Locazioni, la tolleranza non rende inefficace la clausola risolutiva.
Ciò è quanto chiarito dalla recente pronuncia della Cassazione Civile, sez. III, sentenza 27/09/2016 n° 18991.
Si applica la clausola risolutiva espressa, quando il locatore, dapprima tollerante nel ricevere il canone oltre il termine stabilito nel contratto, invita il conduttore, con una nuova manifestazione di volontà, a pagare il dovuto.
E’ quanto disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18991 del 27 settembre 2016.
Nella vicenda in esame, la Corte di merito aveva confermato la decisione del primo giudice, che aveva dichiarato risolto, ex art. 1453 e 1455 c.c., il contratto di locazione di una porzione di immobile per attività alberghiera, per via della morosità nel pagamento dei canoni di locazione.
La società conduttrice ha proposto ricorso in cassazione, sulla scorta di tre motivi. I primi due sono stati giudicati privi di pregio; con il terzo motivo, la ricorrente, invocando la violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui non avrebbe considerato, per escludere la gravità dell'inadempimento, la condotta tollerante del locatore, che solo dopo un anno dall'ultimo pagamento, aveva diffidato il conduttore ad adempiere.
La Suprema Corte nell’esaminare la controversia, ha ritenuto che per rilevare la cessazione della tolleranza, la Corte territoriale avesse correttamente richiamato la giurisprudenza relativa alla reviviscenza della efficacia della clausola risolutiva espressa.
La Cassazione ha osservato che la tolleranza del locatore nel ricevere il canone oltre il termine pattuito rende inoperante clausola risolutiva espressa prevista nel contratto, ma essa riprende la sua efficacia qualora il creditore, che non intende rinunciare ad avvalersene, provveda, con una nuova manifestazione di volontà, a richiamare il debitore all'esatto adempimento delle sue obbligazioni (tra le tante, Cass. n. 2111 del 2012).
Nel caso in oggetto, il locatore aveva comunicato la propria volontà di porre fine alla tolleranza con la lettera del 2 dicembre 2009, rimasta priva di risposta da parte del conduttore.
Pertanto, i giudici di Piazza Cavour hanno concluso ritenendo che la Corte di merito avesse correttamente confermato la risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore, anche sotto il profilo soggettivo, per cui hanno rigettato il ricorso.