Il lavoratore, il quale non riceva la dovuta retribuzione, può azionare un procedimento d'urgenza in Tribunale per ottenere in tempi rapidi un provvedimento che ingiunga al datore il pagamento di quanto dovuto.
La norma di riferimento è l'articolo 700 del Codice di procedura civile.
Si evidenzia che il ricorso a tale procedura, in genere finalizzata a tutelare diritti concernenti beni infungibili (quale non è il denaro), è tuttavia ritenuta ammissibile anche a tutela dei crediti pecuniari di lavoro nella misura in cui detti crediti siano necessari per assicurare il bene dell'esistenza libera e dignitosa del lavoratore (tutelato dall'articolo 36 della Costituzione), potendo derivare dal loro ritardato soddisfacimento un pregiudizio non altrimenti riparabile (Tribunale di Potenza, Sezione Lavoro, Ordinanza 30 maggio 2010;  Cassazione sentenza del 2 settembre 1997, n. 8373; Pret. Roma 30 luglio 1974 e Pret. Roma 6 luglio 1987; Tribunale di Modena, ordinanza del 5 maggio 2005).