Ogni anno sono numerosi i casi di chi pratica lo sci fuori pista e provoca valanghe, sotto le quali talvolta perdono la vita anche gli stessi sciatori. Considerati gli elevati rischi connessi a questo tipo di attività, è buona norma di prudenza seguire i bollettini Meteomont ed essere muniti dell'adeguata dotazione di soccorso, quali il localizzatore Arva, per permettere, in caso di necessità, di localizzare tempestivamente lo sciatore sepolto da una valanga, la sonda per trovarlo sotto la massa di neve e la pala per liberarlo, il tutto nel giro di pochi minuti per poteri garantire la sopravvivenza a chi è travolto da una valanga. L'apparato sanzionatorio penale prevede due fattispecie di riferimento: l'art. 426 c.p., che punisce con la reclusione da cinque a dodici anni chi cagiona la caduta di una valanga, ed il reato di disastro colposo di cui all'art. 449 c.p., punito con la reclusione da uno a cinque anni. In particolare, mentre l'art. 426 c.p. punisce la condotta di chi dolosamente provoca la caduta di una valanga, l'art. 449 c.p., incrimina il disastro che sia stato determinato dalla colpa del soggetto agente, e non da volontà dolosa. Secondo la giurisprudenza, può essere qualificata valanga a norma degli artt. 426 e 449 c.p. una massa di neve che si distacca dalla montagna e, crescendo progressivamente, precipita in un punto più basso, sempre che la stessa abbia le caratteristiche del disastro, cioè sia tale da mettere in pericolo un numero indeterminato di persone.Il reato di valanga rientra, infatti, tra i reati contro la pubblica incolumità e tali sono i reati che espongono a pericolo la vita e l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone. Di conseguenza, per valanga non si intende un qualsiasi distacco di massa nevosa, ma solo quello che sia di notevoli proporzioni, per quantità di neve, per velocita` di caduta e quindi per potenza distruttiva, costituendo una minaccia per la pubblica incolumità, con messa in pericolo, ad esempio, di vie di comunicazione, centri abitati, piste di sci aperte al pubblico e, in ogni caso, di un gran numero di persone. Trattandosi di reati di pericolo, non si richiede che la valanga provochi necessariamente morti, feriti o distruzione di cose, ma è sufficiente che si determini una situazione di pericolo di questo genere, intesa non come mera possibilità di conseguenze disastrose, ma come concreta probabilità che queste abbiano a verificarsi. Pertanto, qualora la valanga provochi anche la morte o le lesioni di una o più persone, il reato di disastro concorrerà con quello di omicidio o lesioni personali. Con un’unica condotta vengono, infatti, provocati due distinti eventi offensivi — il danno alle persone investite dalla valanga ed il pericolo per la pubblica incolumità — e chi ha causato la valanga risponderà quindi di entrambi i reati in concorso formale, in quanto la morte e le lesioni non integrano ne´ un elemento costitutivo ne´ una circostanza aggravante del delitto di disastro colposo, ma un’autonoma figura di reato, che non può ritenersi assorbita nel reato di cui all’art. 449 c.p. I reati in questione integrano, inoltre, fattispecie causalmente orientate, che rendono punibile sia la causazione attiva, sia l’omesso impedimento del disastro da parte di chi sia titolare di un obbligo giuridico di impedirlo, nei limiti di cui all’art. 40 cpv. c.p. Occorre, pertanto, accertare il rapporto di causalità tra la condotta, attiva od omissiva, del soggetto agente e l’evento, cioè la valanga concretamente verificatasi, ponendosi, nel caso di realizzazione del reato nella forma omissiva, l’ulteriore e preliminare problema di stabilire se l'agente rivestisse una posizione di garanzia, consistente nell'obbligo giuridico di impedire la caduta di una valanga. Con riferimento al maestro di sci, tale figura è disciplinata all’art. 2 della Legge—Quadro 8 marzo 1991, n. 813, dove si stabilisce che il maestro di sci e` “chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficolta` richiedenti l’uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi”. Se il maestro di sci decide di portare gli allievi in fuori pista, deve tenere un comportamento particolarmente prudente, in considerazione della pericolosità dei luoghi. In particolare, il maestro è tenuto a selezionare accuratamente i gruppi con i quali fare questo tipo di esperienza, escludendo quelli che non possiedono adeguate capacita` tecniche, oltre a tenersi costantemente informato sulle condizioni meteorologiche per scongiurare il rischio di valanghe, frequentemente legato all’esercizio di tale pratica. La responsabilità del maestro di sci discende dall’esistenza di un obbligo contrattuale di vigilanza nei confronti degli allievi, posti sotto la sua tutela, con la conseguenza che ogniqualvolta il maestro disattenda tale obbligo e da ciò derivi un fatto di reato sarà chiamato a risponderne penalmente, secondo il tipico schema dell’omissione impropria di cui all'art. 40 c. 2 c.p, sempre che sia possibile muovergli un rimprovero quanto meno a titolo di colpa, per non aver rispettato la specifica regola cautelare di condotta che doveva essere osservata nel caso concreto e che rendeva prevedibile ed evitabile l’evento verificatosi. Con sentenza n. 26116 dell'8 maggio 2008, la Corte di Cassazione ha affermato che sussiste la responsabilità per omicidio colposo del maestro di sci che abbia accompagnato gli allievi in un percorso fuoripista, indicato come pericoloso, in un giorno nel quale era stato segnalato rischio di distacco di valanghe; già con sentenza n. 9665 del 19 febbraio 199121 la Corte di Cassazione aveva ritenuto responsabile di omicidio colposo un maestro incaricato di svolgere un corso di sci fuori pista, che aveva accompagnato, in una zona nella quale era previsto il pericolo di valanghe, alcuni allievi che erano stati investiti e uccisi da una massa di neve staccatasi dalla cima del monte, nonostante i bollettini emessi dalla regione e dal soccorso alpino prevedessero, in quella zona, pericolo di valanghe, tra l’altro già verificatesi il giorno precedente; altra sentenza del Tribunale di Torino, 28 maggio 1994, ha condannato il maestro di sci che aveva condotto un gruppo di allievi a sciare fuori pista, malgrado in quella zona, caratterizzata da un pendio del 36% privo di vegetazione boschiva, il pericolo di distacco di valanghe fosse stato valutato da moderato a forte ed il bollettino meteo avesse segnalato una situazione di instabilità` del manto nevoso. Possono coinvolgere il maestro di sci anche sinistri verificati al di fuori della pista, in prossimità dello skilift. Nel caso dell’allievo di un corso di snowboard, che era caduto durante una risalita e riportava gravi lesioni restando impigliato nel piattello dello skilift al termine della risalita, il Tribunale di Bolzano, con sentenza 18 ottobre 2005-28 dicembre 2005, ha condannato l’istruttore che aveva affidato l’allievo ad una terza persona, per una risalita con lo skilift, senza informarla che si trattava di un principiante. Per andare esente da ogni addebito, il maestro di sci dovrà dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’evento lesivo e questa valutazione si lega alla prevedibilità dello stesso. Per vincere la presunzione di responsabilità, la giurisprudenza impone la dimostrazione del carattere improvviso dell’accadimento: si deve cioè provare che, malgrado la dovuta vigilanza, tale evento non avrebbe potuto essere in alcun modo impedito (così Cass. pen., 24 febbraio 1997, n. 1683). Analoghe considerazioni valgono anche per le fattispecie penali più frequentemente ascritte alla guida alpina, all’istruttore-accompagnatore C.A.I. e al capo gita, in genere omicidio e lesioni colpose, che si strutturano secondo il modello del reato omissivo improprio. Anche in questi casi la responsabilità penale discende, infatti, dal non aver impedito un evento che si aveva l’obbligo giuridico di scongiurare, in quanto nell’accompagnamento in montagna si rinviene un rapporto di affidamento tra accompagnato ed accompagnatore, che ingenera in quest’ultimo una posizione di garanzia rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 c.p. Inoltre, chi assume il ruolo di guida di altre persone è titolare anche di un obbligo di controllo nei loro confronti, diretto ad evitare il compimento di fatti dannosi o pericolosi per terzi. Di conseguenza, in caso di mancato impedimento dei reati di cui agli artt. 426 e 449 c.p., la guida risponderà a titolo di concorso omissivo ex art. 40 c.p. per non aver impedito il verificarsi della caduta di una valanga da altri provocata.Il partecipante deve tuttavia, a propria volta, sempre essere responsabile e diligente, rispettando le prescrizioni del capo gita; in caso contrario, il partecipante assumerà su di se´ le conseguenze della propria condotta incauta, esentando l’accompagnatore da responsabilità. La giurisprudenza si è, poi, soffermata sugli effetti di una assunzione volontaria della posizione di garanzia idonea a fondare una responsabilità penale ex art. 40 c. 2 c.p. Un'interessante pronuncia del Tribunale di Sondrio, sezione GUP, 10 marzo 2005, dopo aver riconosciuto la responsabilità per disastro e omicidio colposi di uno sci alpinista che aveva provocato una valanga, ha affrontato il problema della sussistenza della concorrente responsabilità omissiva di un altro componente del gruppo, che aveva rivestito di fatto il ruolo di guida, essendo il più anziano ed avendo una buona conoscenza della pratica dello sci alpinismo, e, di conseguenza, era stato imputato per il mancato impedimento degli eventi disastrosi verificatisi. Al riguardo, il GUP del Tribunale di Sondrio ha escluso che a carico della guida fosse configurabile un obbligo di protezione e di controllo nei confronti di colui che imprudentemente aveva provocato la valanga, poiché quest’ultimo era già un abile sciatore, pienamente in grado di svolgere consapevolmente l’escursione. In particolare, il GUP chiarisce che per l’assunzione di una posizione di garanzia non basta essere il più esperto, ma e` necessario che il soggetto abbia ottenuto, anche tacitamente, l’incarico di guidare i componenti del gruppo, i quali, trovandosi in una situazione di inesperienza e incapacità rispetto all’attività intrapresa, abbiano deciso di svolgerla proprio per la presenza di una persona esperta al loro fianco. Anche il gestore della pista da sci e` titolare di una posizione di garanzia e può essere chiamato a rispondere penalmente per non aver impedito il verificarsi della caduta di una valanga. L’obbligo di garanzia del gestore della pista da sci ha natura di obbligo di controllo su una determinata fonte di pericolo, la pista da sci appunto, che trova fondamento nella sussistenza in capo al gestore di poteri di organizzazione e di disposizione relativi alla fonte di pericolo. Il gestore della pista, quindi, quale titolare di una posizione di controllo, ha un obbligo di sicurezza di carattere preventivo, nel senso che deve rendere sicura la pista da sci affinché non presenti pericoli per soggetti terzi, predisponendo e mantenendo misure di sicurezza volte a impedire la caduta di valanghe e, in generale, fonti pericolo la vita e l’incolumità delle persone. La responsabilità penale ex artt. 426 e 449 c.p. del gestore di piste da sci si configura essenzialmente come responsabilità omissiva, per non aver impedito la caduta di una valanga derivante da forze naturali esterne, o meglio per non aver impedito la situazione di pericolo per la pubblica incolumità connessa alla caduta della valanga, sempre che si possa muovere al gestore un rimprovero a titolo di colpa. Ad esempio, si pensi caso del gestore di una pista da sci che ometta di chiuderla, sapendo o potendo sapere che, a causa di abbondanti nevicate dei giorni precedenti, del successivo innalzamento della temperatura e della presenza di forti raffiche di vento, vi era un pericolo di valanga, la quale poi effettivamente si abbatte sulla pista da sci, mettendo in pericolo la vita e l’incolumità degli sciatori. In ogni caso, nel giudizio di responsabilità si dovrà sempre accertare se l’eventuale condotta imprudente della vittima abbia determinato o meno una interruzione del nesso causale tra la violazione imputata al gestore e l’evento lesivo. In materia di concorso di cause, l'art. 41 c.p. stabilisce, infatti, che le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In proposito, la giurisprudenza ha precisato che alla causa sopravvenuta può attribuirsi la connotazione di sufficienza, da sola, a determinare l’evento solo qualora la stessa: a) sia inserita negli antecedenti di un evento con i caratteri dell’assoluta imprevedibilità ed eccezionalità; b) sia stata del tutto indipendente dal fatto del reo, e cioè avulsa dalla sua condotta ed operante in assoluta autonomia, sicché non può essere considerata causa sopravvenuta (o preesistente) quella che abbia causato l’evento in sinergia con la condotta dell’imputato (così Cass. pen., sez. IV, 06/06/2005, n. 39366, che ha escluso il concorso di colpa della sciatore, ipotizzato dalla difesa dell’imputato sulla base della teorica elevata velocità e delle caratteristiche della tuta indossata). L'obbligo di garanzia del gestore e` quello di assicurare l’assenza di pericoli sulle piste da sci, riguardando la sua posizione di controllo esclusivamente quella determinata fonte di pericolo, mentre al di fuori dell’ambito della pista il gestore non ha alcun potere di organizzazione, intervento e vigilanza. L'art. 17 della legge 2003 n. 363 stabilisce, al riguardo, che “il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi. Tuttavia, la giurisprudenza si è pronunciata nel senso di un aumento del carico di responsabilità per i gestori delle piste da sci, con una progressiva estensione delle misure cautelari dirette a prevenire anche pericoli atipici localizzati al di fuori del tracciato, qualora la conformazione dei luoghi renda probabile un’uscita di pista dell’utente. Secondo recenti sentenze della Corte di Cassazione, incombe sul gestore di impianti sciistici l’obbligo di porre in essere ogni cautela per prevenire i pericoli, anche esterni alla pista, ai quali lo sciatore può andare incontro in caso di uscita dalla pista medesima, laddove la situazione dei luoghi renda probabile tale evenienza (in questo senso Cass. pen., sez. Feriale, 13 agosto-15 settembre 2015, n. 37267; Cass. pen., Sez. IV, 26 ottobre 2007, n. 39619). La colpa omissiva deriva da un obbligo giuridico che non è necessariamente vincolato all'esistenza di una norma o regola dettata da fonte pubblicistica o privatistica, ma può derivare anche dall'attività propria dell'obbligato in quanto possibile fonte di pericolo. Il gestore dell'impianto e delle piste servite ha, quindi, a suo carico l'obbligo della manutenzione in sicurezza della piste medesime che gli deriva altresì dal contratto concluso con lo sciatore che utilizza l'impianto (così Cass. pen. , Sez. IV, 9 novembre 2015, n. 44796). Sulla scorta di tali assunti, la sentenza della Cass. pen., sez. Feriale, 13 agosto-15 settembre 2015, n. 37267 ha affermato la responsabilità per omicidio colposo del gestore di una pista da sci, che aveva omesso di predisporre la prevista segnaletica sulle piste e aveva omesso di apporre idonee protezioni anti caduta in corrispondenza di un dirupo dell’altezza di circa 4 metri che si trovava a lato di uno Skiweg e cioè di un sentiero di collegamento; Cass. pen., Sez. IV, 26 ottobre 2007, n. 39619 ha affermato la responsabilità del gestore e del responsabile della sicurezza di un impianto sciistico per le lesioni riportate da uno sciatore che aveva praticato volontariamente il "fuori pista" in un passaggio altamente pericoloso, mentre sulla pista battuta non era segnalata la presenza, esternamente alla medesima, di un torrente occultato alla vista. Alla luce dei citati orientamenti giurisprudenziali, appare corretto riconoscere in capo al gestore l’obbligo di recintare la pista ed apporre idonee segnaletiche e protezioni, o in alternativa rimuovere possibili fonti di rischio, anche esterne al tracciato, in presenza di un pericolo determinato dalla conformazione dei luoghi che determini la possibilità di un’uscita di pista dello sciatore. Sarebbe invece eccessivo e concretamente irrealizzabile pretendere dal gestore che tutta la pista venisse recintata oppure che tutti i massi ed pericoli situati nelle sue prossimità fossero rimossi. Bologna, 11 gennaio 2016 Avv. Elisabetta Doro Foro di Bologna