In materia di infortuni sul lavoro, affinchè il datore di lavoro vada esente da responsabilità, non è sufficiente che lo stesso abbia adottato corretti protocolli operativi (Cassazione, sentenza del 5 febbraio 2015, n. 5403).
L'obbligo del datore di lavoro è infatti ben più ampio e complesso, essendogli richiesto di:
  • fornire ai lavoratori adeguate istruzioni circa i rischi connessi a determinate attività;
  • adottare idonee misure di sicurezza
  • esercitare un controllo effettivo e costante circa la concreta osservanza delle disposizioni prevenzionali da parte dei lavoratori, onde evitare che questi ultimi possano trascurarle o disapplicarle.
Gli obblighi sopra indicati si ricavano dal Decreto Legislativo n. 81/2008.
Si evidenzia che dalla normativa sopra citata si evince la possibilità di ripartizione dei detti obblighi tra determinati soggetti (datore di lavoro, dirigenti e preposti). Questa possibilità ovviamente interessa le imprese od enti ad organizzazione complessa e differenziata, dove l’individuazione dei destinatari delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro deve essere effettuata non già tenendo presente le diverse astratte qualifiche spettanti a coloro che fanno parte dell’ente o dell’impresa (legale rappresentante, dirigente, preposto), bensì invece facendo riferimento alla ripartizione interna delle specifiche competenze, così come regolate dalle norme, dai regolamenti o dagli statuti che governano i singoli enti o le singole imprese (Cassazione, sentenza del 14 novembre 1984, n.10001).