interno della propria autovettura lo speciale "tagliando" rilasciato dal Municipio, che permette di poter parcheggiare la propria autovettura nei posti riservati dall' Autorità Comunale alle persone invalide, nonché di poter circolare anche in zone escluse dal traffico veicolare, qualora non sia la persona beneficiaria del cd. "permesso invalidi", e non trasporti il medesimo destinatario del provvedimento ad hoc, commette un "illecito amministrativo" sanzionabile secondo le norme del codice della strada, ma non è imputabile di un reato penale vero e proprio!

Lo ha deciso il Tribunale di Foggia, sezione penale, con una recentissima sentenza con la quale ha chiarito che non ricorre alcun profilo penale, bensì meramente amministrativo, per l'utilizzo abusivo del permesso destinato agli invalidi.

Il magistrato dauno, che ha emesso sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, si era trovato a "vagliare" l'ipotesi di reato di sostituzione di persona, nonché quello di truffa, contestato dal Pubblico Ministero ad un giovane autista foggiano che aveva "parcheggiato" la propria autovettura in un "sito" riservato ai disabili, esibendo indebitamente sul parabrezza del proprio veicolo un "permesso invalidi", rilasciato a favore di un terzo soggetto, ed in assenza dello stesso.

Il Tribunale foggiano, richiamando un recente orientamento sull'argomento della stessa Cassazione, ha , di contro, affermato che ". il permesso invalidi non rappresenta un provvedimento di carattere personale, bensì attesta la caratteristica di un autoveicolo: il contrassegno indica che il veicolo è al servizio di un invalido e pertanto l'apposizione del permesso sull'automobile non può configurare il delitto di sostituzione di persona ex art. 494 c.p., integrando soltanto un illecito di natura amministrativa, in particolare riconducibile alla previsione di cui all'art. 188 C.d.S. L'utilizzazione abusiva del permesso invalidi, da parte del proprietario dell'autoveicolo o di colui che ne faccia un uso abusivo, è pertanto punito dalla citata contravvenzione amministrativa: tale norma sanziona ogni ipotesi di abuso dei privilegi riservati dal C.d.S. alle persone con ridotta capacità motoria." (Cassazione Penale, sentenza 17 giugno 2011, n. 24454, in tal senso)

Il Tribunale di Foggia ha, inoltre evidenziato i sentenza che ".nel caso di specie non si ravvisa alcun atto di disposizione patrimoniale, presupposto essenziale per la configurabilità del reato di truffa, essendo la fonte dell'ingiusto profitto conseguito con altrui danno. Il reato non potrebbe essere comunque configurato in quanto manca nella fattispecie de qua la necessaria cooperazione della vittima. Infine, rileva la Corte, non sussiste la tradizionale sequenza "artificio - induzione in errore - profitto", tipica della condotta penalmente rilevante."

Per di più il magistrato foggiano ha escluso perfino il danno verso il Comune di Foggia, definendo "neutro", dal punto di vista patrimoniale, il comportamento posto in essere dall' imputato, non essendo la condotta del medesimo "..preordinata a spostare risorse economiche dalle casse del Comune all'autore dell'illecito, consistendo il profitto conseguito nel vantaggio derivante dal parcheggio in zona riservata alla sosta degli autoveicoli trasportanti invalidi e disabili".

Nonostante la sentenza "garantista" del Tribunale di Foggia , tuttavia, giova ricordare che , oltre ad essere una pratica di comportamento scorretta e poco decorosa, l'utilizzo indebito del tagliando "parcheggio per disabili" comporta la violazione dell'art. 188 , comma 4 , il quale "recita" che ".. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318 ( oltre la decurtazione di punti 2 sulla patente!)".