Viene esaminata la questione della  mancata indicazione nel contratto di lavoro a tempo parziale della distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Il ricorso al termine distribuzione e il riferimento congiunto a tutti i parametri temporali denotano con chiarezza che il legislatore (art. 8, co. 2, primo e secondo periodo, D.Lgs. n. 61/2000) ha inteso stabilire che, se le parti si accordano per un orario giornaliero di lavoro inferiore a quello ordinario, di tale orario giornaliero deve essere determinata la distribuzione e cioè la collocazione nell'arco della giornata; è cioè esclusa l'omissione della collocazione temporale della prestazione lavorativa dedotta in obbligazione, con possibilità per il lavoratore di chiedere al giudicante  l'integrazione della lacuna contrattuale (avendo riguardo in via prioritaria alla necessità, in capo al prestatore di lavoro, di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di attività lavorativa per un orario diverso e superiore  quantificato  sulla scorta delle previsioni di CCNL e sulla scorta delle effettiva collocazione temporale della prestazione, che l’istante proverà con l’istruttoria. Può configurarsi la nullità parziale del contratto limitatamente alla clausola relativa all'orario di lavoro con conseguente determinazione giudiziale della distribuzione dell'orario di lavoro ai sensi dell'art. 8, 2° comma, D. Lgs. 25/2/2000 n. 61; dalla violazione da parte del datore di lavoro del divieto di determinare unilateralmente l'orario di lavoro consegue inoltre il diritto del lavoratore ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla riduzione del suo tempo libero (cfr. ex multis Trib. Firenze 22/3/94  in D&L 1995, 121) e ciò tenendo conto, in particolare delle responsabilità familiari del lavoratore interessato; della sua necessità di integrazione del reddito assicurato dal rapporto a tempo parziale con quello derivante dallo svolgimento di altra attività lavorativa
Come noto, la possibilità per il datore di lavoro di modificare unilateralmente “di fatto” la disposizione giornaliera dell'orario di lavoro è esclusa per contrasto con l’art.36 Cost. e con le disposizioni di legge di cui al d.lgs. n. 61 del 2000

Come noto, l'istituto del lavoro a part-time fonda infatti la sua compatibilità sulla condizione che il lavoratore non possa vedersi modificare senza il suo consenso la cadenza giornaliera e settimanale della prestazione. Poiché nel rapporto di lavoro subordinato entrambe le parti sono vincolate al rispetto del concordato programma della prestazione lavorativa, al datore non è consentita una modifica unilaterale dell'orario di lavoro prescelto per facta concludentia con conseguente diritto alle differenze retributive non corrisposte