La normativa fiscale in materia di locazione
La legge n. 431/98 ha fatto largo uso della leva fiscale sia per incoraggiare il mercato delle locazioni, sia per reprimere le relative evasioni.

Tale indirizzo seguito dal legislatore coinvolge sia l'ICI, che le imposte sui redditi, che l'imposta di registro. In particolare, in materia di ICI, l'art. 2, comma 4, della legge da ultimo citata, attribuisce ai Comuni la facoltà di deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili che si trovino nelle condizioni definite negli appositi accordi conclusi in sede locale tra le organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia da un lato e della categoria degli inquilini dall'altro.

Di contro, i Comuni, per la medesima finalità, possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

Dall'esame di tale disposizione emerge dunque che gli incentivi e le penalizzazioni ICI previsti sono soltanto eventuali e, comunque, non possono essere conosciuti fino al momento in cui il Comune in cui si trovi l'immobile locato di volta in volta considerato non assuma le deliberazioni del caso.

La predetta penalizzazione, inoltre, può applicarsi esclusivamente nei Comuni ad alta tensione abitativa e comunque, si ribadisce, solo in caso di mancata locazione dell'immobile. In base ai principi generali riportati nelle sezioni precedenti, peraltro, la locazione potrà e dovrà essere provata esclusivamente con la produzione del relativo contratto scritto, obbligatorio a norma dell'art. 1 L. 431/98.

Per quel che concerne, sotto altro profilo, le imposte dirette, gli incentivi stabiliti dai primi quattro commi dell'art. 8 L. 431/98 si applicano esclusivamente ai nuovi contratti o ai rinnovi a canone convenzionato - sindacale, nonchè alle locazioni stipulate con studenti universitari nei Comuni sede di università e Comuni limitrofi, sempre ricorrendo all'opzione del canone convenzionato-sindacale, ed alle locazioni transitorie a canone libero in cui sia conduttore l'ente locale.

In particolare, il legislatore del 1998, a tale riguardo, prevede che il reddito imponibile derivante al proprietario dalle suddette tipologie contrattuali sia ulteriormente ridotto del 30 per cento. In ogni caso, al fine di usufruire di tali benefici, il locatore deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonchè quelli della denuncia dell'immobile per il pagamento dell'ICI.

Ancora, nell'ottica di favorire le locazioni immobiliari a canone convenzionato - sindacale, l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 8 L. 431/98 dispone che, per le medesime categorie di contratti sopra menzionate, il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70 per cento. Ne consegue che, per tali contratti, l'imposta proporzionale di registro, la cui aliquota è attualmente del 2%, viene ridotta all'1,40%, restando inalterata l'imposta fissa minima.