Le locazioni di immobili per finalità turistica sono descritte e disciplinate nella legge n. 431/1998 all'art. 1, comma 2, lettera c) ove si esclude espressamente per gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistica l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2, 3 , 4, 4 bis, 7 , 8 e 13 della medesima legge.
Conseguentemente gli alloggi locati per tale esclusiva finalità risultano disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile (artt. 1571 e seguenti).
Nella materia bisogna tener conto anche dell'art. 53 del D.Lgs. n. 79/2011 (cd. Codice del Turismo) il quale rimuove ogni incertezza sul punto, affermando chiaramente che "gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione".
In questo quadro normativo, inoltre, restano in vigore anche le norme della legge n. 392 del 1978 in quanto non espressamente abrogate dall'art. 14 della Legge n. 431 del 1998 e in quanto compatibili con la natura del rapporto.
Circa la natura del rapporto si può affermare che la categoria degli immobili locati per finalità turistiche pare riferibile a quei contratti che sono stipulati per ragioni di svago, villeggiatura, vacanza o riposo, senza che ci sia nessun collegamento con esigenze abitative primarie, per un periodo di tempo normalmente, ma non necessariamente, limitato.
In tale tipologia contrattuale possono essere ricondotti anche quei contratti che la legge 392 del 1978 all'art. 26 definiva di natura "transitoria", ricondotti cioè a tutte quelle ipotesi in cui l'esigenza abitativa del conduttore era secondaria, precaria e temporanea.
Per quanto riguarda la forma e la durata è bene sottolineare che il contratto di locazione per finalità turistica richiede la forma scritta ad substantiam, pertanto il requisito è a pena di nullità del contratto. In relazione alla durata, invece, non è prevista una durata minima.
Lo scioglimento del contratto, inoltre, è automatico alla scadenza pattuita, senza necessità di alcuna comunicazione al conduttore.
In materia è importante sottolineare una recentissima sentenza della Suprema Corte (n. 1348 del 20 giugno 2011) che ha affrontato la questione della riconducibilità o meno alla tipologia contrattuale della locazione per finalità turistica, della locazione di immobile destinato a "seconda casa" del conduttore, quando questo sia utilizzato con carattere di abitualità.
Secondo i giudici di legittimità la locazione per abitazione  a uso di seconda casa quando risulta caratterizzata dalla protratta permanenza del conduttore per cospicui periodi dell'anno e con una fruizione secondo le disponibilità di tempo libero del conduttore, è finalizzata a soddisfare esigenze abitative che sono sicuramente complementari, ma di rango uguale a quelle della prima casa. In quest'ottica la Corte afferma il principio per cui la locazione di immobile destinata a seconda casa del conduttore non è soggetta esclusivamente alla disciplina del codice civile, bensì anche a quelle dell'art. 2 della legge n. 431/1998 e alle norme connesse destinate a regolamentare quella tipologia di lcazione che soddisfa esigenze primarie del conduttore.
In conclusione, alla luce dell'orientamento espresso dalla suddetta sentenza, l' Avv. Giovanni Luca Simone ritiene che al fine di evitare contenziosi circa la natura del contratto e, di conseguenza, sulla disciplina giuridica applicabile, sarà bene evitare formulazioni contrattuali generiche. Pertanto, quando si vorrà stipulare un contratto di locazione per esclusiva finalità turistica risulterà opportuno dichiarare espressamente tale finalità contrattuale ed inoltre, si suggerisce di inserire alcune clausole che prevedano che il conduttore non intende abitare l'immobile per altri usi e che dispone di altro appartamento per esigenze primarie, ed infine che anche nel caso di utilizzo dell'immobile in più periodi dell'anno tale corcostanza non determina un mutamento del regime giuridico del contratto.