In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il Tribunale di Ivrea ha ribadito che l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile in sede di separazione non necessariamente integra il reato previsto dall'articolo 570 del Codice penale.
E' sempre necessario, infatti, verificare se comunque al beneficiario siano mancati i "mezzi di sussistenza".
Il concetto di "mezzi di sussistenza" comprende solo ciò che è strettamente necessario per vivere e quindi non coincide con il più ampio concetto di "mantenimento".
In ogni caso, occorre anche verificare l'effettiva capacità economica dell'obbligato: se questi si trova nell'impossibilità di adempiere perchè privo delle necessarie risorse, non potrà essere riconosciuto penalmente responsabile, purchè, ovviamente, l'indisponibilità dei mezzi economici non sia a sua volta dovuta alla colpa dello stesso obbligato (Tribunale di Ivrea, sentenza del 15 settembre 2014, n. 378).