02.08.11 - Governo: introdotti i reati ambientali nella 231

L’obiettivo comunitario della tutela dell’ambiente (artt. 2 e 6 TCE) si concretizza, a seguito della direttiva 2008/99, anche attraverso il diritto penale (comportando un’estensione della competenza del diritto comunitario al diritto penale), stante la rilevata insufficienza delle sanzioni istituite, in materia, dagli stati membri di garantire la piena attuazione della politica comunitaria per la tutela dell’ambiente. La Commissione ha evidenziato che la criminalità in materia di ambiente ha, spesso, implicazioni transnazionali ed il problema deve essere affrontato in maniera uniforme in modo da determinare un ravvicinamento delle sanzioni degli stati membri.

La direttiva ha previsto una serie di condotte che devono essere considerate reati e mira ad un avvicinamento delle sanzioni minime per i casi più gravi. Gli Stati Membri, altresì, dovranno adottare i provvedimenti necessari affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili delle condotte commesse a loro vantaggio o allorquando la commissione dei reati si sia resa possibile a causa della carenza di sorveglianza o controllo delle medesime. La scelta politica del legislatore in ambito comunitario dello strumento della direttiva lascia agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità nella sua attuazione. Ai sensi dell’articolo 176 CE, gli Stati membri sono liberi di mantenere e di istituire disposizioni più stringenti di quelle previste dalla direttiva. Ad esempio, gli Stati membri possono istituire nuove figure di reato, perseguire penalmente anche i reati commessi per semplice negligenza e prevedere ulteriori sanzioni o sanzioni più severe.

Entrerà in vigore il 16 agosto il Decreto Legislativo che recepisce la direttiva 2008 /99 CE sulla “tutela penale dell’ambiente”.

Occorre osservare che già sussistevano alcune norme in materia sia nel corpo del codice penale (l’art. 674 c.p. che punisce tra l’altro la condotta di chi al di fuori dei casi consentiti dalla legge provoca emissioni di gas, vapori, fumo atti a molestare le persone, gli artt.733 c.p. e 734 c.p. rispettivamente in materia di tutela del patrimonio archeologico, storico artistico nazionale e in materia di tutela delle bellezze naturali) che nell’ ambito di alcune leggi di settore tra cui la più rilevante è il decreto legislativo 152/2006.

Il decreto legislativo in questione prevede dopo l’art. 727 c.p. l’inserimento dell’art. 727 bis volto a sanzionare penalmente con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 4000,00 la condotta di chi uccide, cattura preleva o detiene esemplari di specie animali protette e con l’ammenda fino a 4000,00 euro chi fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta. Ed ancora è previsto il reato di distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto che punisce con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3000 euro la condotta di chi distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione. Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell’allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE.

La novità più rilevante del decreto in esame è l’introduzione della responsabilità delle persone giuridiche per i reati ambientali, che va ad aggiungersi a quanto previsto dal decreto legislativo 231/2001 in materia di responsabilità degli enti per i fatti costituenti reato. Ciò al fine di attuare una piena ed efficace azione dissuasiva della disciplina in materia di reati ambientali in conformità con quanto disciplinato dalla direttiva Ce 2008/99.