In materia di "confisca urbanistica", la Cassazione ne ha costantemente affermato la natura "amministrativa" con la conseguente applicabilità della stessa anche in assenza di condanna (e, in particolare, in caso di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato).
Contrariamente all'orientamento della Cassazione, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che l'applicazione della confisca urbanistica nelle ipotesi di proscioglimento per estinzione del reato costituisce una violazione del principio di legalità sancito dall'art. 7 Cedu (sentenza Varvara c. Italia, del 29 ottobre 2013). In particolare, la questione sottoposta alla Corte europea verteva sulla legittimità della distinzione interna tra pena e confisca (quest'ultima appunto di natura amministrativa), e della conseguente applicabilità della seconda in assenza di condanna.
La Corte europea ha osservato che l'articolo 7 della C.e.d.u. non si limita a richiedere la necessità di una base legale per i reati e per le pene, ma implica altresì l'illegittimità dell'applicazione di sanzioni penali per fatti commessi da altri o, comunque, che non sia fondata su di un giudizio di colpevolezza.
L'applicazione della confisca urbanistica in assenza di condanna risulta, pertanto, incompatibile con quest'ultimo corollario e comporta una violazione della disposizione in parola.