Per l’adeguamento del canone di locazione in base all’agiornamento Istat non è richiesta alcuna formalità.
 
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza del 21 settembre 2012, n. 16068 
Le parti, nell'esplicazione della loro autonomia contrattuale, sono libere di stabilire, a loro scelta, le modalità attuative della richiesta prescritta dall'art. 32 della legge 392/1978 per ottenere l'aumento del canone in dipendenza delle variazioni dell'indice ISTAT. Basta anche un semplice invio della fattura nella quale si indica un canone superiore all’ultimo pagato. 
Nella sentenza si legge:  “giova premettere che i primi due commi dell'art. 32 della legge n. 392 del 1978, nel testo risultante dopo la sostituzione ad opera dell’art. 1, comma 9 sexies, d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, conv. in L. 5 aprile 1985, n. 118, dispongono testualmente: “Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira. Le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al 75% di quelle, accertate dall'Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati”. 
La legge non prevede che la richiesta del locatore, volta ad ottenere l’aggiornamento del canone, debba essere rivestita di una forma particolare.
Pertanto, questa Corte con indirizzo ormai consolidato ha avuto modo di affermare Pertanto tale richiesta può essere validamente formulata non solo verbalmente, ma anche implicitamente o per fatti concludenti (cfr Cass. n. 9351/92, Cass. 7982/1994, Cass. n. 14655/02, Cass. n. 15034/2004, Cass. n. 25645/2010).
La richiesta di aggiornamento contemplata dall’art. 32 più volte citato mira ad assolvere una duplice funzione, quella di rendere manifesta la volontà del locatore di conseguire l’aggiornamento annuale del canone e quella di indicare l’ammontare della prestazione richiesta dal locatore e dovuta dal conduttore. 
Pertanto, l’invio di una fattura, in cui sia indicato un canone maggiore rispetto all'ultimo pagato, inglobante un aumento corrispondente al 75% delle variazioni, accertate dall'Istat, non solo consente al conduttore di comprendere in maniera chiara ed univoca la volontà del locatore di ricevere il maggior canone comprensivo dell’aggiornamento Istat, nel frattempo maturato, ma gli permette, altresì, di desumere previa comparazione con il minor canone precedentemente pagato la misura della percentuale di aggiornamento applicato.
Con la conseguenza che, ferma restando la facoltà del conduttore di richiedere al locatore i necessari chiarimenti, formulando ove del caso le opportune contestazioni, la richiesta, diretta a conseguire l'aggiornamento Istat, contenuta nella fattura inviata al conduttore, può ritenersi idonea e funzionale al raggiungimento dello scopo propostosi.
In conclusione, ferma restando la facoltà del conduttore di richiedere al locatore i necessari chiarimenti, la richiesta, diretta a conseguire l’aggiornamento Istat, contenuta nella fattura inviata al conduttore, può ritenersi idonea e funzionale al raggiungimento dello scopo propostosi. (Avv. Gianluca Perrone)