Il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti a seguito della disciplina introdotta con il d.lg. n. 165/01 ha assunto connotazioni privatistiche; ne consegue che non può rientrare nella nozione di atto pubblico, oggetto della tutela penale, un’attività della p.a. realizzata ai fini della costituzione, gestione ed organizzazione di detto rapporto sul quale non hanno incidenza i poteri discrezionali ed autoritativi della medesima. In tale ottica deve escludersi dal novero degli atti pubblici quello consistente nella determinazione del corrispettivo, nei confronti del dipendente, posto in essere dall’organo amministrativo, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro e destinato ad operare esclusivamente nell’ambito delle paritetiche posizioni contrattuali delle parti (in applicazione del suesposto principio, la Corte ha escluso che integri il reato di falso in atto pubblico la condotta del medico che attesta il falso nel cartellino relativo alle proprie presenze al lavoro, facendo risultare un numero di presenze maggiori e più prolungate, così da avere un corrispettivo più elevato).

Non è ravvisabile il reato di falso in atto pubblico per induzione nella condotta del dirigente medico in servizio presso una struttura ospedaliera pubblica il quale, con false attestazioni nel cartellino relativo alle proprie presenze al lavoro, abbia indotto in errore l'amministrazione ospedaliera che emetteva nei suoi confronti una deliberazione di spesa su di un presupposto non corrispondente al vero. Ciò in quanto l'atto relativamente al quale avrebbe assunto rilievo la condotta del soggetto, ossia la determinazione dirigenziale dello stipendio, non costituisce atto pubblico anche se proveniente dalla p.a. Infatti, il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti a seguito della disciplina introdotta con il d.lg. n. 165 del 2001, ha assunto connotazioni privatistiche, derivandone che non può rientrare nella nozione di "atto pubblico", oggetto della tutela penale, un'attività della p.a. realizzata ai fini della costituzione, gestione e organizzazione di detto rapporto sul quale non hanno incidenza i poteri discrezionali e autoritativi della medesima: in una tale ottica, dovendosi escludere dal novero degli atti pubblici quello consistente nella determinazione del corrispettivo, nei confronti del dipendente, posto in essere dall'organo amministrativo, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro e destinato a operare esclusivamente nell'ambito delle paritetiche posizioni contrattuali delle parti (anche sez. un., 11 aprile 2006, S. e altro).