Con la sentenza del 20.12.2017 n. C-442/16 del 20 dicembre 2017 la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che hanno diritto all’indennità non soltanto i lavoratori dipendenti ma anche chi lavora in proprio.
IL FATTO
Un cittadino rumeno, costretto a dover chiudere la propria attività di imbianchino per carenza di incarichi si è trasferito in Irlanda chiedendo l’indennità di disoccupazione che però gli era stata negata dallo Stato Membro.
DIRITTO
La Corte ha chiarito che il requisito necessario per l’erogazione dell’assegno di disoccupazione riguarda la cessazione di un’attività professionale determinata da “ragioni indipendenti dalla volontà della persona interessata, come può essere una situazione di recessione economica”.
CONCLUSIONI
Tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea devono, quindi, introdurre l’indennità di disoccupazione a chi perde involontariamente il lavoro, indipendente dal fatto che si tratti di lavoratori dipendenti o di lavoratori autonomi.
  SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
20 dicembre 2017 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/38/CE – Persona che ha cessato di essere un lavoratore autonomo – Mantenimento dello status di lavoratore autonomo – Diritto di soggiorno – Normativa di uno Stato membro che riserva la concessione di un’indennità per le persone in cerca di occupazione alle persone che dispongono di un diritto di soggiorno nel territorio dello Stato membro»
Nella causa C-442/16,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Court of Appeal (Corte d’appello, Irlanda), con decisione del 29 luglio 2016, pervenuta in cancelleria l’8 agosto 2016, nel procedimento Florea Gusa
contro
Minister for Social Protection,
Irlanda,
Attorney General,
LA CORTE (Quinta Sezione), composta da J. L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, A. Tizzano (relatore), vicepresidente della Corte, E. Levits, A. Borg Barthet e M. Berger, giudici,
avvocato generale: M. Wathelet
cancelliere: C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 giugno 2017,
considerate le osservazioni presentate:
–per F. Gusa, da V. Nahoi, advocate, da M. Flanagan, BL, e da D. Shortall, BL;
 
–per il Minister for Social Protection, l’Irlanda e l’Attorney General, da A. Morrissey, E. Creedon ed E. McKenna, in qualità di agenti, assistiti da D. Dodd, BL, e da S. Woulfe, SC;
 
–per il governo ceco, da M. Smolek, J. Pavliš e J. Vlácil, in qualità di agenti;
 
–per il governo danese, da J. Nymann-Lindegren, N. Lyshøj e C. Thorning, in qualità di agenti;
 
–per il governo tedesco, da J. Möller, in qualità di agente;
 
–per il governo francese, da D. Colas e R. Coesme, in qualità di agenti;
 
–per il governo ungherese, da M. Z. Fehér e E. E. Sebestyén, in qualità di agenti;
 
–per il governo del Regno Unito, da S. Brandon, T. Buley e C. Crane, in qualità di agenti, assistiti da D. Blundell, barrister;
 
–per la Commissione europea, da E. Montaguti e J. Tomkin, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 luglio 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 7 e 14 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, e rettifica in GU 2004, L 229, pag. 35), nonché dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (GU 2009, L 284, pag. 43) (in prosieguo il «regolamento n. 883/2004»).
 
2Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Florea Gusa e il Minister for Social Protection (ministro della Protezione sociale, Irlanda), l’Irlanda e l’Attorney General, relativamente al diniego di corresponsione al sig. Gusa dell’indennità per le persone in cerca di occupazione.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2004/38
3I considerando 3 e 4 della direttiva 2004/38 così recitano:«(3)(…) È (…) necessario codificare e rivedere gli strumenti comunitari esistenti che trattano separatamente di lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, studenti ed altre persone inattive al fine di semplificare e rafforzare il diritto di libera circolazione e soggiorno di tutti i cittadini dell’Unione.
 (4)Per superare tale carattere settoriale e frammentario delle norme concernenti il diritto di libera circolazione e soggiorno e allo scopo di facilitare l’esercizio di tale diritto, occorre elaborare uno strumento legislativo unico per modificare parzialmente il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità [(GU 1968, L 257, pag. 2), come modificato dal regolamento (CEE) n. 2434/92 del Consiglio, del 27 luglio 1992 (GU 1992, L 245, pag. 1),] e per abrogare i seguenti testi legislativi: la direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all’interno della Comunità [(GU 1968, L 257, pag. 13)]; la direttiva 73/148/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1973, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all’interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi [(GU 1973, L 172, pag. 14)]; la direttiva 90/364/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno [(GU 1990, L 180, pag. 26)]; la direttiva 90/365/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che abbiano cessato la propria attività professionale [(GU 1990, L 180, pag. 28)] e la direttiva 93/96/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti [(GU 1993, L 317, pag. 59)]».
 
4L’articolo 1 della direttiva in parola stabilisce che:
«La presente direttiva determina:a)le modalità d’esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri da parte dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari;
(…)».
 
5L’articolo 7 di detta direttiva, intitolato «Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi», ai paragrafi 1 e 3, prevede quanto segue:
«1.   Ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:a)di essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; o
 b)di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante; o
 c)– di essere iscritto presso un istituto pubblico o privato (…) per seguirvi a titolo principale un corso di studi inclusa una formazione professionale;–di disporre di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di assicurare all’autorità nazionale competente (…) di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il suo periodo di soggiorno;
(…)
3.   Ai sensi del paragrafo 1, lettera a), il cittadino dell’Unione che abbia cessato di essere un lavoratore subordinato o autonomo conserva la qualità di lavoratore subordinato o autonomo nei seguenti casi:
(…)b)l’interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un’attività per oltre un anno, si è registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro;
(…)».
 
6L’articolo 14, della medesima direttiva, intitolato «Mantenimento del diritto di soggiorno», al paragrafo 4 prevede quanto segue:
«(…) senza pregiudizio delle disposizioni del capitolo VI, un provvedimento di allontanamento non può essere adottato nei confronti di cittadini dell’Unione o dei loro familiari qualora:
(…)b)i cittadini dell’Unione siano entrati nel territorio dello Stato membro ospitante per cercare un posto di lavoro. In tal caso i cittadini dell’Unione (…) non possono essere allontanati fino a quando [essi] possono dimostrare di essere alla ricerca di un posto di lavoro e di avere buone possibilità di trovarlo».
Regolamento n. 883/2004
7L’articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 883/2004 prevede quanto segue:
«1.   Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
(…)h)le prestazioni di disoccupazione;
(…)
3.   Il presente regolamento si applica anche alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui all’articolo 70».
 
8L’articolo 4 di tale regolamento, intitolato «Parità di trattamento», stabilisce quanto segue:
«Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, le persone alle quali si applica il presente regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato».
 
9L’articolo 70 del citato regolamento, contenuto nel capo 9, intitolato «Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo», del titolo III di tale regolamento, è formulato come segue:
«1.   Il presente articolo si applica alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo previste dalla legislazione la quale, a causa del suo ambito di applicazione ratione personae, dei suoi obiettivi e/o delle condizioni di ammissibilità, ha caratteristiche tanto della legislazione in materia di sicurezza sociale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, quanto di quella relativa all’assistenza sociale.
2.   Ai fini del presente capitolo, le “prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo” sono quelle:a)intese a fornire:i)copertura in via complementare, suppletiva o accessoria dei rischi corrispondenti ai settori di sicurezza sociale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e a garantire, alle persone interessate, un reddito minimo di sussistenza in relazione al contesto economico e sociale dello Stato membro interessato;
(…)
e
 b)relativamente alle quali il finanziamento deriva esclusivamente dalla tassazione obbligatoria intesa a coprire la spesa pubblica generale e le condizioni per la concessione e per il calcolo della prestazione, non dipendono da alcun contributo da parte del beneficiario. (…)
e
 c)sono elencate nell’allegato X.
(…)
4.   Le prestazioni di cui al paragrafo 2 sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risiedono e ai sensi della sua legislazione (…)».
 
10L’allegato X dello stesso regolamento, che elenca le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui all’articolo 70, paragrafo 2, di quest’ultimo, include, per l’Irlanda, l’«[i]ndennità per le persone in cerca di occupazione (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 3, capitolo 2)».
Diritto irlandese
11L’articolo 139 del Social Welfare Consolidation Act 2005 (as amended) [legge consolidata del 2005 sulla previdenza/protezione sociale (come modificata) (in prosieguo: la «legge del 2005»)] istituisce, fra una serie di prestazioni di assistenza sociale, un’indennità per le persone in cerca di occupazione.
 
12Conformemente all’articolo 141, paragrafi 1 e 9, di tale legge, la concessione di tale indennità è sottoposta a una verifica delle risorse nonché alla condizione che la persona interessata risieda abitualmente in Irlanda alla data in cui essa chiede tale concessione.
 
13L’articolo 246, paragrafo 5, di detta legge prevede quanto segue:
«(…) Una persona che non disponga del diritto di soggiornare nello Stato non può essere considerata abitualmente residente in tale Stato ai fini dell’applicazione della presente legge».
 
14L’articolo 246, paragrafo 6, della stessa legge elenca le persone reputate titolari del diritto di soggiornare in Irlanda ai fini dell’applicazione del paragrafo 5 di tale articolo. Tra queste ultime figurano i cittadini irlandesi nonché le persone che hanno il diritto di fare ingresso e soggiornare nel territorio dello Stato membro in forza del European Communities (Free Movement of Persons) (No. 2) Regulations 2006 [regolamento relativo alle Comunità europee (libera circolazione delle persone) (n. 2) del 2006] (in prosieguo: il «regolamento del 2006»), che recepisce la direttiva 2004/38 nel diritto irlandese.
 
15L’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento del 2006 così recita:«(a)Fatto salvo l’articolo 20, un cittadino dell’Unione può soggiornare per un periodo superiore ai tre mesi nel territorio dello Stato a condizione di:i)essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
(…)(c)Fatto salvo l’articolo 20, una persona alla quale si applica il punto a), i), può restare nello Stato al momento della cessazione dell’attività di cui a detto punto a), i):
(…)ii)se in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato attività lavorativa per oltre un anno e previa registrazione presso l’ufficio di collocamento competente del Department of Social and Family Affairs [Ministero per gli Affari sociali e familiari, Irlanda, Irlanda] e del FÁS [Ente per la formazione e l’occupazione, Irlanda],
(…)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
16Il sig. Gusa, cittadino rumeno, è entrato nel territorio dell’Irlanda nell’ottobre del 2007. Nel corso del primo anno del suo soggiorno in tale Stato membro, la sua sussistenza è stata garantita dai suoi figli maggiorenni, anch’essi residenti in Irlanda. Da ottobre 2008 fino a ottobre 2012, ha esercitato l’attività autonoma d’imbianchino e, a tal titolo, ha versato le tasse, i contributi previdenziali collegati al reddito e altre imposte gravanti sul reddito.
 
17Egli ha cessato tale attività nell’ottobre del 2012, adducendo una mancanza di lavoro dovuta alla recessione economica, e si è registrato come persona in cerca di occupazione presso le autorità irlandesi competenti. Non disponeva più di alcun reddito, avendo i suoi figli lasciato l’Irlanda e non fornendogli più alcun aiuto finanziario.
 
18Nel novembre 2012 ha presentato domanda per ottenere l’indennità per le persone in cerca di occupazione sulla base della legge del 2005.
 
19Tale domanda è stata tuttavia respinta, con decisione del 22 novembre 2012, in quanto il sig. Gusa non aveva dimostrato che, a tale data, disponeva ancora di un diritto di soggiorno in Irlanda. Infatti, dopo la cessazione della sua attività autonoma d’imbianchino, il sig. Gusa non avrebbe più soddisfatto le condizioni previste, ai fini della concessione di un simile diritto, all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento del 2006, che recepisce l’articolo 7 della direttiva 2004/38 nel diritto irlandese.
 
20Dopo aver esperito infruttuosamente un ricorso amministrativo interno avverso tale decisione, il sig. Gusa ha contestato tale decisione dinanzi alla High Court (Alta Corte, Irlanda), sostenendo, in particolare, che, sebbene egli avesse cessato di esercitare la sua attività autonoma, aveva conservato la qualità di lavoratore autonomo nonché il diritto di soggiorno in Irlanda ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2004/38. Con sentenza del 17 ottobre 2013, la High Court (Alta Corte) ha respinto il ricorso proposto dinanzi ad essa. Il sig. Gusa ha proposto appello dinanzi alla Supreme Court (Corte suprema, Irlanda), la quale ha trasferito tale appello al giudice del rinvio.
 
21In via preliminare, quest’ultimo giudice rileva che il sig. Gusa non dichiara di disporre né di risorse sufficienti al fine di assicurare la propria sussistenza né di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi e, pertanto, non sostiene di beneficiare del diritto di soggiorno in Irlanda ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38. Egli non afferma nemmeno di aver acquisito, nel novembre 2012, il diritto di soggiorno permanente in tale Stato membro.
 
22Tuttavia, il giudice medesimo si chiede, anzitutto, se, pur avendo cessato la sua attività autonoma d’imbianchino, il sig. Gusa debba considerarsi aver conservato lo status di lavoratore autonomo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), di tale direttiva, o di un’altra norma di diritto dell’Unione, cosicché beneficerebbe ancora del diritto di soggiorno in Irlanda conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva. In particolare, il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se il citato articolo 7, paragrafo 3, lettera b), comprenda solo le persone che si trovano in stato di disoccupazione involontaria dopo aver esercitato un’attività subordinata per oltre un anno o se tale disposizione si applichi anche alle persone che si trovano in una situazione paragonabile dopo aver esercitato un’attività autonoma per un periodo del genere.
 
23Qualora, poi, si dovesse ritenere che il sig. Gusa abbia perso la qualità di lavoratore autonomo, il giudice del rinvio intende accertare, in sostanza, se quest’ultimo debba tuttavia vedersi riconosciuto il diritto di soggiorno sulla base di un’altra disposizione del diritto dell’Unione, sebbene egli non disponga né di risorse sufficienti né di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi.
 
24Infine, in caso di risposta negativa, tale giudice si chiede se il diniego di corresponsione al sig. Gusa dell’indennità per le persone in cerca di occupazione prevista dalla legge del 2005, dovuto alla mancata prova di siffatto diritto di soggiorno, violi il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004, posto che detta indennità rappresenta una «prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo» ai sensi dell’articolo 70 di detto regolamento.
 
25Date tali circostanze, la Court of Appeal (Corte d’appello, Irlanda) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:«1)Se un cittadino dell’Unione che: i) sia cittadino di un altro Stato membro; ii) abbia legittimamente soggiornato svolgendo attività di lavoro autonomo in uno Stato membro ospitante per circa quattro anni; iii) abbia cessato il proprio lavoro o la propria attività economica a causa della mancanza di lavoro e, iv) si sia registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro, mantenga lo status di lavoratore autonomo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva [2004/38] o di altra disposizione.
 2)In caso contrario, se questi mantenga il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante pur non essendo stato in possesso dei requisiti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) o c), della direttiva [2004/38] ovvero se egli possa soltanto non essere oggetto di provvedimenti di allontanamento ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2004/38/CE.
 3)Se, in caso di risposta negativa, con riguardo al soggetto medesimo, il diniego di corresponsione dell’indennità per le persone in cerca d’occupazione (che rappresenta una prestazione speciale di carattere non contributivo ai sensi dell’articolo 70 del regolamento n. 883/2004) dovuto alla mancata prova del diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, sia compatibile con il diritto dell’Unione, in particolare con l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
26Con la prima questione, il giudice del rinvio del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38 debba essere interpretato nel senso che un cittadino di uno Stato membro che, dopo aver soggiornato regolarmente e aver esercitato un’attività in qualità di lavoratore autonomo in un altro Stato membro per circa quattro anni, abbia cessato l’attività lavorativa per mancanza di lavoro causata da ragioni indipendenti dalla sua volontà e si sia registrato presso l’ufficio di collocamento competente di tale Stato membro come persona in cerca di occupazione, mantenga lo status di lavoratore autonomo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva.
 
27In forza dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/38, beneficia di un diritto di soggiorno per un periodo superiore ai tre mesi nel territorio di uno Stato membro ospitante ogni cittadino dell’Unione che sia un lavoratore subordinato o autonomo in tale Stato membro. L’articolo 7, paragrafo 3, di tale direttiva, dispone che, ai fini del suddetto articolo 7, paragrafo 1, lettera a), il cittadino dell’Unione che abbia cessato di essere un lavoratore subordinato o autonomo nondimeno conservi la qualità di lavoratore subordinato o autonomo in quattro casi.
 
28Tra questi casi, la lettera b) di detto articolo 7, paragrafo 3, prevede quello in cui il cittadino dell’Unione interessato «trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un’attività per oltre un anno, si è registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro».
 
29A tal proposito, il giudice del rinvio sottolinea che, nel caso di specie, è pacifico che il sig. Gusa si è registrato come persona in cerca di impiego presso l’ufficio di collocamento competente ai sensi di tale lettera b). Ciononostante, tale giudice rileva, in sostanza, che dalla formulazione di detta lettera b) si potrebbe dedurre che quest’ultima si applica solo alle persone che si trovano in uno stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un’attività subordinata per oltre un anno, escluse quelle che, al pari del sig. Gusa, si trovano in una situazione equivalente dopo aver esercitato un’attività autonoma per un simile periodo.
 
30Tuttavia, un’interpretazione del genere non può essere dedotta in modo univoco da tale formulazione.
 
31In particolare, l’espressione «disoccupazione involontaria», contrariamente a quanto sostenuto dalle convenute nel procedimento principale e dal governo del Regno Unito, può rinviare, in funzione del contesto nella quale è utilizzata, sia ad una situazione d’inattività dovuta alla perdita involontaria di impiego subordinato, in particolare, un licenziamento, sia, più in generale, a uno stato di cessazione di un’attività professionale, subordinata o autonoma, dovuto alla mancanza di lavoro per ragioni indipendenti dalla volontà della persona interessata, come può essere una situazione di recessione economica.
 
32Inoltre, quanto ai termini «dopo aver esercitato un’attività», utilizzati segnatamente nelle versioni in lingua inglese («after having been employed») e francese («après avoir été employé») dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38 e che, come sottolineato in particolare dalle convenute nel procedimento principale, non figuravano nelle proposte di direttiva della Commissione europea, né in quella originaria né in quella modificata [proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU 2001, C 270 E, pag. 150), e proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, COM(2003) 199 definitivo], è vero che tali termini potrebbero essere intesi come riferiti all’esercizio precedente di un’attività subordinata.
 
33Tuttavia, come in sostanza rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 48 e 49 delle sue conclusioni, altre versioni linguistiche di tale disposizione, che usano formulazioni più neutre, non confermano una simile interpretazione. In particolare, la versione in lingua greca usa l’espressione «επαγγελματικ? δραστηρι?τητα», che fa quindi riferimento all’esercizio di un’«attività professionale», la versione in lingua italiana utilizza i termini «aver esercitato un’attività», che rimandano all’esercizio di un’attività, e la versione in lingua lettone contiene i termini «ir bijis(-usi) nodarbinats(-a)», che riguardano in modo generale le persone che hanno «lavorato».
 
34Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le norme di diritto dell’Unione devono, infatti, essere interpretate e applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione. In caso di difformità tra tali diverse versioni, la disposizione in questione dev’essere interpretata alla luce dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento (sentenza del 1o marzo 2016, Alo e Osso, C-443/14 e C-444/14, EU:C:2016:127, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
 
35Per quanto concerne l’economia generale della direttiva 2004/38, va rilevato che, come prevede l’articolo 1, lettera a), tale direttiva ha, segnatamente, lo scopo di definire le modalità d’esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri da parte dei cittadini dell’Unione.
 
36A tal fine, l’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva distingue, in particolare, la situazione dei cittadini economicamente attivi da quella dei cittadini inattivi e degli studenti. Tale disposizione non prevede, invece, una distinzione, all’interno della prima categoria, tra i cittadini che, nello Stato membro ospitante, sono lavoratori subordinati e coloro che sono lavoratori autonomi
 
37Di conseguenza, come esposto al punto 27 della presente sentenza, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/38 conferisce un diritto di soggiorno a ogni cittadino dell’Unione con lo status di «lavoratore subordinato o autonomo». Nella stessa ottica, l’articolo 7, paragrafo 3, di tale direttiva, nella frase introduttiva, riguarda i cittadini dell’Unione che, sebbene abbiano cessato di essere «un lavoratore subordinato o autonomo», conservano la loro qualità di «lavoratore subordinato o autonomo» ai fini di tale prima disposizione.
 
38Dal momento che, come emerge dai punti da 30 a 34 della presente sentenza, dalla formulazione della lettera b) di detto articolo 7, paragrafo 3, non si può dedurre che tale lettera comprenda unicamente le situazioni di persone che abbiano cessato di essere un lavoratore subordinato, escludendo le persone che abbiano cessato di essere un lavoratore autonomo, la citata lettera b) deve essere letta, alla luce dell’economia generale della direttiva 2004/38 e, in particolare, della frase introduttiva di tale disposizione nonché dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, come applicabile a queste due categorie di persone.
 
39Tale interpretazione è corroborata dall’analisi degli obiettivi perseguiti da detta direttiva e, più precisamente, dall’articolo 7, paragrafo 3, lettera b) di quest’ultima.
 
40Infatti, da un lato, dai considerando 3 e 4 della direttiva 2004/38 si evince che quest’ultima, per rafforzare il diritto fondamentale e individuale di tutti i cittadini europei di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e facilitare l’esercizio di tale diritto, ha lo scopo di superare l’approccio settoriale e frammentario che caratterizzava gli strumenti del diritto dell’Unione anteriori a tale direttiva, i quali riguardavano separatamente, in particolare, i lavoratori subordinati e autonomi, mediante l’elaborazione di un atto legislativo unico che codificasse e rivedesse tali strumenti (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2014, Saint Prix, C-507/12, EU:C:2014:2007, punto 25).
 
41Orbene, interpretare l’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), di detta direttiva come riguardante solo le persone che abbiano esercitato un’attività lavorativa subordinata per oltre un anno, escludendo quelle che abbiano esercitato un’attività lavorativa autonoma per un siffatto periodo, sarebbe contrario a tale scopo.
 
42Dall’altro lato, un’interpretazione del genere creerebbe una disparità di trattamento ingiustificata tra queste due categorie di persone rispetto all’obiettivo perseguito da tale disposizione di garantire, attraverso il mantenimento dello status di lavoratore, il diritto di soggiorno delle persone che abbiano cessato di esercitare la loro attività professionale a causa della mancanza di lavoro dovuta a circostanze indipendenti dalla loro volontà.
 
43Infatti, analogamente a un lavoratore subordinato che può involontariamente perdere il suo lavoro dipendente a seguito, in particolare, di un licenziamento, una persona che ha esercitato un’attività autonoma può trovarsi costretto a cessare tale attività. Questa persona potrebbe pertanto trovarsi in una situazione di vulnerabilità paragonabile a quella di un lavoratore subordinato licenziato. In simili circostanze, non sarebbe giustificato che detta persona non beneficiasse, per quanto riguarda il mantenimento del suo diritto di soggiorno, della tutela di cui gode una persona che abbia cessato di essere un lavoratore subordinato.
 
44Una simile disparità di trattamento sarebbe ancor meno giustificata in quanto porterebbe a trattare una persona, che ha esercitato un’attività autonoma per oltre un anno nello Stato membro ospitante e che ha contribuito al sistema sociale e fiscale di tale Stato membro mediante il pagamento delle tasse, imposte e altri oneri che gravano sul reddito, nello stesso modo di una persona che è alla ricerca di un primo impiego nel citato Stato membro, che non ha mai esercitato un’attività economica in quest’ultimo e non ha mai versato contributi previdenziali a tale sistema.
 
45Da tutto quanto precede risulta che una persona che ha cessato di essere un lavoratore autonomo a causa della mancanza di lavoro dovuta a ragioni indipendenti dalla sua volontà, dopo aver esercitato una simile attività per oltre un anno, può, analogamente a una persona che abbia involontariamente perso il suo impiego dipendente dopo averlo occupato per un ugual periodo, beneficiare della tutela offerta dall’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38. Come prevede detta disposizione, tale cessazione di attività deve essere debitamente comprovata.
 
46Pertanto, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 3, lettera b, della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che mantiene lo status di lavoratore autonomo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva un cittadino di uno Stato membro che, dopo aver soggiornato regolarmente e aver esercitato un’attività in qualità di lavoratore autonomo in un altro Stato membro per circa quattro anni, abbia cessato l’attività lavorativa per mancanza di lavoro debitamente comprovata causata da ragioni indipendenti dalla sua volontà e si sia registrato presso l’ufficio di collocamento competente di tale Stato membro come persona in cerca di occupazione.
Sulle questioni seconda e terza
47Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda e alla terza questione.
Sulle spese
48Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
 
 Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
 
 L’articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che mantiene lo status di lavoratore autonomo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva un cittadino di uno Stato membro che, dopo aver soggiornato regolarmente e aver esercitato un’attività in qualità di lavoratore autonomo in un altro Stato membro per circa quattro anni, abbia cessato l’attività lavorativa per mancanza di lavoro debitamente comprovata causata da ragioni indipendenti dalla sua volontà e si sia registrato presso l’ufficio di collocamento competente di tale Stato membro come persona in cerca di occupazione.
 
 Firme   ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.