on il termine inglese “whistleblower” si identifica un individuo che denuncia pubblicamente o riferisca alle autorità attività illecite o fraudolente all’interno del governo, di un’organizzazione pubblica o privata o di un’azienda. Le rivelazioni o denunce, possono essere di varia natura: violazione di una legge o regolamento, minaccia di un interesse pubblico come in caso di corruzione e frode, gravi e specifiche situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica. Recentemente si è pure diffuso il termine whistleblowing, che corrisponde appunto all’azione di “soffiare il fischietto” e si può tradurre in denuncia (sul posto di lavoro). Il 15 Novembre 2017 l’Assemblea della Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge 3365-B in materia di segnalazioni di reati o irregolarità nel lavoro pubblico o privato (Whistleblowing). La nuova legge integra la normativa sulla tutela dei lavoratori del settore pubblico che segnalino illeciti e introduce forme di tutela anche per i lavoratori del settore privato. Il disegno di legge è stato approvato con 357 voti, 46 contrari e 15 astenuti. La nuova legge prevedrà che il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, in buona fede segnala all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L’adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all’ANAC dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L’ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l’utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. Qualora venga accertata, nell’ambito dell’istruttoria condotta dall’ANAC, l’adozione di misure discriminatorie da parte dell’ente, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l’adozione di procedure non conformi a quelle in epigrafe, l’ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro.
L’approvazione in via definitiva della legge sul cosiddetto Whistleblowing è passo avanti nel quadro normativo alla lotta all’illegalità. Potranno essere d’ora in poi meglio garantiti coloro che, con grande senso civico, decidono di segnalare sui luoghi di lavoro comportamenti illeciti e casi di corruzione.