LA PROPRIETÁ INTELLETTUALE

Le idee, soprattutto se brillanti ed innovative e con applicazione pratica, possono rivoluzionare un mercato. Esistono invenzioni ed idee che, per quanto semplici, hanno, per la loro applicabilità modificato interi settori. L'invenzione del “container intermodale” ne è l'esempio, un container intermodale è una cassa standard che può essere trasportato in tutti i mezzi di locomozione, navi, camion, treni, aeronavi. Oggi giorno la maggioranza delle merci mondiali si muovono su container intermodali, Le navi e aeronavi sono progettate avendo in considerazione le misure dei contener intermodali. L'invenzione del container intermodale è uno dei tanti esempi di come una semplice idea applicata può modificare un sistema.

per questa ragione, la proprietà intellettuale, e sopratutto quella industriale, possono e debbono essere tutelate nei confronti di possibili plagi di terzi.

Il sistema giuridico portoghese a somiglianza della maggioranza dei sistemi giuridici europei tutela le opere, idee ed invenzioni che possono essere generatrici di applicazione pratica e di lucro: la tutela avviene attraverso la cosiddetta “proprietà intellettuale”, la quale si distingue in “diritto d'autore” e “proprietà industriale

A - DIRITTO D'AUTORE

Il diritto d'autore è il dritto su una “opera intellettuale” in ambito letterario, artistico e scientifico. Saranno quindi protette dal diritto d'autore le opere letterarie come pubblicazioni scientifiche, conferenze, libri, articoli, programmi informatici, multimediali, basi dati, ecc...

La tutela del diritto d'autore si divide in due aspetti:

1 – Diritti personali o morali dell'autore: Ovvero il diritto innegabile dell'autore dell'opera, di essere riconosciuto come l'autore dell'opera, assicurandone anche la genuinità ed integrità

2 – Diritti patrimoniali: Questo diritto conferisce all'autore dell'opera il diritto esclusivo (durante un certo periodo di tempo) di ritirare vantaggio economico dalla stessa.

In Portogallo il diritto d'autore decade solo dopo 50 anni dalla data della morte dell'autore dell'opera, dopo tale data l'opera entrerà nel dominio pubblico.

B - PROPRIETÁ INDUSTRIALE

Secondo l'attuale legge portoghese sulla proprietà industriale (CPI - Codice Proprietà Industriale) “la proprietà industriale garante la lealtà  della concorrenza, attraverso l'attribuzione di dritti privati sui diversi processi tecnici di produzione e sviluppo di ricchezza” (art. 1 CPI portoghese, Dl. 36/2003 del 5 Marzo).

È proprio questa la funzione di tutela della proprietà Industriale, ovvero garantire che esista una concorrenza leale tra gli agenti di mercato permettendo che siano attribuiti diretti privati,e quindi di uso esclusivo, su determinate idee, invenzioni, al fine di premiare la ricerca, lo sforzo innovativo o comunque di qualità, difendendolo e tutelandolo da possibili abusi e plagi.

Nella proprietà industriale portoghese esistono 3 grandi aree o categorie di protezione:

1 – Protezione delle Invenzioni (patenti o modello di utilità)

2 – Protezione del Design (o disegno)

3 – Protezione del segnale distintivo (marchio, logo, nome, insegna, denominazione di origine).

1 - PROTEZIONE DELLE INVENZIONI

Che cose?: Le invenzioni sono definite come “nuove soluzioni per problemi tecnici esistenti”.

Requisiti: Novità, attività inventiva associata ed applicabilità industriale.

Paternità: I diritti di paternità dell'invenzione sono dell'inventore e suoi successori, salvo che l'invenzione non sia effettuata nell'ambito di un contratto di lavoro nel quale l'attività inventiva sia espressamente prevista, in questo caso la paternità dell'invenzione è della società/datore di lavoro.

Tipi di protezione concessi dal CPI alle invenzioni:

A - Modello di utilità: É un registro rapido, poco costoso e che conferisce una tutela bassa e per un periodo limitato di tempo (6 anni prorogabile 2 volte per 2 anni (10 anni totali)

B - Patente: È un registro più lento e complesso (è necessario passare un esame), che conferisce una protezione giuridica più elevata e duratura (20 anni).

2 - PROTEZIONE DEL DISEGNO (DESIGN)

Che cos'è?: concezione di nuove forme di oggetti  ed utilità.

Requisiti: Novità, ovvero non può essere simile ad altri prodotti già divulgati al pubblico, e singolarità, dovendo quindi apparire come un prodotto distinto da quelli già conosciuti dal pubblico.

Paternità: I diritti di paternità del disegno sono dell'inventore e suoi successori, salvo che l'invenzione non sia effettuata nell'ambito di un contratto di lavoro nel quale l'attività inventiva sia espressamente prevista, in questo caso la paternità dell'invenzione è della società/datore di lavoro.

Tipi di protezione:

Registro unico durante 5 anni prorogabile per uguali periodi sino la massimo di 25 anni.

3 – SEGNALI DISTINTIVI

Che cosa sono?:

MARCHIO: Segnale distintivo che ha la funzione di distinguere i prodotti e servizi di una  azienda da quelli di altre imprese concorrenti.

LOGOTIPO: Segnale distintivo grafico che distingua una azienda che presti i suoi sevizi o commercializzi i suoi beni.

NOME O INSEGNA: Segnale distintivo in esercizio pubblico che ha la funzione di distinguere i prodotti o servizi proposti al mercato da una società da prodotti e servizi di altre società.

DENOMINAZIONE DI ORIGINE: Segnale distintivo costituito da nome di una zona, regione, paese o località, che per le sue caratteristiche e fattori (naturali o umani) distingue un prodotto geograficamente originario da quella zona.

Requisiti: Novità per cui il segnale distintivo non può essere simile ad altri prodotti già divulgati al pubblico e singolarità per cui deve apparire come un prodotto distinto da quelli già conosciuti dal pubblico in generale. Non può indurre in confusione.

Paternità: I diritti di paternità dei segnali distintivi sono dell'ideatore e suoi successori, salvo che l'invenzione non sia effettuata nell'ambito di un contratto di lavoro nel quale l'attività inventiva sia espressamente prevista, in questo caso la paternità dell'invenzione è della società/datore di lavoro.

PROTEZIONE MULTIPLA

Nonostante si debba proteggere e distinguere ogni elemento di proprietà industriale ciò non significa che un registro di protezione su un prodotto debba essere fatto singolarmente. Ovvero per lo stesso prodotto possono esistere protezioni multiple. Quindi lo scarponcino “Tinberland” può essere simultaneamente soggetto alla al registro del marchio  “Tinbearland” come del design dello scarponcino come ad una patente della soletta o cucitura della soletta con lo scarponcino se rappresenta una soiluzione tecnica innovativa.

TUTELA GIURIDICA ALLE VIOLAZIONI DEL DIRITTO INDUSTRIALE

Cosa fare nel caso in cui, la nostra proprietà intellettuale, e piú specificamente la proprietà industriale sia violata.

La condizione indispensabile a qualsiasi tutela è ovviamente che esista un il registro.

Nonostante sia possibile agire solo civilmente richiedendo i danni patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto industriale ed inibendo la continuità della violazione, la tutela prevista dall'ordinamento giuridico portoghese si basa soprattutto in una azione di responsabilità penale del colpevole.

A- PROCEDIMENTO D'URGENZA:

1 - PROCEDURA CAUTELARE DI SEQUESTRO:

Nei termini dell'art. 340 del CPI, se esiste una violazione di un diritto privato legato a marchio, disegno, logotipo o nome e insegna, possono essere sequestrati i beni oggetto della violazione così come gli strumenti il cui uso esclusivo serva alla produzione della violazione.

Il richiedente nel dedurre la sua richiesta dovrà provare la titolarità del diritto e la lesione subita.

Come si può notare, il sequestro è limitato ai beni e strumenti che indizino violazioni di segnali distintivi, rimanendo esclusi dalla possibilità di sequestro violazioni di patenti, modelli di utilità e denominazione di origine. Questo fatto è abbastanza limitativo della norma sopratutto se consideriamo che la maggioranza e delle violazioni, e quelle con le conseguenze più gravi ed irrimediabili avviene nel campo delle patenti.

Alternativamente e come spiegato più avanti è possibile sostituire la procedura civile di sequestro, con una denuncia alla polizia economica che se, nella sequenza del controllo, verificherà l'esistenza di prodotti contraffatti o in violazione del diritto di privato di carattere industriale dovrà procedere al suo sequestro. Lo stesso avviene nelle dogane e posti di frontiera.

2 – PROCEDURA CAUTELARE NON SPECIFICATA

Sempre che l'obbiettivo della procedura cautelare non sia ottenere il mero sequestro dei beni, è possibile nei termini dell'art. 339º del CPI procedere con una procedura cautelare non specificata nella quale il richiedente specificherà la sua richiesta ed obiettivo al fine di tutelare i suoi diritti.

B- PROCEDIMENTI PENALI E AMMINISTRATIVI

Le violazioni del diritto industriale hanno una valenza prettamente penale e di sanzione amministrativa, alla quale il danneggiato può associarsi costituendosi parte civile.

1 - TIPI DI VIOLAZIONE E REATI

 I Reati Penali nell'ambito della Proprietà industriale possono essere dei seguenti tipi:

1 – Violazione di una patente o modello di utilità: Quando si procede alla fabbricazione, impiego, uso, importazione o distribuzione di artefatti patentati o protetti da registro di modello di utilità.

Per questo tipo di reato il reo è punito con pena di detenzione sino a 3 anni o 360 giorni di multa. Art. 321 CPI

2 – Violazione di diritti esclusivi su disegni o modelli:  La quale si verifica con  l'imitazione o  riproduzione, sfruttamento, uso, importazione o distribuzione di disegni o modelli esclusivi (design).

Per questo tipo di reato il reo è punito con pena di detenzione sino a 3 anni o 360 giorni di multa. Art. 322 CPI

3 – Contraffazione imitazione e uso illegale di marca: Questo reato è consumato con: a) Contraffazione totale o parzialmente  o con qualsiasi altro modo riprodurre una marca registrata; b) Imitazione totale o anche parziale, purché nelle sue parti caratteristiche, di una marca registrata; c) Usare marche contraffatte o registrate; d) Usare, contraffare o imitare marche notorie; e) Usare , anche in prodotti non affini,  marche uguali o somiglianti a marche registrate sfruttando il loro prestigio; f) usare nei prodotti, servizi, esercizi o impresa, marchi registrati appartenenti ad altri.

Per questo tipo di reato il reo è punito con pena di detenzione sino a 3 anni o 360 giorni di multa. Art. 323 CPI.

4 – Vendita, messa in circolazione o occultazione di prodotti contraffatti.  Questo reato è punito con pena di detenzione sino ad 1 anno o 120 giorni di multa. Art. 324 CPI.

5 – Violazione o uso illegale di denominazione di origine o origine geografica: Questo reato consiste nel riprodurre o imitare totale o parzialmente una denominazione di origine o origine geografica protetta o, non avendo diritto all'uso della indicazione di origine protetta o geografica, anche  quando, indicando la vera origine dei prodotti, la si accompagni con espressioni come, “Genere”, “Tipo”, “Qualità”, “Alla Maniera”, “Imitazione di”, “Rivale di” o “superiore a” o somiglianti. 

Per questo tipo di reato il reo è punito con pena di detenzione sino a 3 anni o 360 giorni di multa. Art. 325 CPI.

Tutti i procedimenti penali relativi alla difesa della proprietà industriale sono procedimenti a difesa di interessi privati e non pubblici ragion per cui dipendono da querela. Ovvero se il danneggiato non mostra interesse nel veder punito l'abuso, tale abuso non rappresenta un interesse pubblico così elevato che giustifichi una azione penale senza querela.

Quindi se nel decorso del procedimento vi è una desistenza della querela tutto il procedimento decade poiché manca la condizione essenziale per cui il procedimento penale possa avanzare, ovvero l'interesse della vittima nella difesa del danno.

2 – Illeciti Amministrativi

Gli illecito amministrativi previsti nell'ambito della tutela della proprietà industriale sono:

1 – Concorrenza Sleale: Come abbiamo visto nel preambolo la proprietà industriale ha la finalità di difendere la lealtà della concorrenza. Quindi se una azienda profitta della  proprietà industriale altrui per raggiungere un vantaggio illegittimo commette un illecito di concorrenza sleale:

È qualificata come concorrenza leale in modo specifico:

a – Tutti gli atti volti a creare confusione con le società servizi o beni di un concorrente.

b – False affermazioni fatte al fine di screditare concorrenti

c – Referenze non autorizzate fatte allo scopo di beneficiare del credito, reputazione e buon nome di marchi altrui.

d – le false affermazioni di credito o reputazioni proprie (quantità e qualità di clientela, natura e ambito di attività, capitale e situazione finanziaria).

e – False indicazioni e descrizioni su natura e qualità dei prodotti o servizi, falsa indicazione di provenienza.

f – Sopressione, occultazione o alterazione da parte del vednitore o diq ualsiasi intermediario della denominazione di origine o indicazione geograficadei prodotti o di marchi registrati

g – Divulgazione acquisizione e utilizzazione di segreti industrializzare concorrente,s senza il suo consenso.

Art.317 e 319 CPI.

Questi illeciti amministrativi sono puniti con ammenda tra 3.000,00€ e 30.000,00€ in caso di persona giuridica e di 750,00€ a 7.500,00€ in caso di persona fisica. Art. 331 CPI.

ESEMPIO PRATICO

Supponiamo che una azienda italiana ha avuto una informazione degna di fede, che in Portogallo, in a determinata fabbrica è in essere una produzione di prodotti con contraffazione del suo marchio, come procedere:

  1. Raccogliere tutte le prove e certificazione dei registri della marca originale.
  2. Informare della violazione, documentatamente e con le prove di registro originali,  la polizia economica portoghese “ASAE” così come le autorità portuali, aeroportuali e dogali portoghesi, al fine di procedere, nei termini dell'art. 319 n.º 3 CPI, con intercettazione e sequestro della merce contraffatta se nel frattempo spedita. Al fine di impedire l'esportazione delle merci.
  3. Procedere con il controllo e sequestro della merce contraffatta in collaborazione con la ASAE.
  4. Se non già fatto, una volta confermata la contraffazione formalizzare la querela presso il P.M. portoghese, sia contro società committente sia contro fabbricante sia contro eventuale agenzia intermediaria (essendo il registro del marchio pubblico, fabbricante e eventuale intermediario non possono difendersi affermando l'ignoranza del registro del marchio e consequente atto di contraffazione, e che si sono limitati a eseguire l'ordine del committente.
  5. Richiesta di perizia sui prodotti contraffatti da effettuarsi presso l' I.N.P.I. (Istituto Nazionale Proprietà Industriale) al fine di certificare negli atti del processo penale, l'effettiva contraffazione (molte volte la contraffazione non è totale ed evidente, ma solo parziale e perciò dissimulata, è  quindi necessaria una perizia dell' I.N.P.I. che certifichi e confermi che sono state copiate le parti caratteristiche del marchio, tali e sufficienti da indurre il pubblico in generale in errore, per poter sostenere una accusa di contraffazione.
  6. Costituirsi parte civile nel procedimento penale al fine di ottenere, oltre la condanna penale, il giusto indennizzo dei danni civili subiti. Molte volte la necessità di celerità del procedimento penale non è compatibile con la lentezza della quantificazione dei danni civili. In questi casi si può ricedere una condanna generica del reo da quantificare in sede di esecuzione di sentenza, o lo stesso giudice, di sua iniziativa può scindere il procedimento penale da quello civile invitando le parti a discutere la parte civile, in processo civile autonomo. In questo secondo caso è necessario procedere con il deposito di una azione civile autonoma.