Ecco i punti essenziali:

Le multe - In caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da 5.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità dell'offesa e della diffusione dello stampato. Qualora il colpevole sia stato condannato per un reato della stessa indole nei due anni precedenti la pena è raddoppiata. La pena è diminuita qualora sia pubblicata la rettifica ed aumentata quando la pubblicazione venga rifiutata.

Interdizione dalla professione - Come pena accessoria è prevista l'interdizione dalla professione e comunque dall'attività di giornalista per un periodo da uno a sei mesi. In caso di reiterazione nei due anni successivi, l'interdizione va da sei mesi a un anno e, in caso di ulteriore condanna, da uno a tre anni.

Dossieraggio - La pena è aumentata fino alla metà qualora il fatto sia commesso dall'autore, dal direttore o dal vicedirettore responsabile, dall'editore, dal proprietario della pubblicazione in concorso tra loro, o comunque da almeno tre persone.

Rettifica - Il direttore, o comunque il responsabile, è tenuto a pubblicare gratuitamente nel quotidiano o nel periodico, comprese le testate giornalistiche diffuse in via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della propria dignità o contrari a verità. Le rettifiche vanno pubblicate sui quotidiani e sulle testate on line non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, per i periodici non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è avvenuta la richiesta. La rettifica va pubblicata nella stessa collocazione della notizia cui si riferisce. In caso di mancata ottemperanza a queste norme, la persona offesa può rivolgersi al Giudice per ottenere la pubblicazione della rettifica.

Risarcimento danni - Cancellata la riparazione, si prevede che in caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, la persona offesa possa chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato e non può essere inferiore a 30.000 euro.

Pene per il direttore - Il direttore o il vicedirettore responsabile, il quale omette di esercitare il controllo necessario, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo. La pena è aumentata qualora l'autore sia un giornalista professionista sospeso o radiato dall'Ordine.

Ingiuria e diffamazione nel codice penale - La normativa modifica anche gli articoli del codice penale su ingiuria (art. 594) e diffamazione (art. 595). In caso di ingiuria, la pena è della multa fino a 5000 mila euro. In caso di diffamazione, si prevede che chiunque, comunicando con più persone, offenda l'altrui reputazione, è punito con la multa che va da 3.000 a 30.000 euro. Se l'offesa consiste in un fatto determinato la pena è aumentata. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, la pena è della multa da 5.000 a 50.000 euro.