Il lavoratore che non percepisce lo stipendio per oltre due mesi, può dimettersi per "giusta causa" e avrà diritto all'indennità di disoccupazione.
Tale diritto non viene meno anche se successivamente ottenga dal datore di lavoro la corresponsione degli arretrati dovuti e anche senza avere attivato una formale azione di contenzioso.
Tale principio è affermato nel Messaggio Inps del 20 luglio 2009, n. 16410, di seguito riportato:
"Oggetto: Indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali o ridotti: giusta causa di dimissioni, da parte del lavoratore, determinate dal mancato pagamento della retribuzione.
La circ. n. 163 del 20 ottobre 2003, ad integrazione del testo della circ. n. 97 del 4 giugno 2003, ha stabilito che qualora il lavoratore avesse dichiarato di essersi dimesso per giusta causa, avrebbe dovuto corredare la domanda con una documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del Decreto del Presidente Della Repubblica n. 445/2000) da cui risultasse almeno la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale. Tuttavia da più parti sono sorte perplessità circa la riconoscibilità dell’indennità di disoccupazione a favore del lavoratore che, successivamente alle dimissioni per mancato pagamento della retribuzione, aveva comunque ricevuto quanto dovuto e non aveva manifestato alcuna volontà di difendersi in giudizio. In merito è stato richiesto il parere del Coordinamento Generale Legale osservando, nel contempo, che il tardivo pagamento delle retribuzioni dovute non escludeva lo stato di disoccupazione e che la manifestazione di volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro non era condizione prevista né dall’art. 2119 del c.c., né dalle sentenze della Corte Suprema. Per questi motivi, il Coordinamento Generale Legale, nel formulare il proprio parere, ha ritenuto che nulla osti all’accoglimento delle domande di disoccupazione nel caso in cui il lavoratore, successivamente alle dimissioni, abbia ricevuto quanto dovuto a titolo di retribuzioni, pur non avendo manifestato la volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro. Ciò posto, le sedi procederanno a definire in conformità le domande ed i ricorsi pendenti, riconoscendo al lavoratore, nei casi prospettati, la giusta causa delle dimissioni".