La Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata nuovamente su un caso di responsabilità medica connessa alla problematica del consenso informato (sentenza n. 2437 del 18 dicembre 2008).

Nella specie il medico era stato imputato del reato di cui all’art. 582 del Codice Penale (lesioni personali), e di quello di cui all’art. 610 del Codice Penale (violenza privata) per aver sottoposto il paziente ad un trattamento chirurgico diverso da quello in per il quale aveva prestato il consenso informato.

Le Sezioni Unite hanno escluso la rilevanza penale della condotta del medico in quanto l’intervento è stato eseguito nel rispetto dei protocolli e delle leges artis. Non si ravvisa dunque una "colpa" del medico in termini di negligenza o imperizia.

L'intervento inoltre, ribadisce la Corte, si è concluso con esito fausto, ossia con un apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute del paziente. Non sussiste dunque neppure una "lesione" nel senso di cui all'art. 582 del Codice Penale.

Ad ultimo non vi erano espresse indicazioni contrarie del paziente medesimo.

Pertanto, ricorrendo tali condizioni, deve essere esclusa ogni ipotesi di reato a carico del medico operante.