La vendita diretta è una forma di vendita al dettaglio che si svolge tramite la raccolta di ordini di acquisto effettuata presso il luogo in cui si trova il consumatore. Essa ha assunto una dimensione sempre maggiore in Italia negli ultimi anni e che ha subìto delle modifiche da parte del Ministero del Lavoro. Aspetto caratterizzante è, appunto, il particolare contesto ambientale in cui si conclude il contratto, luogo che è legato alla sfera degli interessi del consumatore, alla sua attività o vita di relazione ed, in ogni caso, esterno ai locali nei quali il venditore svolge la sua attività.
Questa attività avviene tramite incaricati che, con o senza l’esistenza di un vincolo di subordinazione  con l’impresa che svolge l’attività commerciale, promuovono la raccolta di ordini di acquisto presso il cliente finale. 
La legge n. 173 del 17 agosto 2005 sulle vendite dirette a domicilio e sulla tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali riorganizza il rapporto di lavoro degli incaricati alle vendite dirette a domicilio e dispone il divieto di esercizio delle forme di vendita piramidale. In essa sono fornite le seguenti definizioni:
a) “vendita diretta a domicilio”: è la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago;
b) “incaricato alla vendita diretta a domicilio”: è colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio;
c) “imprese”: esercenti la vendita diretta a domicilio.
Le disposizioni della legge n. 173/2005 non si applicano alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:
a) prodotti e servizi finanziari;
b) prodotti e servizi assicurativi;
c) contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili.
 
L’incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha, salvo autorizzazione scritta, la facoltà di riscuotere il corrispettivo per gli acquisti operati dai consumatori né operare sconti o dilazioni.
Il compenso dell’incaricato alla vendita che non abbia un vincolo di subordinazione è costituito dalle provvigioni sugli affari eseguiti. 
Tra le principali novità della legge 173/2005, vi è l'introduzione di una nuova figura di incaricato alla vendita che si affianca alle due figure già esistenti di incaricato-agente e incaricato-subordinato.
L'articolo 3 della legge, infatti, prevede implicitamente tre diverse tipologie di incaricati alla vendita:
  1. l'incaricato-subordinato che ha un vincolo di subordinazione con l'impresa affidante e al quale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'impresa esercente la vendita diretta;
  2. l'incaricato-agente che non ha alcun vincolo di subordinazione con l'impresa affidante, esercita la sua attività in forza del contratto di agenzia e al quale si applicano gli accordi economici collettivi di settore;
  3. l'incaricato-mandatario, anch'egli senza alcun vincolo di subordinazione con l'impresa affidante, che esercita la sua attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale senza necessità di stipulare un contratto di agenzia con l'impresa (in tal caso l'attività si considera occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo non superiore a 5.000 euro). 
     
L’elemento caratterizzante il contratto di agenzia, e che lo differenzia da altre forme di collaborazione che hanno ad oggetto la vendita di beni e quale remunerazione una provvigione, è costituito dalla stabilità da non confondersi con la continuità.
Quest’ultima può essere indice di un’abitualità (intesa in senso contrario all’occasionalità) nell’esercizio di una determinata attività; la stabilità, invece, consiste nell’obbligo assunto all’origine di una costante collaborazione tesa alla promozione di tutti gli affari possibili con la conseguenza che il mancato assolvimento di tale obbligo costituisce grave inadempienza contrattuale.
L’incaricato alle vendite, pur potendo svolgere l’attività abitualmente, non ha un obbligo contrattuale di promozione, ed è proprio per questo che la L. n. 173/2005 ha esplicitamente previsto che l’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio può essere esercitata “senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l’attività in maniera abituale”.
Quindi, appare evidente che l’abitualità non è significativa della stabilità e che pertanto non si configura un contratto di agenzia quando l’incaricato svolga abitualmente la propria attività.
 
                                                                                                                                                                                                                                                Avv. Maria Rosaria Pace
                                                                                                                                                                            www.avvocatopace.com