Da anni il caso dei medici ammessi alle scuole di specializzazione, nel corso degli anni accademici dal 1983 al 1991, continua ad essere oggetto di valutazione da parte dei giudici di merito e di legittimità.

E di grande interesse appare il tema della prescrizione dei diritti invocati.

Come ben noto –e tralasciando la intera vicenda fondata sulla pretesa dei medici rivolta ad ottenere il risarcimento dei danni nei confronti dello Stato – grande interesse ha destato il tema della prescrizione, di recente (parzialmente) chiarito da due autorevoli interventi della Suprema Corte di Cassazione ed interessate dalla sentenza del 19 maggio 2011 della Corte di Giustizia.

Le sentenze del giudice di legittimità, dopo aver ripercorso con estrema puntualità l’intero quadro normativo, hanno statuito che : “Ora, con riferimento alla vicenda degli specializzandi non contemplati dal d.lgs. n. 257 del 1991, lo Stato Italiano, successivamente alla citata sentenza della Corte di Giustizia sul caso Carbonari, ha ritenuto - con l'art. 11 della 1. 19 ottobre 1999, n. 370 - di procedere ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo nei confronti di tutte le categorie astratte in relazione alle quali dopo il 31 dicembre 1982 si erano potute verificare le condizioni fattuali idonee a dare luogo all'acquisizione dei diritti previsti dalle note direttive e che non risultavano considerate dal detto d.lgs. (cioè quelle degli ammessi alle specializzazioni per gli anni accademici dal 1983-1984 al 1990-1991), ma lo ha fatto considerando all'interno di tali categorie soltanto i soggetti destinatari di talune sentenze passate in giudicato del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Quindi, dando rilievo a particolarità fattuali del tutto estranee all'astrattezza del dovere di adempimento, sia pure riferito a categorie di soggetti in identica condizione; l'esistenza dei detti giudicati, infatti, era una circostanza di fatto del tutto estranea alle fattispecie astratte riguardo alle quali era mancato l'adempimento.

Ebbene, in base alle considerazioni che si sono venute svolgendo, si deve ritenere che l’entrata in vigore della suddetta norma, avvenuta il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta. Ufficiale (giusta l'art. 13), cioè il 27 ottobre 1999, abbia determinato una situazione nella quale la condotta di inadempimento dello Stato verso i soggetti esclusi, cioè quelli dei corsi di specializzazione per gli indicati anni accademici estranei ai giudicati richiamati dalla norma, fino a quel momento determinante con efficacia permanente l'obbligo risarcitorio, ha cessato di poter essere ragionevolmente intesa come tale. Con la conseguenza che, essendo divenuto l'obbligo risarcitorio apprezzabile come un effetto della condotta di inadempimento ormai definitivo, si deve ritenere che da tale pubblicazione sia iniziato il decorso della prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2046 cc. della pretesa risarcitoria, dapprima invece non iniziato perché la condotta di inadempimento era apprezzabile come condotta permanente.

Ne discende che il diritto al risarcimento del danno da mancata adeguata remunerazione della frequenza della specializzazione degli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991 si intende prescritto solo alla condizione che i medesimi non abbiano agito giudizialmente o compiuto non abbiano compiuto atti interruttivi del corso della prescrizione decennale entro il 27 ottobre 2009”. (cit. Cass. sentenza 10813 del 2011).

A tanto si aggiunga -per mera completezza- che la autorevole sentenza della Corte di Giustizia (depositata il 19 maggio 2011 nel procedimento c-452/09) ha stabilito “22.  Va altresì precisato che, per giurisprudenza consolidata, l’eventuale accertamento da parte della Corte di una violazione del diritto dell’Unione è in linea di principio ininfluente sul dies a quo del termine di prescrizione (v., in tal senso, citate sentenze Edis, punto 20; Recheio – Cash & Carry, punto 23, nonché Danske Slagterier, punti 36-39).”.

D’altro canto anche la successiva sentenza della Suprema Corte depositata il 18 agosto 2011 n. 17350/11 ha ribadito, confermando interamene quanto già riportato nel ricordato presedente,  : “Ne discende che il diritto al risarcimento del danno da mancata adeguata remunerazione della frequenza della specializzazione degli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991 si intende prescritto solo alla condizione che i medesimi non abbiano agito giudizialmente o compiuto non abbiano compiuto atti interruttivi del corso della prescrizione decennale entro il 27 ottobre 2009”.
Avv. Ottavio Pannone

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