Il concorso di persone nel reato indica, in via generale, il fenomeno della realizzazione plurisoggettiva del reato. Esso può essere l'unico modo di manifestazione di un determinato tipo di reato, ed in tal caso si parlerà di concorso necessario (es. classico è quello della rissa ex art. 588 cp dove non è configurabile la realizzazione monosoggettiva della fattispecie contemplata dalla norma), ovvero, può trattarsi di una delle modalità di realizzazione di una fattispecie astratta di reato realizzabile in forma monosoggettiva o in forma plurisoggettiva, in tale ultima ipotesi si parlerà di concorso eventuale.
  Il concorso eventuale, dunque, rispetto al concorso necessario si caratterizza per ilf atto che la fattispecie di reato contemplata dalla norma può indifferentemente essere realizzata da un unico soggetto o da più soggetti.     Con riferimento alle fattispecie di concorso necessario, un ruolo peculiare viene svolto da tutte le ipotesi di associazione per delinquere, laddove lo stesso fatto di partecipare stabilmente all'associazione, a prescindere dalla realizzazione di alcuno dei reati scopo dell'associazione, configura un fatto di reato del quale sono tenuti a rispondere tutti i partecipanti.
    La differenza tra le fattispecie di reato associativo e il concorso eventuale è che, nel secondo caso, il vincolo associativo è preordinato alla commissione di un solo reato ed è, pertanto, occasionale mentre, nel primo, il vincolo è preordinato alla commissione di una serie potenzialmente indefinita di reati.
    Con riferimento ai reati associativi, tra i problemi maggiormente dibattuti in dottrina vi sono:
    a) la responsabilità per i reati scopo in capo ai partecipanti;
    b) la configurabilità di un concorso eventuale esterno nel delitto associativo.
    Con riferimento al primo dei delineati profili, la giurisprudenza esclude che la mera partecipazione all'associazione possa far sorgere automaticamente una responsabilità per i reati scopo dei quali dovranno rispondere solo i soggetti che abbiano posto in essere i presupposti materiali e psicologici del fatto di reato realizzato.
    Il concorso eventuale esterno al reato associativo è, invece, stato considerato ammissibile qualora la partecipazione sia risultata isolata e confinata ad un atto uncio posto in essere anche a soli fini utilitaristici purchè abbia avuto l'effetto di rafforzare l'associazione. Il presupposto negativo è quello della mancata partecipazione stabile nell'associazione e nella mancata possibilità, da parte di questa, di fare affidamento durevole sull'apporto del partecipante esterno (cfr. Cass. Pen. 16493/06; Cass. Pen. n 33748/2005).
 
l'attività di partecipazione penalmente rilevante art 110 cp


Uno dei problemi applicativi di maggior rilievo, con riferimento al concorso di persone nel reato, è quello di stabilire quando la condotta del concorrente, di per sè non conforme alla fattispecie astratta di parte speciale, possa dirsi punibile.   Ed infatti, la maggior parte delle fattispecie di reato sono costruite sull'ipotesi della commissione in forma monosoggettiva, di talchè la punibilità delle condotte atipiche dei concorrenti è dovuta al disposto di cui all'art. 110 cp che stabilisce: "quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti". Attraverso l'art. 110 cp, il codice ha, dunque, con una clausola generale, ampliato la tipicità dei reati di parte speciale prevedendo una forma plurisoggettiva di commissione delle fattispecie penalmente rilevanti a struttura monosoggettiva.
L'art. 110 cp non precisa le caratteristiche che deve rivestire la condotta concorrente ai fini della sua punibilità e, nello stabilire la pari responsabilità dei correi, fa salve le diposizioni degli articoli seguenti e, in particolare, quella dell'art. 114 cp a mente del quale la pena è diminuita per quel correo il cui contributo sia stato minimo.
    Sotto il profilo dogmatico, diverse sono state le teorie che hanno tentato una ricostruzione generale delle fattispcie concorsuali onde individuarne la natura unitaria.
Secondo una prima tesi, nota sotto il nome di teoria dell'accessorietà, la punibilità della condotta atipica del concorrente si fonderebbe sul fatto che essa accede ad una condotta tipica posta in essere dall'autore del reato; per la versione estrema di tale teoria, la punibilità del concorrente sarebbe condizionata alla punibilità in concreto dell'autore mentre, secondo altra impostazione, sarebbe sufficiente la mera antigiuridicità e la conformità al tipo della condotta. La critica che viene mossa a tale teoria è che essa non è in grado di spiegare la punibilità dei concorrenti nel caso in cui nessuno di essi abbia, con  la sua sola azione, realizzato il fatto tipico che sia, invece, risultato tale per la sommatoria delle azioni poste in essere da ciascun concorrente.
    Altra tesi, nota come teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale, ha ricostruito la tipicità del reato plurisoggettivo in guisa distinta dalla tipicità dell'omologo reato monosoggettivo. Dalla combinazione della norma di parte generale che punisce il concorso di persone nel reato e della norma incriminatrice di parte speciale, originerebbero diversi tipi di reati plurisoggettivi tipici, sicchè la tipicità della condotta del concorrente non andrebbe vista in relazione alla fattispecie astratta di parte speciale ma in relazione al tipo che scaturirebbe dalla combinazione tra l'art. 110 cp e la norma incriminatrice di parte speciale.
    Secondo la versione estrema di tale teoria, anzi, in ipotesi di realizzazione plurisoggettiva del reato sussisterebbero tante condotte tipiche diverse quanti sono, in concreto, i soggetti che sono concorsi nella realizzazione del reato.

La struttura del concorso di persone nel reato

Il concorso di persone nel reato è caratterizzato dalla presenza di una serie di elementi strutturali:

1) la pluralità di persone;

2) la commissione, in forma plurisoggettiva, di un reato;

3) il contributo causale di ciascun concorrente;

4) l'elemento soggettivo tipico della commissione plurisoggettiva del reato.

la pluralità di persone


Con riferimento al primo dei suddetti elementi, secondo una parte della dottrina e per la prevalente giurisprudenza, ai fini della ricorrenza del concorso di persone nel reato, non è necessaria la punibilità di tutti i correi essendo sufficiente il materiale concorso nel reato anche laddove uno o più dei correi risultino non punibili per difetto dell'elemento soggettivo o in quanto non imputabili. Ai fini della punibilità, a titolo di concorso, sarebbe, in tale prospettiva, sufficiente che anche uno solo dei soggetti concorrenti sia punibile ed abbia la volontà o la consapevolezza di aver realizzato il fatto di reato in forma concorsuale.
    Tale tesi è criticata da quanti, invece, ritengono che non possano essere considerati concorrenti i soggetti non punibili e, in particolare, i soggetti che non abbiano agito con dolo e che siano non imputabili.
    Secondo questa impostazione non sarebbero forme di esecuzione plurisoggettiva del reato:
    l'art. 48 cp che disciplina il caso in cui il reato sia commesso per errore determinato dall'altrui inganno;
    l'art. 54 cp che disciplina il caso in cui il reato sia commesso a causa di costringimento psichico;
    l'art. 86 cp che disciplina l'induzione in altri di uno stato di incapacità allo scopo di far commettere un reato;
l'art. 111 cp che disciplina il caso in cui venga determinata a commettere un reato persona non imputabile o non punibile.
    In tali ipotesi, il reato sarebbe commesso in forma monosoggettiva da parte dell'autore mediato che compirebbe il reato per mezzo di un altro uomo non punibile.
    Per la riconduzione di tali fattispecie nell'ambito della realizzazione plurisoggettiva del reato e, più in generale, per l'esclusione che la realizzazione plurisoggettiva del reato imponga necessariamente la punibilità dei concorrenti, depongono alcune norme che disciplinano il concorso di persone nel reato.
    In particolare, l'art. 112 cp, ultimo comma, stabilisce che gli aggravamenti di pena stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non sia imputabile o punibile e l'art. 119 cp stabilisce che le circostanze soggettive che escludono la pena per taluno dei correi, tra cui il dolo e la non imputabilità, hanno effetto soltanto con riguardo alla persona cui si riferiscono.
Le menzionate norme sembrano presupporre la possibilità di una realizzazione concorsuale del reato a mezzo di soggetti non punibile essendo, come detto, sufficiente la punibilità di anche uno solo dei concorrenti.

  la commissione, in forma plurisoggettiva, di un reato

La realizzazione di un reato in forma plurisoggettiva è ulteriore elemento per la punibilità dei concorrenti. Tale reato può essere realizzato anche nella forma tentata ma non è previsto l'assoggettamento a pena dei concorrenti se non siano stati posti in essere atti diretti a realizzare il disegno criminoso.
Ciò è quanto si evince dell'art. 115 cp a mente del quale: "salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allos copo di commettere un reato e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo....le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se l'istigazione è stata accolta ma il reato non è stato commesso".
La norma testè riportata esprime il principio di materialità, del quale costituiscono ulteriore espressione l'art. 56 cp, 1° comma in materia di tentativo e l'art. 49, 1° comma del codice penale, in materia di erronea supposizione di commettere un reato; si tratta del noto principio per cui cogitationis poena nemo patitur.
Tuttavia, in considerazione della particolare pericolosità degli accordi volti alla commissione in forma plurisoggettiva dei reati, nei casi contemplati dall'art. 115 cp, è possibile sottoporre i soggetti dell'accordo o l'istigatore a misura di sicurezza.
    La norma di cui all'art. 115 cp fa, peraltro, salvi i casi in cui il Legislatore ritenga di anticipare la soglia della punibilità all'accordo o all'istigazione non richiedendosi la successiva loro concretizzazione (es. artt. 302 e 304 cp in materia di reati contro la personalità dello Stato, l'istigazione alal corruzione di cui all'art. 322 cp, l'accordo per la cessione di stupefacenti di cui all'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309).
Non costituiscono,invece, deroghe all'art. 115 cp, i vari reati associativi in quanto essi presuppongono, oltre che l'accordo volto alla commissione di futuri reati, anche la predisposizione di una organizzazione di uomini e mezzi che, di per sè, costituisce reato.

  Il contributo causale dei concorrenti

Affinchè sussista la punibilità dei concorrenti ai sensi dell'art. 110 cp, è necessario che sussista un contributo causale, riferibile a ciascuno di essi, nella realizzazione del fatto di reato.
    Il contributo causale, poi, può essere fornito in sede di ideazione del reato ovvero nella sua fase esecutiva.
    Nel primo caso, si avrà il concorso morale, nel secondo il concorso materiale nel reato.
    La verifica della causalità tra le condotte tenute da ciascun concorrente ed il fatto di reato concretamente realizzatosi, si presenta in maniera distinta a seconda che si versi in situazione di concorso morale o in situazione di concorso materiale.
    Il concorso morale, infatti, non si estrinseca sul piano materiale ma esclusivamente sul piano psicologico.
    Il ruolo che il concorrente morale può rivestire è sia quello del determinatore, che induce nell'autore materiale un proposito criminoso prima inesistente, sia quello dell'istigatore che rafforza nell'autore materiale un proposito criminoso già esistente.
    Per la verifica del nesso di causalità nel concorso morale, non è necessaria la prova che, in difetto dell'apporto del correo, l'autore materiale non avrebbe maturato il proposito criminoso atteso che tale prova, vertendo su fatti immateriali, sarebbe pressocchè impoossibile da fornire. E' sufficiente, l'astratta idoneità della condotta posta in essere ad influenzare, sotto il profilo psicologico, l'autore materiale del reato effettivamengte commesso.
    E', tuttavia, necessario distinguere, ai fini della punibilità del concorrente morale, le figure del determinatore e dell'istigatore, da quella del connivente, che si caratterizza per un'adesione interiore al fatto di reato realizzato che non arreca, tuttavia, alcun contributo causale, neppure sotto il profilo del rafforzamento del proposito criminoso, alla realizzazione del fatto di reato (secondo la Suprema Corte, i caratteri della connivenza sono la passività della condotta ed il mancato palesamento dell'adesione alla condotta criminosa, cfr Cass. Pen. 15023 del 2006; inoltre la giustificazione della condotta criminosa o l'adesione alla stessa manifestata successivamente alla commissione del fatto, pur moralmente riprovevole, non costituisce concorso morale e non è penalmente rilevante, cfr Cass. Pen. n. 23916 del 2003).
    Neppure risulta punibile, ex art. 110 cp, il soggetto che agevoli gli autori del reato dopo la commissione dello stesso. Può concretizzare, invece, la fattispecie di concorso morale, la preventiva offerta d'aiuto, in quanto astrattamente idonea a rafforzare l'intento di delinquere.
Il concorso materiale nel reato si presenta in guisa distinta per gli autori ed i coautori e per i complici. Mentre, per le prime due categorie, l'individuazione del nesso causale può avvenire con gli stessi criteri del nesso di causalità relativo alle fattispecie monosoggettive, discusso è il caso della condotta del complice in quanto, posta l'atipicità della condotta di questo ed i ruoli potenzialmente infiniti che il complice può rivestire nella commissione del fatto di reato, l'individuazione di un nesso di causalità tra il reato quale concretamente realizzato e la condotta del complice risulta alquanto più ardua.
    Secondo una prima tesi, con riferimento al complice, la causalità andrebbe ravvisata come esistente ogni qual volta la condotta del complice sia condizione del reato, ogni qual volta, cioè, in mancanza dell'apporto causale del complice, il reato non si sarebbe verificato. La teoria è stata criticata in quanto eccessivamente restrittiva delle condotte punibili.
    Secondo altra teoria, la punibilità della condotta del complice ed il nesso di causalità tra la sua condotta ed il fatto di reato andrebbe affermata ogni qual volta tale condotta abbia agevolato la commissione del fatto di reato. In senso critico, si è affermato che, interpretando così la causalità, con riferimento al concorso materiale del complice, si limiterebbe eccessivamente la punibilità e, in particolare, la si escluderebbe in tutti quei casi in cui il contributo del complice non sia risultato in concreto utile alla commissione del fatto di reato (si pensi all'ipotesi del complce maldestro).
    E' stato, duqnue, proposto un nuovo criterio per accertare il nesso di causalità in caso di concorso materiale con riferimento alla condotta atipica del complice e, cioè, il crietrio della prognosi postuma con il quale si verifica ex ante l'idoneità del contributo del complice a favorire la realizzazione del fatto di reato a prescindere dal suo esito effettivo.
    In senso critico, si è affermato che il criterio della prognosi postuma non può essere utilizzato laddove un fatto di reato si sia effettivamente realizzato in quanto, in tale caso, la verifica sul nesso di causalità va effettuata ex post.
    Secondo autorevole dottrina, dunque, in caso di concorso materiale, il nesso di causalità tra la condotta del complice ed il fatto di reato deve essere ravvisato ogni qual volta il contributo del complice abbia determinato il verificarsi di un fatto di reato, secondo determinate modalità con valutazione ex post; va dunque escluso il concorso materiale allorchè il contributo alla realizzazione dello specifico fatto di reato sia risultato nullo.
    In tale ultima ipotesi, peraltro, può verificarsi se, pur non sussistendo il nesso di causalità a titolo di concorso materiale nel reato plurisoggettivo, sussista un concorso morale sotto il profilo del rafforzamento del proposito criminoso dell'autore.

Il requisito psicologico nel concorso di persone nel reato
 

     

Ulteriore requisito del concorso di persone nel reato è quello psicologico che si atteggia in guisa particolare in quanto comprende, oltre alla volontà del fatto tipico descritto dalla fattispecie astratta di reato monosoggettivo, la volontà di cooperare nel reato.

Quest'ultima consiste nella consapevolezza del concorso dell'azione di altre persone nella realizzazione di un fatto di reato e nella coscienza e volontà di apportare il proprio contributo alla realizzazione del medesimo fatto.
 

Con riferimento alla volontà di cooperare nel reato nel concorso di persone, la giurisprudenza ha avuto, sovente, modo di precisare che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 110 cp e dell'individuazione di una responsabilità concorsuale, non è necessario il previo accordo in quanto è ben ipotizzabile un'intesa estemporanea che si realizza contestualmente alla realizzazione della fattispecie tipica.

Inoltre, si è precisato che non è necessaria, ai fini dell'individuazione del requisito psicologico necessario ad integrare la fattispecie del concorso di persone, la reciproca conoscenza della cooperazione di altri nella commissione del reato in quanto è ipotizzabile che tale consapevolezza sia attribuibile anche ad uno solo dei materiali concorrenti nella realizzazione del fatto tipico.

E' chiaro che, in tale ipotesi, soltanto nei confronti di tale soggetto sarà configurabile una responsabilità penale a titolo di concorso per il reato commesso mentre gli altri soggetti che abbiano posto in essere il fatto o una frazione di esso, risponderanno della fattispecie monosoggettiva di reato eventualmente commessa individualmente.

Si discute in dottrina della giuridica ammissbilità di un concorso doloso nel reato colposo e di un concorso colposo nel reato doloso.

Con riferimento alla prima delle due fattispecie, si pensi alla condotta del cacciatore che, dopo essersi avveduto dell'errore del compagno di caccia che abbia erroneamente supposto celarsi dietro un cespuglio un animale anzichè una persona e della sua volontà di esplodere un colpo per colpire la ritenuta preda, lo conforti nel suo intendimento istigandolo a fare fuoco. In tale ipotesi, si è esclusa la responsabilità dolosa diretta in quanto l'autore materiale del fatto è soggettto diverso; parimenti non si è ritenuto di poter applicare l'art. 48 cp in quanto non sussiste inganno determinante l'errore altrui che preesiste alla condotta istigatoria. Parte della dottrina ritiene applicabile la norma di cui all'art. 110 cp per incriminare la condotta dell'istigatore ritenendo che nulla osti acchè tale articolo possa applicarsi anche nel caso in cui i correi debbano rispondere del reato a titoli diversi (nell'ipotesi in esame, a titolo di dolo per quanto riguarda l'istigatore e a titolo di colpa per quel che riguarda l'autore materiale).

Secondo altra parte della dottrina, invece, l'art. 110 cp postulerebbe che i concorrenti rispondano del reato allo stesso titolo in quanto, allorchè il legislatore ha previsto che del fatto i correi possano rispondere a titolo diverso lo ha espressamente previsto (si fa l'esempio del concorso anomalo di cui all'art. 116 cp).

Con riferimento al concorso colposo nel reato doloso, invece, ne viene esclusa la giuridica ammissibilità sulla scorta del disposto di cui all'art. 42 cp, secondo comma che impone un'espressa previsione legislativa in ordine ai casi di responsabilità colposa (previsione inesistente nelle norme che disciplinano il concorso di persone nel reato; l'art. 113 cp, infatti, parla di cooperazione nel delitto colposo e non già di cooperazione colposa nel delitto) nonchè traendo argomento dal fatto che, allorchè il legislatore ha inteso punire la mera agevolazione colposa, lo ha fatto espressamente (cfr., ad esempio, gli artt. 254, 259 e 350 cp).  

 
  le circostanze del concorso di persone nel reato
 
  Il concorso di persone nel reato presenta, all'art. 112 cp, alcune circostanze aggravanti della pena specifiche per le forme plurisoggettive di commissione del reato.
la prima delle circostanze aggravanti contemplata dall'art. 112 cp è quella relativa al numero di persone che abbiano concorso nella realizzazione del fatto penalmente rilevante. Più precisamente, ove tale numero ecceda le cinque unità si applicherà l'aggravante di cui al n. 1 del primo comma dell'art. 112 cp. Secondo la giurisprudenza, peraltro, tale aggravante troverà applicazione anche qualora si tratti di reato a concorso necessario salvo che il numero eccedente le cinque unità sia elemento strutturale del fatto di reato.   Il n. 2 dell'art. 112 cp riguarda il ruolo rivestito nella fattispecie criminosa plurisoggettiva posta in essere e s'applica a coloro che abbiano organizzato o promosso la cooperazione ovvero che abbiano diretto l'attività esecutiva.
Il n. 3 dell'art. 112 cp riguarda, invece, coloro che abbiano determinato a commettere il reato persone sottoposte alla loro autorità direzione o vigilanza.
Il n. 4 dell'art. 112 cp riguarda, infine, coloro che abbiano determinato a commettere un reato persona minore di anni 18 o persona in situazione di infermità o deficenza psichica ovvero che si siano avvalsi delle stesse per la commissione di reati per i quali sia previsto l'arresto in flagranza.   Il secondo comma dell'art. 112 cp, prevede un aumento della pena sino alla metà per chi si sia avvalso, per la commissione di un delitto che preveda l'arresto in flagranza, di persona non punibile o non imputabile per una qualità personale.
L'ultimo comma, per le fattispecie di cui al n. 4 del primo comma e di cui al secondo comma, prevede un ulteriore aggravamento di pena (rispettivamente sino alla metà o sino ai due terzi), ove il soggetto che si sia avvalso della persona minore o della persona in situazione di infermità o deficenza psichica o di persona non imputabile o non punibile per una qualità personale, sia il genitore esercente la potestà.   L'ultimo comma dell'art. 112 cp prevede che gli aggravamenti di pena si applichino anche se taluno dei soggetti che abbiano concorso nel reato non siano punibili o imputabili; ciò che conforta la tesi secondo la quale, ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato è sufficiente che anche una sola delle persone che abbiano materialmente concorso sia effettivamente assoggettabile a pena.   L'art. 114 cp prevede le circostanze attenuanti specifiche del concorso di persone. Innanzitutto, può essere diminuita la pena del concorrente che abbia prestato un contributo di minima importanza. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte l'individuazione del contributo di minima importanza va verificata sul piano oggettivo della causalità e va riconosciuta ogni qual volta tale contributo possa essere eliminato senza apprezzabili conseguenze sull'eziologia del reato. Inoltre può applicarsi una diminuzione di pena in favore del soggetto minore di anni 18 o del soggetto che versi in situazione di deficenza psichica o in stato di infermità o se sia stato determinato al reato da persona al cui potere di direzione o vigilanza.
Sotto il profilo dell'applicazione delle circostanze nel reato plurisoggettivo, deve sottolinearsi come, a mente dell'art. 118 cp, : "Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensita' del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono.".
    Ciò comporta che le circostanze aggravanti oggettive e quelle soggettive diverse da quelle di cui all'art. 118 cp si estenderanno ai compartecipi solo a condizione che esse siano conosciute o conoscibili mentre le circostanze che diminuiscono la pena diverse da quelle di cui all'art. 118 cp si estenderanno automaticamente. Tutte le circostanze indicate all'art. 118 cp sono, invece, incomunicabili.   Con riferimento alle circostanze di esclusione della pena, l'art. 119 cp stabilisce, invece che: "Le circostanze soggettive, le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.
  Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato."
    A tale riguardo, una peculiare problematica si è posta con riferimento alla desistenza nell'ambito del concorso di persone. Si è, cioè, discusso se, per poter godere della causa di esclusione della pena prevista dall'art. 56, 3° comma, il concorrente debba escludere solo il proprio contributo causale o debba impedire che il reato sia compiuto. L'opinione largamente maggioritaria della dottrina così come quella della giurisprudenza, ritengono che la desistenza del complice consista nell'eliminazione del personale contributo causale alla fattispecie concorsuale così da elidere ogni efficienza eziologica della propria condotta nell'eventuale produzione del risultato offensivo programmato. La desistenza ha, naturalmente, in tale caso, efficacia solo in favore del soggetto che l'abbia posta in essere non essendo estensibile ai compartecipi (diverso il caso in cui la desistenza riguardi l'autore in quanto, in tale ipotesi, il reato non sarà commesso e, della stessa, per motivi evidenti, si gioveranno anche i correi).   Con riguardo, invece, al recesso attivo, nessun particolare problema si pone nel concorso di persone in quanto si tratta della possibilità, offerta a tutti i concorrenti, di eliminare le conseguenze offensive di una condotta criminosa già realizzata. Anche con riferimento al recesso attivo, della diminuzione di pena in esso prevista potrà giovarsi solo il correo che l'abbia posto in essere.