Tutti coloro che operano nel campo giudiziale, avranno notato che i casi che ci troviamo ad approfondire per conto dei clienti, sovente seguono alcuni filoni tematici. Nel corso degli ultimi sei mesi, ho affrontato per ben due volte richieste di inibitoria subite da clienti da parte di loro concorrenti, i quali si dolevano dell'eccessiva somiglianza delle confezioni dei rispettivi prodotti; in particolare bagni schiuma, in un caso, ed acque profumate per il corpo, nell'altro caso.
La problematica si inserisce nel filone della concorrenza sleale per imitazione servile del prodotto (art. 2598 cc), con particolare riferimento alla tematica del c.d. "look alike", termine di derivazione anglosassone con il quale si intende la presentazione esterna del prodotto ma, e qui sta il punto, se e qualora vi siano elementi individualizzanti quel dato produttore / imprenditore, nella confezione. Occorre puntualizzare che, in questi casi, l'aspetto esteriore della confezione, prescinde dalla confondibilità tra i marchi, i quali possono essere anche molto diversi l'uno dall'altro; tali segni distintivi, secondo il prevalente orientamento delle sezioni specializzate in proprietà industriale alle quali queste controversie vengono devolute, vengono ad assumere un ruolo subordinato rispetto all'aspetto esterno della confezione caratteristica. La materia é complessa e va sempre opportunamente valutata caso per caso al fine di comprendere se vi sia o meno la soprapposizione tra più tutele: sovente,infatti, la forma di un prodotto viene tutelata quale marchio, aprendo così la strada una una tutela c.d. "titolata" , o come modello ornamentale e come tale diversa da quella dell'imitazione servile dell'aspetto esteriore del prodotto. L'aspetto delicato é che attraverso il cd "look alike" si corre il rischio di dare una tutela illimitata ad una determinata forme della confezione e ciò con grave limitazione delle libertà di concorrenza.
Segnalo inoltre, che la richiesta di inibitoria può avere carattere d'urgenza ricorrendone i prosupposti previsti dal codice di procedura civile; tuttavia -in mancanza di un titolo (es. un marchio qualora questo sia diverso da quello del preteso contraffattore), il ricorrente non potrà richiedere al giudice la misura del sequestro o della penale, trattandosi di misure espressamente previste dal codice della proprietà industriale, mentre la tutela della concorrenza sleale (nella quale rientra il look alike) é regolata dal codice civile.
Avv. Simona Pellegrino 2011