La norma di riferimento è l'articolo 700 del Codice di procedura civile.
Si evidenzia che il ricorso a tale procedura, in genere finalizzata a tutelare diritti concernenti beni infungibili (quale non è il denaro), è tuttavia ritenuta ammissibile anche a tutela dei crediti pecuniari di lavoro nella misura in cui detti crediti siano necessari per assicurare il bene dell'esistenza libera e dignitosa del lavoratore (tutelato dall'articolo 36 della Costituzione), potendo derivare dal loro ritardato soddisfacimento un pregiudizio non altrimenti riparabile (Tribunale di Potenza, Sezione Lavoro, Ordinanza 30 maggio 2010; Cassazione sentenza del 2 settembre 1997, n. 8373; Pret. Roma 30 luglio 1974 e Pret. Roma 6 luglio 1987; Tribunale di Modena, ordinanza del 5 maggio 2005).