Secondo la definizione data dall’art. 2 del dlgs 81/2008 la salute è lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità; Il D.Lgs. n. 81/2008 ha introdotto la valutazione dei cd. rischi psico-sociali, in considerazione del fatto che il diritto comunitario (di cui la normativa nazionale sulla sicurezza sul lavoro costituisce attuazione) impone che siano valutati “tutti” i rischi, normati e non normati: l’art. 26 del D.Lgs. n 81 dispone infatti che la valutazione debba riguardare “tutti i rischi” e non va dimenticato che la parola “tutti” è stata aggiunta alla disposizione originariamente contenuta nell’art. 4 del D.Lgs 626 a causa dell’intervento della Corte di Giustizia delle Comunità europee con sentenza 15/11/2001 in causa C-49/00 che sul punto ha sanzionato la non corretta trasposizione del precetto comunitario. Il senso dell’esplicita previsione dei rischi psico-sociali come oggetto di obbligatoria valutazione è quello di porre un’attenzione particolare su alcuni rischi, quali quelli connessi all’organizzazione del lavoro, ancora all’attenzione della scienza medica e psicologica anche al fine di incentivare lo studio e la ricerca di buone pratiche in tema, l’elaborazione di linee guida da parte degli enti tenuti, ecc. (si veda la pagina “buone pratiche e tecniche” sul portale dell’INAIL).

Questo perché la valutazione dei rischi in generale, e quella dei rischi psico-sociali in particolare, non è un fatto formale, rispetto al quale gli obblighi di sicurezza si possano considerare assolti dall’obbligatorio ricorso ad uno strumento piuttosto che un altro (questionario ai dipendenti, piuttosto che interviste; coinvolgimento di tutti i dipendenti o di un campione; domande di un tipo, piuttosto che di un altro) e con l’apposizione di una firma e di un protocollo su un documento fine a sé stesso.   Essa è piuttosto un’indagine mirata alla rilevazione di alcuni aspetti della vita lavorativa che, inevitabilmente, deve essere tarata ed adattata ad ogni luogo di lavoro, caratterizzato da specificità e particolarità pure se appartenente ad una tipologia omogenea (ad es. ogni istituzione scolastica può dirsi diversa dalle altre). Per quanto riguarda lo strumento da utilizzare poi, posto che non ne esiste (né esisterà mai) uno “buono” per tutti, ciò che è importante è che il datore di lavoro si faccia garantire espressamente dal professionista (lo psicologo del lavoro) dal quale acquisisce tale strumento (ad es. il questionario) la validazione scientifica.

Secondo le conclusioni dell’ ACCORDO EUROPEO SULLO STRESS SUL LAVORO (8/10/2004),lo stress non è una malattia ma una esposizione prolungata allo stress può ridurre l’efficienza sul lavoro e causare problemi di salute L’obiettivo è offrire ai datori di lavoro e ai lavoratori un modello che consenta di individuare e di prevenire o gestire i problemi di stress da lavoro L’art art. 1 c. 2 dell’Accordo fa rilevare che potenzialmente lo stress può riguardare   - ogni luogo di lavoro ed ogni lavoratore, - indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, - indipendentemente dal settore di attività - indipendentemente dalla tipologia del contratto o del rapporto di lavoro.   Ciò non significa che tutti i luoghi di lavoro e tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati Quando si affrontano i problemi dello stress lavoro-correlato è essenziale tener conto delle diverse  caratteristiche dei lavoratori, accrescere la consapevolezza e la comprensione dello stress lavoro-correlato da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti, e attirare la loro attenzione sui segnali che potrebbero denotare problemi di stress lavoro-correlato.   Lo stress lavoro correlato può essere causato da fattori diversi come il contenuto del lavoro, l’eventuale inadeguatezza nella gestione dell’organizzazione del lavoro e dell’ambiente di lavoro, carenze nella comunicazione, etc.   Le situazioni sintomatiche di stress a livello aziendale sono : assenteismo , frequente avvicendamento del personale, problemi disciplinari,  violenza e molestie di natura psicologica, riduzione della produttività. errori e infortuni. aumento dei costi d’indennizzo o delle spese mediche   Nell’ambito dell’organizzazione aziendale della sicurezza l’adozione di un corretto modello di valutazione dello stress deve procedere  a : 1. analisi indicatori oggettivi aziendali di stress; 2. scelta/strumento indagine ; 3. diffusione della comunicazione (lettera individuale o altro)4. rilevazione, analisi, restituzione dati 5. pianificazione azioni di miglioramento     Alcuni strumenti per la rilevazione che si suggeriscono, internazionalmente validati , sono : JCQ - Job Content Questionnaire (Karasek 1998); PSS – Perceived Stress Scale (Cohen et al. 1983); OSI - Occupational Stress Inventory (Cooper et al. 1988); JSQ - Job Stress Questionnaire (Hurrel 1988; OSQ - Occupational Stress Questionnaire (Elo et al. 1992) ; JSS - Job Stress Survey (Spielberg 1994)