Il 03 Agosto 2011, è stato approvato, definitivamente, dal Governo un D.P.R. per la Tutela della Salute e Sicurezza negli "ambienti confinati". Fortemente voluto dal Ministro Sacconi, il Provvedimento è volto a introdurre innovative misure di innalzamento della Tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori delle imprese operanti in  ambienti sospetti di inquinamento o con possibile presenza di gas, c.d. " ambienti confinati", quali silos, cisterne, pozzi, cunicoli e simili. Essendo gli "ambienti confinati" ad alto rischio di infortunio, il Provvedimento prevede l'obbligo di specifica informazione, formazione, addestramento e conoscenza dei  rischi e di conseguenza delle procedure di sicurezza ed emergenza che in tali contesti debbono applicarsi; ciò con riferimento a tutto il personale impiegato, compreso il datore di lavoro. Il Decreto impone ai datori di lavoro e ai lavoratori  autonomi di possedere dispositivi di protezione individuale (es.: maschere protettive, imbracature di sicurezza, etc.), strumentazione ed attrezzature di lavoro (es.: rilevatori di gas, respiratori, etc.) idonei a prevenire i rischi propri delle attività lavorative in parola e di aver effettuato, sempre in relazione a tutto il personale impiegato, attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi. Detta, inoltre, l'obbligo di adeguate cautele a cui tutti devono sottostare tra cui l'individuazione di un rappresentante del datore di lavoro che vigili sulla Salute e Sicurezza di tutti i lavoratori.

Dal Consiglio dei Ministri un Decreto per la Tutela della Salute e Sicurezza negli ‘ambienti confinati’ che introduce misure di maggior tutela della salute e sicurezza dei lavoratori operanti in luoghi di lavoro nei quali vi siano rischi di sviluppo di sostanze altamente nocive o di gas, quali silos, cisterne, pozzi e simili.

Il Provvedimento  è stato condiviso da Regioni e parti sociali quale misura necessaria a impedire il ripetersi di incidenti con connotati di particolare drammaticità e prevede che in tali contesti possano operare unicamente imprese e lavoratori in possesso di competenze professionali, formazione, informazione e addestramento adeguati al rischio delle attività da realizzare, oltre che a conoscenza delle procedure di sicurezza da applicare e in possesso di informazioni complete sui luoghi di lavoro.

La nota diffusa dal Ministero del Lavoro pone in evidenza le diverse imposizione ai datori di lavoro delle imprese e ai  lavoratori autonomi dell’obbligo di possedere dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei a prevenire i rischi propri delle attività lavorative in parola e di aver effettuato, sempre in relazione a tutto il personale impiegato, attività di addestramento all’uso corretto di tali dispositivi.

Il Ministero del lavoro ricorda l’obbligo di presenza di personale esperto, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale in attività in “ambienti confinati”, assunta con contratto di lavoro subordinato o con altri contratti ma necessariamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003 con l’integrale rispetto degli obblighi in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva e relativi alla parte economica  e normativa della contrattazione di settore, compreso il versamento dell’eventuale contributo all’ente bilaterale di riferimento.

Non solo, il provvedimento impone che, quando i lavori siano svolti attraverso lo strumento dell’appalto, debba essere garantito il diritto all’informazione. In particolare, prima dell’accesso nei luoghi di lavoro, tutti i lavoratori che verranno impiegati nelle attività devono essere dettagliatamente informati dal  datore di lavoro committente di tutti i rischi che possano essere presenti nell’area di lavoro.