Il contratto intermittente (o a chiamata o job on call) è un contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa quando ne ha effettivamente bisogno (nei limiti e alle condizioni fissate dagli artt. 33-44 del D.Lgs . 276/2003).Il contratto può essere stipulato a tempo determinato per mansioni discontinue e a tempo indeterminato per mansioni intermittenti. La disponibilità del lavoratore può essere eventuale (e non dà diritto all’indennità) o vincolante (obbliga il lavoratore alla prestazione e dà diritto all’indennità, la cui misura sarà fissata sulla base delle quote orarie dal Min. lav.).Il preavviso di chiamata non può essere inferiore a un giorno lavorativo. Il lavoratore che si ammala o incorre in un impedimento è obbligato ad informare tempestivamente il datore di lavoro anche della durata dell’impedimento e per tutto il periodo è sospesa l’indennità; in caso di omessa comunicazione perde l’indennità per un periodo di 15 gg. A differenza del contratto di lavoro somministrato, il lavoratore può svolgere altri incarichi, ma con l’obbligo di informare il datore di lavoro che sospende l’indennità. Se è prevista indennità, il rifiuto ingiustificato di eseguire la prestazione costituisce inadempimento, comporta la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità eventualmente percepita anche per il futuro oltre al risarcimento danni stabilito dai ccnl o dal contratto.Nel caso di prestazioni da eseguirsi nei fine settimana, durante le ferie estive, le vacanze natalizie e pasquali (ipotesi già operativa) e altri periodi previsti dai ccnl l’indennità di disponibilità è corrisposta solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore. Non è previsto alcun diritto di precedenza a favore dei lavoratori intermittenti nelle future assunzioni (cfr. part time), ma le parti possono vincolarsi in tal senso.Si applica il principio di non discriminazione, a livello economico e normativo rispetto a lavoratori di pari livello.In mancanza di forma scritta il contratto sarà nullo e si applicherà la disciplina dei contratti a tempo determinato con la conseguente sanzione della conversione a tempo indeterminato. Le stesse conseguenze in caso di assenza di requisiti essenziali. È vietato il ricorso al lavoro intermittente:   1.per la sostituzione di lavoratori in sciopero 2.Presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi. 3.Da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi