Il diritto allo studio è riconosciuto alla generalità dei lavoratori dipendenti.

Per agevolare la realizzazione e l’esercizio concreto di tale diritto, l’ordinamento giuridico contempla, a favore del prestatore di lavoro, diversi strumenti, tra cui permessi giornalieri, particolari agevolazioni e congedi specifici.

La materia è regolata sia dalla legge, sia dalla contrattazione collettiva; in particolare, ai sensi del combinato disposto di cui all’ art. 10 L. 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori) e art. 13 L. 845/1978 (Legge quadro in materia di formazione professionale), il lavoratore-studente (anche universitario) ha diritto:

1)     ad un giorno di permesso retribuito per lo svolgimento dell’esame che, ove necessario, dovrà essere dimostrato a mezzo idonea documentazione;

2)     ad una turnazione del lavoro tale da poter agevolare la frequentazione dei corsi;

3)     all’eventuale esonero dal lavoro straordinario.

Va anche detto che la L. 53/2000 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) agli artt. 5-6 prevede la possibilità per il lavoratore di fruire di particolari congedi non retribuiti per la formazione extra lavorativa, tra cui la frequentazione di corsi di studio; una disciplina più analitica è rimessa ai singoli C.C.N.L.

I congedi in esame, inoltre, sono agevolati tramite anticipazioni sul T.F.R. e sulle prestazioni pensionistiche complementari (art. 7 L. 53/2000).

La legge in questione dispone inoltre che, per la fruizione dei predetti benefici, occorre che il lavoratore abbia un’anzianità di servizio di almeno 5= anni.

Per completezza espositiva, va aggiunto che con il termine “congedo” si intende una sospensione non retribuita dell’attività lavorativa, con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Alla disciplina normativa sopra richiamata, si affiancano, quale completamento necessario, le disposizioni previste dai vari C.C.N.L. che in generale prevedono:

a)      la possibilità di usufruire di appositi permessi per la frequentazione di corsi di studio;

b)      il numero massimo di ore retribuite ed il numero massimo dei lavoratori che possono beneficiare dei detti permessi;

c)      le modalità di formazione della graduatoria, nell’ipotesi in cui il numero delle richieste superi il limite massimo di ore previste;

d)      la concreta procedura per usufruire dei citati permessi.

Al di fuori delle ipotesi legislative e collettive, rimane comunque possibile per le parti, concordare una sospensione non retribuita dell’attività lavorativa, per sopravvenute esigenze personali.