Il D.Lgs. 28/2015 ha introdotto nel codice penale il nuovo art. 131 bis, il quale prevede l’esclusione della punibilità per coloro che commettono reati di particolare tenuità.
Il primo comma della norma in esame delimita il suo ambito di applicazione ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena.
I criteri di determinazione della pena sono indicati dal comma 4, il quale precisa che non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In tale ultimo caso non si tiene conto del giudizio di bilanciamento di cui all’art. 69. Il comma 5, inoltre, chiarisce che la non punibilità si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.
La rispondenza ai limiti di pena rappresenta, tuttavia, soltanto la prima delle condizioni per l’esclusione della punibilità, che infatti richiede congiuntamente e non alternativamente (come si desume dal tenore letterale della disposizione) la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento.
Il primo dei criteri appena indicati (particolare tenuità dell’offesa) si articola a sua volta in due requisiti, che sono la modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall’art. 133 c.p. (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell’azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, intensità del dolo o grado della colpa).
Pertanto il giudice chiamato ad applicare la norma deve rilevare se, sulla base dei due requisiti della modalità della condotta e dell’esiguità del danno e del pericolo - valutati secondo i criteri direttivi di cui al primo comma dell’art. 133 c.p., sussista il criterio della particolare tenuità dell’offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il reato di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità.
Ne deriva che l’art. 131 bis c.p. trova applicazione soltanto per quei comportamenti non abituali che, sebbene non inoffensivi, in presenza dei presupposti normativamente indicati risultino di così modesto rilievo da non ritenersi meritevoli di ulteriore considerazione in sede penale.
Lecco, 17/04/2015.                                                                 Avv. Alan Binda
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