L’orario di lavoro è un paramento per determinare la retribuzione. Corrisponde all’entità massima di prestazione richiesta al lavoratore. Il datore deve attenersi ai limiti legali e anche a quelli per la collocazione nell’unità di tempo. Il D.lgs. 66/‘03 cosi come modificato dal d.lgs. 213/’04 ha introdotto unanuova nozione di orario del lavoro: periodo in cui il lavoratore è a lavoro a disposizione del datore e nell’esecuzione delle attività lavorative. Dalla nozione di orario desumibile dal dlgs 66/03 emerge che nella nozione di tempo della prestazione devono essere indicati dei criteri concorrenti e non alternativi tra loro e cioè ; che il soggetto sia al lavoro, sia a disposizione del datore, sia occupato nell’esercizio della sua attività Quanto alle attività propedeutiche o successive alla esecuzione della prestazione ( tempo per la timbratura, per entrare nel pozzo ecc) queste non concorrono normalmente al computo dell’orario, ai fini del superamento dei limiti di durata.   La durata massima è fissata per legge: generalmente 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni con eccezioni. La durata media (durata massima settimanale) non può essere superiore alle 48 ore settimanali compreso lo straordinario. Deve essere calcolata in un periodo non superiore ai 4 mesi. Il Diritto alla pausa ‘ previsto durante il lavoro superiore alle 6 ore, come da contratto collettivo, ma comunque non inferiore ai 10 minuti.   Il lavoro straordinario è quello prestato oltre il normale orario di lavoro. Deve essere contenuto, limite di massimo 250 ore annuali se non c’è contratto collettivo. Ci sono però causali dove è ammesso. C’è comunque la tendenza dei sindacati alla riduzione dell’orario di lavoro per motivi di salute. Per lo straordinario è prevista una maggiorazione retributiva tranne che per diversi accordi collettivi (es. compensazione con riposo)   Il Lavoro notturno è il periodo di almeno 7 ore consecutive tra le 24 e le 5. Dopo la modifica introdotta dalla manovra 2009, è lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale
Viene modificata anche la definizione di "lavoratore mobile" intendendosi per tale qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci sia per conto proprio che per conto di terzi su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario, con la evidente conseguenza che tale è considerato sia chi lavora in proprio che per conto terzi. Riposo settimanale, festività, ferie.   Il diritto al riposo settimanale, che è un diritto costituzionale irrinunciabile, è diverso dal riposo domenicale che non ha rilevanza costituzionale. E’ il diritto ogni 7 giorni a un riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con 11 ore di riposo Con le modifiche apportate agli artt. 7 e 9 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, (in particolare per quanto attiene al riposo giornaliero, ossia al diritto del lavoratore a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore), il nuovo comma 1 dell'art. 7 prevede, ora, che tale riposo deve essere fruito in modo consecutivo "fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata,o da regimi di reperibilità Il riposo settimanale, di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003, che si cumula con le ore di riposo giornaliero, viene calcolato come "media" in un periodo non superiore a 14 giorni. Pertanto, il comma 1 del citato art. 9 stabilisce, ora, che:1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'art. 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni( art.41 l.133/08). All'obbligo di cui sopra fanno eccezione: a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale (lettera così sostituita dal comma 6 dell'art.41 del D.L.112/2008];b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata; c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attività discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario; d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4. Un'altra importante modifica concerne il fatto che le deroghe agli artt. 7, 8, 12 e 13 del D.Lgs. n. 66/2003, in assenza di specifiche previsioni dei contratti collettivi nazionali, possono essere stabilite dai contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.  Ancora, viene meno l'obbligo di informare la Direzione provinciale del lavoro-Settore ispezione del lavoro competente per territorio- in caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità produttive che occupano più di dieci dipendenti. E' stato, infatti, abrogato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 che prevedeva tale obbligo e l'assolvimento dello stesso entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento, legale o contrattuale.
Rimane, però, fermo il divieto, di cui ai commi da 1 a 4 dello stesso art. 4 di superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore di lavoro, comprese quelle di lavoro straordinario. A questi fini, la durata media dell'orario di lavoro è calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi, che può essere elevato a sei o a dodici mesi dai contratti collettivi di lavoro, a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi. Le ferie annuali, retribuite sono costituzionalmente rilevanti. Il datore ha il potere di determinarne il godimento. Deve essere possibilmente continuativo. Il periodo non deve essere inferiore alle 4 settimane l’anno. ma ci sono delle regole: Nell’anno di maturazione il lavoratore ha diritto a godere 2 su 4 settimane. Se le ferie devono essere continuative, il lavoratore deve farne richiesta esplicita. Altre 2 settimane possono essere godute nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.   E’ affermata l’Irrinunciabilità delle ferie annuali, per un periodo minimo di 4 settimane. Non può essere sostituito da indennità per ferie non godute, mentre ciò è possibile quando il rapporto cessa prima del godimento. La Corte costituzionale ha introdotto il  principio di introannualità delle ferie, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 2109 c.c.. La maturazione del diritto era subordinata alla circostanza che il lavoratore avesse prestato un anno di servizio ininterrotto. Le ferie maturano giorno per giorno. E’ stata dichiarata l’Illegittimità dell’ art. 2109 c.c. perchè non prevedeva che la malattia durante le ferie le sospendesse.   La posizione giuridica del datore di lavoro ha una struttura complessa dovuta alla sussistenza di diritti e doveri collegati con i corrispondenti diritti ed obblighi del lavoratore. Per quanto concerne la posizione attiva va rilevato che i relativi diritti possono essere configurati come poteri giuridici in senso proprio, esercitabili in modo discrezionale per la tutela di un interesse proprio o dell’impresa. La forma di manifestazione di tali poteri è del tutto libera potendo essere sia orale che scritta.