L’individuazione del reato di violenza sessuale (art. 609–bis c.p.), si riconnette alla definizione della nozione, del contenuto e dei limiti della locuzione «atti sessuali», di cui alla l. n. 66 del 1996, in quanto l’art. 609–bis c.p. (introdotto dalla predetta legge) ha concentrato in una fattispecie unitaria le previgenti ipotesi criminose previste dagli artt. 519 e 521 c.p., individuando quale unica condotta composita, idonea a ledere il bene giuridico della libertà sessuale, in luogo della «congiunzione carnale» e degli «atti di libidine violenti», il fatto di chi con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità «costringe» taluno a compiere o a subire «atti sessuali».
Punto focale è la disponibilità della sfera sessuale da parte della persona che ne è titolare. La condotta vietata dagli artt. 609 bis e ss. c.p. ricomprende  qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo tra soggetto attivo e soggetto passivo, ancorché fugace ed estemporaneo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest’ultimo, sia finalizzato e normalmente idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale.  Le finalità dell’agente e l’eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale non assumono un rilievo decisivo ai fini del perfezionamento del reato, che è caratterizzato dal dolo generico e richiede semplicemente la coscienza e volontà di compiere atti pervasivi della sfera sessuale altrui.

 

1. L'articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 609-bis. - (Violenza sessuale). - Chiunque, con violenza, minaccia o abuso di autorità costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o a subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è della reclusione da due a sei anni».

2. All'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del codice di procedura penale, le parole: «609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter» sono sostituite dalle seguenti: «609-bis, 609-ter».
 

Art. 1-bis Pene accessorie.

1. All'articolo 609-nonies, primo comma, del codice penale, dopo il numero 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis) l' interdizione dai pubblici uffici nel caso in cui il condannato abbia abusato della propria funzione;

3-ter) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte».
 

Art. 2. Circostanze aggravanti.

1. L'articolo 609-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 609-ter. - (Circostanze aggravanti). - La pena è della reclusione da sette a quindici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici;

2) con l'uso di armi, di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze comunque idonei a ridurre la capacità di determinarsi o a ledere gravemente la salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simula la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;

6) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

7) su persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

8) in luoghi di lavoro con abuso di relazioni di ufficio o di prestazione di opera.

La pena è della reclusione da otto a sedici anni se il fatto è commesso:

1) in danno di una persona che non ha compiuto gli anni dieci;

2) in presenza di due o più delle circostanze indicate nel primo comma.

La pena non può comunque essere inferiore a otto anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale grave.

La pena non può comunque essere inferiore a dieci anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale gravissima».
 

Art. 3. Molestie sessuali.

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è il seguente:

«Art. 609-ter.1. - (Molestie sessuali). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque arreca molestia a taluno mediante un atto o un comportamento a contenuto esplicitamente sessuale è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 1.000 a 3.000».
 

Art. 4. Violenza di gruppo.

1. L'articolo 609-octies del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 609-octies. - (Violenza sessuale di gruppo). - La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque partecipa ad atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sette a sedici anni.

La pena è della reclusione da dieci a venti anni se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La pena è della reclusione non inferiore a dodici anni se il fatto è commesso:

1) in danno di persona che non ha compiuto gli anni dieci;

2) in presenza di due o più circostanze previste dall'articolo 609-ter, primo comma.

3) se alla vittima è derivata una lesione personale grave.

La pena non può essere inferiore a quindici anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale gravissima.

La pena è aumentata fino alla metà in caso di recidiva.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorre taluna delle condizioni indicate nei numeri 3) e 4) del primo comma e nel terzo comma dell'articolo 112».
 

Art. 5. Termine di prescrizione.

1. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: «quarto comma» sono inserite le seguenti: «, 609-bis, 609-quater e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti dagli stessi contemplate».
 

Art. 6. Rilievi fotografici dei latitanti per i delitti di cui agli artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies c.p.

Art. 7. Maltrattamenti contro familiari e conviventi.

1. L'articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 571, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, si applica la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da dodici a venti anni».
 

Art. 8. Intervento in giudizio.
1. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, l'ente locale impegnato direttamente o tramite servizi per l'assistenza della persona offesa può intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

2. Nei procedimenti per i delitti di cui al comma 1, se commessi in danno di minori o nell'ambito familiare, la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche attraverso l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, può intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.
 

Art. 9. Misure per l'informazione e l'assistenza sociale delle vittime di violenza.

1. Le autorità pubbliche, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, possono promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione sulle misure previste dalla legislazione vigente in favore delle vittime delle violenze e dei maltrattamenti e sui servizi e sui centri antiviolenza che hanno competenze e funzioni socio-assistenziali, facilmente individuabili e raggiungibili dalle vittime.

2. I servizi sociali garantiscono alle persone vittime di violenze le cure, le soluzioni di emergenza e il sostegno necessari ai fini di un loro totale recupero.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 

Art. 9-bis. Statistiche sulla violenza.

1. Nel titolo II del libro II del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:

«Art. 24-bis. - (Statistiche sulla violenza). - 1. Ai fini del monitoraggio, della progettazione e della realizzazione di politiche per il contrasto degli atti persecutori previsti all'articolo 612-bis del codice penale e del fenomeno della violenza sessuale, il Ministro per le pari opportunità e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicurano, con cadenza almeno biennale, lo svolgimento di una rilevazione dei fenomeni suddetti, che ne evidenzi le caratteristiche fondamentali e individui le categorie di vittime più a rischio».
 

Art. 9-bis. Protocolli d'intesa.
1. Al fine di contrastare efficacemente il fenomeno degli atti persecutori e della violenza contro le donne, le prefetture - uffici territoriali del Governo - possono promuovere, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, protocolli d'intesa tra soggetti istituzionali (province, comuni, aziende sanitarie, consigliere di parità, uffici scolastici provinciali, forze dell'ordine) e del volontariato (associazioni femminili, centri antiviolenza) che operano sul territorio.

2. I protocolli di cui al comma 1 hanno come obiettivo:

a) l'analisi ed il monitoraggio del fenomeno degli atti persecutori e della violenza contro le donne;

b) lo sviluppo di azioni finalizzate alla prevenzione ed al contrasto di tale fenomeno, attraverso mirati percorsi educativi ed informativi;

c) la formazione degli operatori del settore;

d) il favorire l'emersione del fenomeno, anche tramite iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce;

e) l'assistenza ed il sostegno alle vittime della violenza in tutte le fasi susseguenti al verificarsi di un episodio di violenza.
 

Art. 9-bis. Iniziative scolastiche contro la violenza e la discriminazione sessuale.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, può promuovere, nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione contro la violenza e la discriminazione sessuale.
 

Art. 10. Relazione annuale al Parlamento.

1. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presenta alle Camere una relazione sull'attività di coordinamento e di attuazione delle azioni contro gli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale e contro gli atti di violenza sessuale.

2. Ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1, le regioni e le amministrazioni centrali dello Stato sono tenute a fornire le informazioni necessarie al Ministro per le pari opportunità entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Chiunque, con violenza, minaccia o abuso di autorità costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da sei a dodici anni.E' quanto prevede il disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati il 14 luglio 2009 e che passa ora all'esame del Senato per il via libera definitivo.
La pena aumenta e prevede la reclusione da sette a quindici anni in caso di circostanze aggravanti, quali il fatto commesso:
*nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici;
*con l'uso di armi, di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze comunque idonei a ridurre la capacità di determinarsi o a ledere gravemente la salute della persona offesa;
*da persona travisata o che simula la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
*su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
*nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;
*nei confronti di donna in stato di gravidanza;
*su persona con disabilità;
*in luoghi di lavoro con abuso di relazioni di ufficio o di prestazione di opera.
Se il fatto è commesso in presenza di due o più delle circostanze aggravanti sopra indicate o in danno di una persona che non ha compiuto gli anni dieci la pena è della reclusione da otto a sedici anni.
Sono, infine, raddoppiati i termini di prescrizione per i reati di violenza sessuale.DISEGNO DI LEGGE RECANTE
“Disposizioni in materia di violenza sessuale”

Art. 1 Delitto di violenza sessuale.