INAIL, circolare 20 marzo 2013, n. 15
L. 92/2012 (c.d. Riforma lavoro) – Art. 69 bis, d.lgs. 276/2003 – partite Iva – indicazioni operative. Obbligo assicurativo. Disciplina contributiva.

DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Quadro Normativo
Decreto del Presidente della Repubblica 1124 del 30 giugno 1965: “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” (G.u. n. 257 del 13 ottobre 1965);
Decreto del Presidente della Repubblica 633 del 26 ottobre 1972 “ Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto” (G.u. n. 292 dell’11 novembre 1972);
Legge 233 del 2 agosto 1990 “ Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi (G.u. n. 188 del 13 agosto 1990);”
Legge 335 dell’8 agosto 1995 “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare” (G.u. n. 190 del 16 agosto 1995);
Decreto legislativo 38 del 23 febbraio 2000 : ”Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della l. 17 maggio 1999, n. 144” (G.u.  n. 50 del 1° marzo 2000);
Decreto legislativo 276 del 10 settembre 2003: “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla l. 14 febbraio 2003, n. 30 ”. (G.u. n. 235 del 9 ottobre 2003);
Decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 “Decreto convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 2012, n. 134 - Misure urgenti per la crescita del Paese” (Decreto Sviluppo - G.u. n. 147 del 26 giugno 2012);
Legge 92 del 28 giugno 2012: “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” (G.u. n. 153 del 3 luglio 2012, Riforma del lavoro);
Decreto ministeriale 20 dicembre 2012 “Presunzione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 69-bis, comma 1, d.lgs. 276/2003: ambito di non applicazione”;
Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 29 dell’11 dicembre 2012: “L. 92 /2012 (c.d. Riforma lavoro). Collaborazione coordinata e continuativa a progetto – indicazioni operative per il personale ispettivo”;
Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 32 del 27 dicembre 2012: “ L. 92 /2012 (c.d. riforma lavoro) - art. 69 bis, d.lgs. 276/2003 – partite Iva – indicazioni operative per il personale ispettivo”;
Circolare Inail 32 dell’11 aprile 2000 : “Assicurazione dei lavoratori parasubordinati”;
Circolare Inail 22 del 18 marzo 2004 : “Collaborazioni coordinate e continuative. Lavoro a progetto e lavoro occasionale. Applicazione della nuova disciplina;”
Circolare INAIL n. 42 del 5 settembre 2012: “Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° gennaio 2012;”
Circolare Inail 13 del 19 febbraio 2013: “Collaborazione coordinata e continuativa a progetto alla luce delle modifiche apportate agli artt. 61 e segg. del d.lgs. 276/2003 dall’art. 1, commi 23-25 della l. n. 92 del 28 giugno 2012 (c.d. Riforma lavoro). Obbligo assicurativo.”

Premessa
La Riforma del lavoro ha introdotto l’art. 69 bis nel Decreto legislativo 276/2003 (1) con l’obiettivo di contrastare il ricorso alle prestazioni dei titolari di partite Iva in regime di mono-committenza.
Ciò attraverso la previsione di presunzioni legali circa la sussistenza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito i presupposti per attuare le nuove disposizioni, con la circolare 32/2012 cui ha fatto seguito il Decreto ministeriale 20 dicembre 2012 che individua, a titolo esemplificativo, albi, ruoli, registri ed elenchi la cui appartenenza esclude l’applicazione della presunzione.

1. Nozione di partita Iva
Come precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la partita IVA è un particolare strumento fiscale riservato, oltre che alle imprese, ai lavoratori autonomi ovvero a quei lavoratori che, ai sensi dell’art. 2222 c.c, si obbligano a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Più nello specifico, secondo l'art. 35 del d.p.r. 633/1972, sono titolari di partita IVA i soggetti che intraprendono l'esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione.
Il Ministero precisa, peraltro, che lo stesso strumento (ossia la partita Iva, n.d.r.) non è comunque precluso a soggetti che, sotto il profilo lavoristico, vedono inquadrate le proprie prestazioni nello specifico ambito della collaborazione coordinata e continuativa che – lo si ricorda – costituisce anch’essa una forma di lavoro autonomo.

2. Presunzione legale di collaborazione coordinata e continuativa
2.1 Presupposti
La Riforma (2) stabilisce che il rapporto di lavoro instaurato con un titolare di partita Iva si presume di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (3), salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, se sussistano almeno due dei seguenti presupposti, per i quali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito appositi approfondimenti (4) e, in particolare:
a) Durata della collaborazione : tale periodo (da individuare nell’ambito di ciascun anno civile dal 1° gennaio al 31 dicembre) deve essere almeno pari a 8 mesi annui (ossia 241 giorni, anche non continuativi) per due anni consecutivi. Tale presupposto potrà realizzarsi solo a decorrere dai periodi 1° gennaio-31 dicembre degli anni 2013 e 2014. La verifica potrà essere effettuata una volta maturati i due anni indicati dalla normativa in materia.
b) Fatturato : deve essere pari all’80% del ricavato nell’arco di due anni solari consecutivi. Si considerano i soli corrispettivi derivanti da prestazioni autonome (con esclusione delle prestazioni di lavoro subordinato, di lavoro accessorio o di altra natura) fatturate (indipendentemente da un effettivo incasso delle somme pattuite) nel biennio solare (2 periodi di 365 giorni non coincidenti necessariamente con il biennio civile) decorrente dal 18 luglio 2012. Qualora si intenda far valere tale condizione unitamente a quella concernente la durata della prestazione professionale, si ritiene tuttavia che il criterio dell’anno civile - adoperato in relazione alla durata superiore a 8 mesi annui per due anni consecutivi – attragga necessariamente anche il criterio reddituale. In altri termini, poiché, in tal caso, occorre prendere in considerazione, ai fini della durata, i periodi dal 1° gennaio al 31 dicembre di due anni consecutivi, gli anni solari considerati ai fini reddituali dovranno necessariamente coincidere con i citati periodi.
Anche in tal caso, si potrà procedere alla verifica, decorsi i due anni indicati dalla normativa in materia.
c) Postazione fissa di lavoro : tale presupposto si verifica quando, negli archi temporali utili alla realizzazione di una delle altre condizioni indicate, il collaboratore possa usufruire di una postazione ubicata in locali in disponibilità del committente. Pertanto, per i primi due presupposti, la verifica potrà essere fatta solo a posteriori, una volta che siano trascorsi i due anni stabiliti dalla Legge. Invece il terzo presupposto, relativo alla postazione fissa, potrà essere verificato da subito anche se da solo non potrà mai far scattare alcuna presunzione di legge.
In definitiva, il momento a partire dal quale si potrà effettuare una verifica anche da parte dei lavoratori interessati, dipenderà dalla combinazione delle condizioni sopra riportate: ad esempio, se si farà valere la postazione fissa e il fatturato di oltre l’80%, la prima verifica potrà essere fatta non prima del 18 luglio 2014, data di scadenza dei due anni solari previsti dalla legge. Se invece, le condizioni sono la durata della collaborazione e la postazione fissa, oppure la durata della collaborazione e il fatturato, la prima verifica non potrà essere effettuata prima del 2015, atteso che il biennio interessato sarà il 2013/2014.
2.2 Operatività della presunzione
Nel caso in cui il collaboratore ricada in almeno due di tali presupposti, scatterà la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa a progetto che sarà considerata legittima, in presenza di uno specifico progetto.
Si tratta di una presunzione relativa, in quanto il committente può dimostrare la genuinità del rapporto di lavoro autonomo.
Quindi, non si applica la presunzione e la prestazione resa dal titolare di partita IVA è genuina, quando il committente dimostra in maniera concreta l’esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro autonomo.

3. Effetti della presunzione
La presunzione legale di collaborazione coordinata e continuativa per le attività svolte in regime di mono-committenza comporta l’applicazione della disciplina in materia di lavori a progetto. (5)
Pertanto, nella prestazione del titolare di partita Iva ricondotta a una collaborazione coordinata e continuativa deve essere individuato un progetto elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (6) a decorrere dalla data di costituzione del rapporto.
In sintesi, se la prestazione resa da un titolare di partita Iva per conto di un committente non è riconducibile a un incarico di lavoro autonomo occasionale, il contratto si trasforma in:
collaborazione coordinata e continuativa a progetto, quando sia presente un progetto;
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di costituzione del rapporto, se il progetto non è presente.

4. Regime transitorio
È stato previsto un apposito regime transitorio in base al quale, per i rapporti già in essere, le nuove regole imposte dalla Riforma del lavoro entreranno in vigore solo dal 18 luglio 2013, al fine di consentire ai professionisti e alle aziende di adeguarsi alle nuove disposizioni. Per le nuove collaborazioni, invece, ossia per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della Riforma del lavoro, le nuove disposizioni sono applicabili dal 18 luglio 2012 (7).

5. Obbligo assicurativo e premio assicurativo
In presenza di prestazioni autonome convertite in collaborazioni coordinate e continuative a progetto, l’obbligo assicurativo è assolto secondo le condizioni previste per i lavoratori parasubordinati (8) ossia se sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Per quanto riguarda il calcolo del premio assicurativo si confermano le istruzioni in vigore per i lavoratori parasubordinati (9).
Coerentemente con tali disposizioni, il premio assicurativo dovuto - ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente - è calcolato in base al tasso applicabile all’attività svolta, sull’ammontare delle somme effettivamente erogate al collaboratore, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail (10).

6. Partite Iva genuine
In questi casi, la Riforma cerca di valorizzare le caratteristiche professionali e di accentuarne il carattere di autonomia (Relazione illustrativa al d.d.l.). Non rientrano nella nuova disciplina di cui all’art. 69-bis del d.lgs. 276/2003 e s.m.i., le prestazioni lavorative che presentano determinati requisiti di professionalità o che hanno un determinato valore economico.
La presunzione legale di collaborazione coordinata e continuativa è esclusa (11), quando la prestazione:
a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;
b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all' articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (per il 2012, il reddito minimo annuo di riferimento è di Euro 18.662,50).
Ulteriore esclusione dall’applicazione della presunzione è il caso in cui la prestazione sia resa nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione a un ordine professionale ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali e stabilisce specifici requisiti e condizioni. L’esclusione, in definitiva, non vale per tutte le attività lavorative del professionista, ma solo per quelle prestazioni che costituiscono lo svolgimento dell’attività professionale per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi professionali (12). La ricognizione di tali attività professionali (escluse dall’ambito applicativo delle presunzioni legali da applicare alle prestazioni rese dai titolari di partita Iva) è stata effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l’allegato decreto ministeriale 20 dicembre 2012, che demanda agli organismi di certificazione monitoraggi periodici sugli incarichi professionali. Gli ordini o collegi professionali, i registri, gli albi, i ruoli e gli elenchi professionali qualificati sono esclusivamente quelli tenuti o controllati da un’amministrazione pubblica nonché da federazioni sportive, in relazione ai quali l’iscrizione è subordinata al superamento di un esame di stato o comunque alla necessaria valutazione, da parte di specifico organo, dei presupposti legittimanti lo svolgimento della attività (13).

 

1. Art. 1, comma 26, l. 92 del 28 giugno 2012, come modificato dall’articolo 46-bis comma 1, lettera c) del d.l. 83 del 22 giugno 2012.
2. Art. 69 bis del d.lgs. n. 276/2003, aggiunto dall’art. 1, comma 26, l. 92 del 28 giugno 2012, come modificato dall’articolo 46-bis comma 1, lettera c) del d.l. 83 del 22 giugno 2012 .
3. In assenza di progetto specifico, la prestazione si considera resa nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
4. Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 32/2012.
5. D.lgs. 276/2003, Titolo VII, capo I. In tal caso, la prestazione ricondotta a una collaborazione a progetto comporta l’applicazione delle norme sulla sospensione del rapporto in caso di malattia e infortunio e di proroga dello stesso in caso di gravidanza.
6. Articolo 1, comma 24, della l. 92 del 28 giugno 2012.
7. Art. 69 bis, comma 4, d.lgs. 276/2003.
8. Art.5 del d.lgs. 38/2000; circolare Inail n. 22 del 18 marzo 2004 e circolare Inail n. 13 del 19 febbraio 2013.
9. Circolare Inail n. 32/2000, nota Direzione centrale rischi del 26 gennaio 2001 “Assicurazione dei lavoratori parasubordinati; innovazioni introdotte dal collegato fiscale alla Finanziaria 2000” e circolare Inail 22/2004.
10. D.p.r. 1124/1965, art. 116, cui rinvia il decreto legislativo 38/2000, art. 5. Per l’anno 2012 l’imponibile minimo e massimo previsto ai fini del calcolo del premio assicurativo dovuto è riportato nella circolare Inail 42/2012, paragrafo 7.
11.Art. 69 bis, comma 2, del d.lgs. 276/2003.
12. Art. 61, comma 3, d lgs. 276/2003.
13. D. m. 20 dicembre 2012 che si allega.