La forte presenza nella realtà sociale di sfratti legati all’emissione di un provvedimento giudiziale di rilascio fondato sulla cessazione del rapporto contrattuale giunto in scadenza (rilascio per finita locazione), e le conseguenti difficoltà a reperire un abitazione per chi si trova in situazioni di difficoltà o impossibilità hanno importato diversi interventi legislativi di sospensione o dilazione dell’esecuzioni secondo scadenze imposte dalla legge.

Anche la legge 431/1998 agli art. 6 e 7 interviene a disciplinare l’esecuzione del provvedimento di rilascio per finita locazione degli immobili urbani adibiti ad uso abitativo nei Comuni ad alta densità abitativa.

L’art.6 nei primi 3 comma viene prevista la disciplina relativa ai provvedimenti di sfratto per finita locazione pendenti ed eseguibili dalla data di entrata in vigore della legge. Il IV comma invece prevede espressamente la nuova regola di proroga degli sfratti emessi e pronunciati nel vigore della nuova normativa.

Tralasciando la trattazione della disciplina intertemporale al momento dell’entrata in vigore della legge ci si concentrerà su ciò che può accadere attualmente.

Il conduttore che sia stato colpito da provvedimento che dispone il rilascio dell’immobile per finita locazione, può demandare al Giudice per una sola volta che sia nuovamente fissato il giorno per l’esecuzione (c.d. proroga). L’istanza deve essere proposta al tribunale del luogo in cui si trova l’immobile: trattasi di ricorso.

Nell’istanza il conduttore allega le attestazioni di reddito sulla composizione famigliare e ogni altro documento comprovante il suo stato di difficoltà e bisogno giustificante la necessità di ottenimento di una proroga sul rilascio.

La legge prevede, in caso di accoglimento dell’istanza, che il nuovo giorno dell’esecuzione sia  fissato entro un termine di sei mesi,fatto salvo il termine più lungo di diciotto mesi (c.d. proroga lunga) per i particolari indicate al V comma.

La proroga può arrivare a 18 mesi nei seguenti casi:

-il conduttore abbia compiuto sessantacinque anni di età;

-il conduttore abbia cinque o più figli a carico;

-il conduttore sia iscritto nelle liste di mobilità, percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale;

-il conduttore sia formalmente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale o assicurativo.

-il conduttore sia prenotatario di alloggio cooperativo in corso di costruzione;

-il conduttore sia acquirente di un alloggio in costruzione;

-il conduttore sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio;

-il conduttore, o altro componente il nucleo familiare con lui convivente da almeno sei mesi, sia portatore di handicap o malato terminale.  

Resta intesa la possibilità per il locatore di opporsi al decreto di proroga emesso dal Giudice.

La legge disciplina altresì, in caso di sospensione dell’esecuzione dello sfratto e di eventuale proroga, che i conduttori, fino all’effettivo rilascio dell’immobile, possano essere tenuti ad integrare il canone con una indennità mensile pari al 20% calcolata sul canone dovuto alla cessazione del contratto a cui si applicano automaticamente gli aumenti Istat al 75%.

I maggiori danni ex art.1591 c.c., di cui si dirà al paragrafo 4d) non sono dovuti.

Successivamente sono intervenute diverse disposizioni legislative con lo scopo di favorire i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo, a fronte di provvedimenti esecutivi di rilascio in particolari Comuni caratterizzati da alta tensione abitativa.

Si è avuta così una vera e propria sospensione degli sfratti per finita locazione ex lege, in presenza di conduttori caratterizzati da gravi difficoltà economiche, personali e sociali che dimostrino di essere in possesso dei requisiti di legge.

In primis è stato convertito in legge n.3678 del 2006 il d.l.23/06 che ha previsto dal momento dalla sua entrata in vigore, la possibilità di ottenere, in seguito alla certificazione della sussistenza dei requisiti richiesti, la sospensione per 6 mesi delle  procedure esecutive di sfratto “contro conduttori che hanno nel loro nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni o handicappati gravi (con invalidità superiori al 66%), purché non dispongano di altra abitazione, né di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile”.

La sospensione non è applicabile ai conduttori morosi nel pagamento del canone di locazione e dei relativi oneri accessori. Non opera inoltre, in danno del locatore che si trova nelle medesime condizioni richieste per ottenere la sospensione medesima. Ciò vale anche per le normative successive.

È intervenuta in seguito legge n.9 febbraio 2007 che “proprio al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, ha sospeso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge per un periodo di otto mesi, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.

Da ultimo l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, è stata ulteriormente differita dalla legge n.199 del 18/12/2008.

Al fine di ridurre il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dalla legge n.9 del 2007, in attesa della realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all’art. 11 del decreto-legge n.112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, già sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi dell’articolo 22-ter del decretolegge31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è ulteriormente differita al 30 giugno 2009, nei comuni di cui all’articolo 1, comma 1,della legge 8 febbraio 2007, n. 9.