La crisi economica ha portato ad un aumento dei ritardi nel pagamento di retribuzioni, tredicesime, quattordicesime, e TFR.
Gli insoluti nelle buste paghe sono in continuo aumento, e coloro che hanno un reddito da lavoro dipendente vedono improvvisamente limitarsi ogni capacità di spesa.

Esiste una tutela del lavoratore a fronte dei ritardi e/o mancati pagamenti da parte dei datori di lavoro? – Certamente! Ma occorre che il lavoratore agisca tempestivamente.
Vediamo come.

In primo luogo è opportuno ricorrere al Giudice del Lavoro presso il competente Tribunale territoriale chiedendo l’emissione di un decreto ingiuntivo (questo è il nome corretto del provvedimento richiesto), allegando i cedolini paga non saldati.
Il ricorso deve essere redatto e sottoscritto da un avvocato, ed è fondamentale avere a proprie mani le buste paga di cui si chiede il pagamento. Ciò affinché il Giudice possa verificare l’esistenza dell’entità del credito per cui si procede.
Dopo l’emissione del decreto ingiuntivo si procederà alla sua notifica nei confronti del datore di lavoro mediante gli Ufficiali Giudiziari.

A norma dell’articolo 642 c.p.c. il decreto ingiuntivo viene emesso provvisoriamente esecutivo, consentendo l’avvio di ogni azione volta ad aggredire il patrimonio del debitore.
Pertanto, unitamente all’ingiunzione, sarà notificato anche l’atto di precetto – che può essere definito come l’ultimo avvertimento prima di giungere al pignoramento.
Il precetto deve concedere al debitore il termine di 10 giorni per eseguire il pagamento dell’importo intimato.

Decorso inutilmente detto termine, sarà possibile procedere con il pignoramento (mobiliare, immobiliare o presso terzi) dei beni appartenenti al datore di lavoro.
Attraverso il pignoramento si può chiedere, a mezzo del proprio avvocato, che i beni del debitore siano venduti all’asta per soddisfarsi sul loro ricavato o che i crediti verso soggetti terzi siano messi a disposizione e pagati direttamente al lavoratore sino alla concorrenza del suo credito.
In particolare, il pignoramento presso terzi può essere molto profittevole, consentendo l’aggressione dei depositi bancari o dei crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi.
Tuttavia, accade spesso che quanto descritto possa non essere sufficiente – ma esiste comunque una soluzione.

In presenza di pignoramenti negativi, nel caso di datori di lavoro assoggettabili alle procedure concorsuali, sarà possibile depositare alla competente Autorità giudiziaria – istanza di fallimento.
La richiesta di fallimento dell’ex datore di lavoro ha, infatti, lo scopo di consentire al lavoratore di insinuarsi al passivo fallimentare e ottenere almeno una parte del credito maturato. In particolare, una volta che il giudice fallimentare renderà esecutivo lo stato passivo, il lavoratore avrà la possibilità di accedere al Fondo di Garanzia dell’INPS che copre e paga le ultime tre mensilità ed il TFR.

Nel caso, invece, di datore di lavoro non assoggettabile alle procedure concorsuali, si potrà accedere direttamente al predetto Fondo di Garanzia, dimostrando l’insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata.
Presso l’INPS esiste, infatti, un Fondo di Garanzia che paga le ultime tre mensilità ed il TFR in sostituzione del datore di lavoro insolvente.
Al fondo è consentito l’accesso a tutti i lavoratori dipendenti di imprese private, che abbiano cessato un rapporto di lavoro subordinato o ai loro eredi.

La domanda di accesso può essere presentata in caso di:
1) Fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria: dopo il 15° giorno successivo al deposito dello stato passivo reso esecutivo, ovvero, nel caso in cui siano state proposte impugnazioni o opposizioni riguardanti il credito del lavoratore, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che decide su di esse;
2) Concordato preventivo: dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di omologazione, ovvero del decreto che decide le eventuali opposizioni;
3) In caso di insinuazione tardiva del credito nella procedura fallimentare, dal giorno successivo al decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide dell’eventuale contestazione;
4) In caso di esecuzione individuale, dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo, ovvero, in caso di pignoramento in tutto o in parte positivo, dal giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione all’interessato del ricavato dell’esecuzione.
Il Fondo di Garanzia non indennizza direttamente i lavoratori, ma le somme verranno versate al fondo di previdenza da questi indicato.
Tenendo presente quanto sopra descritto, è importante sapere che tutte le attività processuali dovranno essere compiute da un avvocato.
Lecco, 8 aprile 2015.
Avv. Alan Binda