In questo momento di crisi della Giustizia, ci domandiamo sovente quali sono le cause di  detta crisi. Il processo civile è lento da far paura, quello penale segue di pari passo. I diritti dei cittadini vengono negati, i ladri di galline vengono condannati ed i grandi processi fanno la spola tra la Corte d'Appello e la Corte di Cassazione, fino ad arrivare alla prescrizione delle ipotesi di reato. Per nostra fortuna non tutte. Questa breve riflessione nasce da un caso pratico. Roba di poco conto, affidato a questa difesa. Si tratta di un rinvio a giudizio per violazione delle norme che impongono di detenere con particolare cura e diligenza le armi, nell'interesse della sicurezza pubblica (art. 20 legge 18 aprile 1975, n. 110).  Da un esame degli atti di causa, emerge che due Marescialli delle Forze dell'Ordine, di un piccolo paese di provincia, si portavano, intorno alle ore 05:00 del mattino (ovviamente), presso la residenza di un signore di mezzetà, di cultura mediocre e privo di mezzi. Motivavano una perquisizione sul sentore che il signore potesse detenere illegittimamente delle armi. La perquisizione dava esito negativo ma trovavano sull'armadio un fucile da caccia scarico e regolarmente detenuto. Lo sequestravano e trasmettevano gli atti alla Procura, ipotizzando la violazione delle superiori  norme sulla tenuta delle armi. In particolare motivavano il sequestro e l'ipotesi di reato, sul presupposto che il fucile non fosse conservarto in apposito armadio metallico, tipico armadio di sicurezza per la custodia delle armi. Il caso, soppoposto a questa difesa, veniva tempestivamente esaminato con ricerca di giurisprudenza. La Corte di cassazione (Cass. pen. Sez. I, 28.02.2003, n. 11930) aveva già trattato un caso identico ed aveva statuito sulla insussistenza della obbligatorietà del possesso di un armadio di sicurezza per la custodia del fucile da caccia e di conseguenza si era espressa per l'assoluzione. Il fucile era stato trovato proprio sull'armadio. Un caso identico al nostro. Il primo comma dell'art. 20 l. 110/75, distingue nettamente la posizione del comune detentore di arma da fuoco da chi esercita professionalmente attività in materia di armi. Non è il comune detentore a dover mantere efficienti difese antifurto ma solo colui che professionalmente esercita attività in materia di armi o di esplosivi.
Orbene, gli addetti ai lavori sanno della funzione nomofilattica della Corte di cassazione. Le statuizioni della Corte hanno una funzione di indirizzo, sia per i Giudici che per la Pubblica Amministrazione ed anche per le forze dell'Ordine quindi. Queste ultime rappresentano l'espressione periferica del potere dello Stato. Ora, la nostra riflessione e questa, o meglio, la nostra domanda: le Forze dell'Ordine sono tenute ad osservare i principi giurisprudenziali statuiti dalla suprema Corte? Se sono tenute, perchè non lo fanno? Possiamo ipotizzare che non abbiano il tempo materiale studiare tutti i casi, ovvero che l'Ordinamento non gli metta a disposizione un archivio della giurisprudenza della Corte ovvero altre ipotesi che evitiamo anche di pensare. Non avendo risposta per il superiore quesito, passiamo alla fase successiva.  La notizia di reato viene iscritta nel relativo registro ed il caso viene affidato ad un Sostituto. Secondo i dettami dell'articolo 112 della Carta costituzionale il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, e la esercita. Una domanda a questo punto sorge spontanea. A differenza dell'agente periferico delle Forze dell'Ordine che non è un giurista, il Sostituto Procuratore lo è. E lo è certamente più di noi, avendo superato un concorso per la carriera in Magistratura. Questi non solo ha gli strumenti materiali per verificare l'orientamento della Corte di cassazione ma ha anche altri strumenti per comprendere quando una astratta ipotesi di reato offenda veramente l'Ordinamento e quando non lo offende. Ed allora ci domandiamo, perchè in quattro processi vi è una sola condanna e tre assoluzioni? Perchè meno del 25 % delle notizie di reato portano ad una condanna? Perchè la funzione di filtro dell'udienza preliminare non assolve alla vera sua funzione propria, cioè quella deflattiva, cioè quella di verificare la fondatezza delle ipotesi dell'accusa insieme agli strumenti per sostenerla avanti un Giudice imparziale ed in un processo giusto, così come statuito dall'articolo 111 della Carta costituzionale?
Orbene, in tutti questi casi, il Pubblico Ministero è obbligato ad esercitare l'azione penale? Certamente si, è obbligato, guai se non fosse così. La esercita anche contro l'orientamento della Corte di Cassazione? Non ha la disponibilità dell'azione penale, la deve esercitare. Lo stesso però ha uno strumetno deflattivo importante. L'istanza di archiviazione. Istituto che appare quasi sconosciuto all'Ufficio del P. M. Il Giudice per l'udienza preliminare assolve veramente alla Sua funzione o si tratta di Ufficio solo formale, con funzione marginale? Forse, con maggiore impegno dei due Uffici, il processo penale potrebbe essere più veloce e quindi più efficace. Certamente più giusto e quindi più vicino al senso di Giustizia.
Certamente non abbiamo noi le risposte ai superiori quesiti ma, la realtà del processo penale, così come è strutturato,  potrebbe anche essere oggetto di riflessione e di maggiore attenzione da parte del nostro Legislatore, atteso che il Parlamento è pieno zeppo di insigni giuristi.