Lavoratore straniero


L’ordinamento giuridico italiano prevede un iter particolare in caso di assunzione di lavoratore straniero: le procedure, però, sono diverse in funzione della nazionalità dell’individuo, quindi del fatto se è un comunitario o un extracomunitario.
Nel primo caso (quindi anche per i lavoratori neo comunitari, Bulgari e Rumeni), l’iter amministrativo dell’assunzione è uguale a quello del lavoratore italiano: non sarà necessario presentare alcun documento particolare, tranne quello di riconoscimento.

Cosa diversa, invece, per i lavoratori extracomunitari: il Testo Unico sull’Immigrazione (D.lgs. n. 286/1998) ha stabilito che l’ingresso in Italia avvenga in base a “quote” che fissano il numero massimo di stranieri extracomunitari che possono entrare ogni anno per motivi di lavoro subordinato, stagionale o autonomo.
Il datore di lavoro interessato ad assumere questi soggetti, infatti, deve aspettare la pubblicazione del c.d. “Decreto sui Flussi” (emanato dal Governo e con il quale si individua il numero di cittadini non UE da far entrare in Italia) sulla Gazzetta Ufficiale.
Dal giorno stabilito nel decreto, il datore di lavoro può presentare agli uffici postali la raccomandata con ricevuta di ritorno (con marca da bollo di € 14,62) con la richiesta (il “kit”) per far arrivare dal Paese extra UE il lavoratore. Ovviamente, rientrerà nelle quote stabilite chi presenterà prima la domanda.
La richiesta, inviata per posta allo Sportello Unico per l’Immigrazione, dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
? complete generalità del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dell’impresa, la ragione sociale, la sede e l’indicazione del luogo di lavoro
? nel caso di richiesta nominativa, le complete generalità del lavoratore straniero che si intende assumere, comprensive della residenza all’estero e – nel caso di richiesta numerica – il numero dei lavoratori da assumere
? il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno
? l’impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
Inoltre, dovranno essere allegati:
? autocertificazione dell’iscrizione dell’impresa alla CCIAA
? autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro
? la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e – nel caso di lavoro domestico – una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale (ex art. 3, legge n. 335/1995)
? l’intenzione del datore di lavoro di rivalersi delle spese per la messa a disposizione dell’alloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima pari ad 1/3 del suo importo.

Una volta che le richieste dei datori di lavoro saranno pervenute allo Sportello per l’Immigrazione, inizieranno le verifiche degli uffici competenti per individuare quali soggetti avranno diritto al nulla osta.

Nello specifico, lo Sportello Unico:
? si occuperà della verifica della regolarità, della completezza e dell’idoneità della documentazione presentata
? acquisirà dalla Direzione Provinciale del Lavoro, anche in via telematica:
o la verifica dell’osservanza delle prescrizioni del CCNL applicabile
o la congruità del numero delle richieste presentate, per lo stesso periodo, dal medesimo datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica ed alle esigenze dell’impresa.
A questo punto, le richieste di lavoro subordinato (nominative e numeriche) vengono trasmesse ai Centri per l’Impiego territorialmente competenti; nei 20 giorni successivi al ricevimento, il Centro pubblicizzerà l’offerta di lavoro e – successivamente – comunicherà allo Sportello Unico ed al datore di lavoro i dati delle dichiarazioni di disponibilità pervenute (oppure, le certificazioni negative).
Se esistono stranieri già soggiornanti regolarmente in Italia interessati a quella offerta lavorativa, la richiesta di nulla osta rimarrà sospesa fin quando il datore di lavoro comunicherà (entro i successivi 4 giorni) allo Sportello Unico (e per conoscenza al Centro per l’Impiego) l’intenzione di confermare la richiesta di nulla osta relativa al lavoratore straniero residente all’estero.

In caso di richiesta confermata, lo Sportello Unico investirà la Questura affinché verifichi che il cittadino extracomunitario non abbia avuto espulsioni o particolari condanne penali a proprio carico in Italia e che il datore di lavoro non abbia denunce o condanne per alcuni tipi di reati (furto, rapine, violenza, sfruttamento dell’immigrazione clandestina, ecc.).
Nel caso in cui non esistessero motivi d’impedimento segnalati dalla Questura, lo Sportello Unico richiederà all’Agenzia dell’Entrate il codice fiscale del nuovo lavoratore e – dopo aver convocato il datore di lavoro – rilascerà il nulla osta avente validità 6 mesi.
Tutti questi documenti, poi, saranno, spediti agli uffici consolari.

Una volta pervenuta tale documentazione, la rappresentanza diplomatica provvederà a:
? comunicare allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro
? rilasciare, dopo averne verificato i presupposti, il visto d’ingresso (comprensivo di codice fiscale) entro 30 giorni dalla data di richiesta del visto da parte dell’interessato.
Di questo rilascio, dovranno essere informati, nell’ordine:
o il Ministero dell’Interno
o il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
o l’Inps
o l’Inail
? informare lo straniero dell’obbligo di presentazione allo Sportello Unico, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia

Una volta entrano in Italia, quindi, il lavoratore dovrà recarsi (entro i citati 8 giorni), presso lo Sportello Unico competente, per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro: In tale circostanza, dovrà essere esibito:
? un titolo comprovante l’effettiva disponibilità dell’alloggio
? la richiesta di certificazione d’idoneità alloggiativa
? la dichiarazione d’impegno al pagamento delle spese di viaggio per l’eventuale rimpatrio.

Dopo aver sottoscritto il suddetto contratto di soggiorno, lo straniero farà richiesta del permesso di soggiorno (sottoscrivendo un modulo precompilato), che verrà inoltrata alla Questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno.
La durata del permesso di soggiorno sarà la stessa del contratto di soggiorno, ma non potrà superare:
? la durata complessiva di 9 mesi, in caso di uno o più contratti stagionali
? la durata di 12 mesi, in caso di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
? la durata di 24 mesi, in caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

In materia di rinnovo del permesso, infine, lo straniero potrà presentare richiesta in Questura:
? almeno 90 giorni prima della scadenza, se il rapporto lavorativo era a tempo indeterminato
? almeno 60 giorni prima della scadenza, se il rapporto lavorativo era a tempo determinato.
Il rinnovo sarà subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, nonché alla consegna di autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio del lavoratore.