Con l’ordinanza depositata in cancelleria il 10/02/2014 il G.I.P. del Tribunale di Foggia ha disposto la rimessione in termini a proporre opposizione al decreto penale di condanna, divenuto esecutivo nei confronti dell’imputato, ritenendo la fondatezza dell’istanza per la restituzione nel termine ex artt. 175 e 462 c.p.p. e la documentata impossibilità a proporre opposizione da parte dell’imputato, assistito e difeso dall’Avv. Giovanni Luca Simone.
Con istanza ex artt. 175 e 462 c.p.p. si evidenziava che, nonostante l’avvenuta notifica del decreto penale di condanna, l’imputato non aveva potuto proporre tempestiva opposizione (entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento così come previsto dall’art. 461 c.p.p.) per motivi allo stesso non imputabili, non avendo egli mai avuto effettiva conoscenza del provvedimento a suo carico ed altresì non avendo volontariamente rinunciato a proporre l’opposizione.
In particolare, con l’istanza si rimarcava che il decreto penale di condanna era stato dapprima notificato soltanto al difensore d’ufficio nominato in relazione a tale procedimento, senza che il medesimo abbia mai concretamente informato l’imputato del procedimento penale a suo carico e della condanna inflittagli. Soltanto dopo 4 mesi da tale notifica, il provvedimento veniva notificato all’imputato il quale, tra l’altro, leggendo sullo stesso “NULLA E’ DA PAGARE” non si rendeva sostanzialmente conto della condanna irrogata a suo carico e delle conseguenze sfavorevoli del decreto penale di condanna né della possibilità di impugnarlo.
Era del tutto evidente che la mancata comunicazione ed informazione da parte del difensore d’ufficio all’uopo nominato non aveva consentito all’imputato di essere informato, dall’unico soggetto tecnicamente abilitato a farlo, circa le conseguenze sfavorevoli del decreto penale di condanna e delle facoltà difensive concesse dall’ordinamento, rimanendo di fatto privo della difesa tecnica con conseguente violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
L’imputato, laddove fosse stato informato della possibilità di proporre opposizione e dei relativi termini di decadenza, avrebbe sicuramente provveduto a farlo in modo tempestivo avendo tra l’altro concreto interesse a far valere la sua non colpevolezza in relazione all’imputazione contestatagli.
Inoltre, a riprova del fatto che l’imputato non avesse volontariamente rinunciato a proporre l’opposizione e della sua completa buona fede si provava documentalmente che egli, in relazione ai medesimi fatti contestatogli con il decreto penale di condanna, prima che gli venisse notificato tale provvedimento, aveva già proposto ricorso dinanzi al Giudice di pace territorialmente competente avverso un’ordinanza prefettizia con cui era stata disposta la sospensione della patente di guida e che tale ricorso era stato ritenuto fondato nel merito ed accolto pienamente con  sentenza del medesimo Giudice di pace.
Nell’istanza infine, si evidenziava che secondo l’orientamento della Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 4415 del 2013) la regolarità formale della notificazione dell’atto non è di per sé circostanza sufficiente a far ritenere l’effettiva conoscenza dello stesso atto da parte del destinatario.
In conclusione, il Tribunale di Foggia, accogliendo le istanze difensive, ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti di cui all’art. 175 c.p.p. (“Restituzione nel termine”) in quanto non vi era stata da parte dell’imputato né l’effettiva conoscenza del provvedimento né egli aveva volontariamente rinunciato a esercitare il proprio diritto di difesa.
Il caso specifico analizzato, infine, ci consente di ricordare che la “restituzione nel termine” è un rimedio di carattere eccezionale, destinato a riassegnare alle parti la possibilità di esercitare un potere che si era estinto per l’inutile decorso di un termine processuale previsto a pena di decadenza.
Nella specifica ipotesi del decreto penale di condanna la norma di riferimento è l’art. 462 c.p.p. che richiama l’art. 175 c.p.p.. In tale peculiare situazione, bisogna far riferimento alla previsione del 2° comma in cui è stabilito che: “Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero proporre impugnazione od opposizione”.
 
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