dall’art. 3 della L. 290 del 25
giugno 1908, l’art. 7 del RD 693/1908 recita: “Con la qualità d’impiegato
civile dello stato è incompatibile qualunque impiego privato, l’esercizio di
qualunque professione o commercio o industria e la carica di amministratore
consigliere di amministrazione commissario di sorveglianza od altra consimile
sia o non sia retribuita, in tutte le società costituite a fine di lucro, salva, per
l’amministrazione delle cooperative costituite da impiegati,la previa
autorizzazione dell’amministrazione da cui l’impiegato dipende.
E’ pure incompatibile ogni occupazione che a giudizio del consiglio di
amministrazione non sia stata ritenuta conciliabile con l’osservanza dei doveri
d’ufficio e col decoro dell’amministrazione.
Gli impiegati possono essere prescelti come periti giudiziari, previa
autorizzazione del ministro da concedersi caso per caso.”
 
Vale la pena sottolineare la “leggerezza” dell’apparato
sanzionatorio, in quanto, a livello disciplinare, per il dipendente che violasse la
prescrizione di cui al proprio art. 98 il decreto del 1908 ha previsto la sola
sanzione della censura 5.
5 Il RD 693/1908, all’art. 50 richiama le norme disciplinari. “La censura è una dichiarazione
di biasimo per la mancanza commessa e può essere inflitta: a) per negligenza e lievi mancanze
di servizio; b) per qualunque assenza dall’ufficio non giustificata; c) per violazione dell’art. 7
del presente testo unico; d) per contegno non corretto verso i propri superiori, colleghi,
dipendenti; e) per irregolare condotta; f) per essersi procurate raccomandazioni da persone
che non siano i superiori da cui l’impiegato gerarchicamente dipende, allo scopo di ottenere
ingiustificati favori. La censura è fatta per iscritto dal capo dell’ufficio, udite le giustificazioni
dell’impiegato, il quale ha diritto che esse siano annotate sul suo stato di servizio ed allegate
Regio Decreto
30 dicembre 1923 n. 2960,L’art. 96Come sopral’art. 59prevede che la violazione delle norme relative all’incompatibilità siasanzionabile non più con la sola censura, ma con la riduzione dello stipendio 7.
7 RD 2960/1923, art. 59: “La riduzione dello stipendio non può superare il quinto, nè avere
durata superiore a sei mesi ed è inflitta:
DPR 3/1957, recante lo stato giuridico deidipendenti civili dello Stato.
D.Lgvo 165/2001,
L’art. 62 “Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con
deliberazione del consiglio dei ministri l’impiegato può partecipare
all’amministrazione o far parte di collegi sindacali in società o enti ai quali lo
stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari
dell’amministrazione di cui l’impiegato fa parte o che siano sottoposti alla
vigilanza di questa
L’art. 63 prevede un’interessante puntualizzazione in materia procedurale:
infatti prevede che al dipendente che viola il dovere di incompatibilità debba
essere notificata una diffida a cessare l’incompatibilità, che, se ignorata, nei
successivi 15 giorni determina la decadenza del dipendente.
11 Art. 18 della L. 13 gennaio 1992, n. 59 ha riscritto la previsione del primo comma che ora
recita “Il divieto di cui all’articolo precedente non si applica nei casi di società cooperative”.
 
dell’art. 98, Cost. recita: “I pubblici impiegati sono al servizioesclusivo della Nazione.
Omissis…………
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partitipolitici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari edagenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.”
 
Allo stato dell’arte
domenica 24 aprile 2011
PUBBLICO IMPIEGO E ATTIVITA' PRIVATA
 
In linea generale e di principio con il Servizio Sanitario Nazionale come per tutti gli pubblici impieghi può intercorrere un unico rapporto di lavoro
( art. 53 Testo Unico sul Pubblico Impiego Dlgs 165/2001; art. 4, comma 7 della L. 412/91). Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale. In deroga a questo principio i dipendenti della pubblica amministrazione che svolgnoattivita a tempo parziale  fino al 50% del quello a tempo pieno possono esercitare un altra attività purché non in conflitto con il pubblico impiego.
Detto questo si può distinguere tra divieti assoluti, attività soggette ad autorizzazione e attività non soggette ad autorizzazione. Fanno parte dei divieti assoluti la possibilità di esercitare un'attività di tipo commerciale, industriale o professionale; instaurare, altri rapporti di impiego, sia alle dipendenze di enti pubblici che alle dipendenze di privati; assumere cariche in società con fini di lucro; esercitare attività di artigiano, imprenditore agricolo a titolo principale e di coltivatore diretto.
Per quanto riguarda le attività soggette ad autorizzazione il dipendente può essere autorizzato a svolgere, fuori orario di lavoro, qualunque tipo di incarico, purché avente il carattere della temporaneità, saltuarietà od occasionalità, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati. Il dipendente, nello specifico, può essere autorizzato:
  1. ad assumere cariche in società cooperative e in società sportive, ricreative e culturali, il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sociale;
  2. a partecipare, quale componente, a commissioni di concorso o ad altre commissioni presso Enti diversi da quello di appartenenza in qualità di membro sorteggiato, di membro esperto ovvero in ragione della professionalità specifica posseduta;
  3. a svolgere attività di collaudo;
  4. a svolgere attività di arbitro o di perito o consulente tecnico;
  5. allo svolgimento di incarichi di docenza presso Scuole o Università o di ricerca scientifica presso le stesse;
  6. all'esercizio di attività di imprenditore agricolo e di coltivatore diretto, se l'impegno richiesto è modesto e non abituale e continuato durante l'anno;
  7. all'esercizio di attività di amministratore di condominio se l'impegno riguarda la cura degli interessi propri del dipendente;
  8. alla partecipazione - su invito - in qualità di relatore a convegni e/o corsi organizzati da Ditte farmaceutiche, produttrici di apparecchiature medicali e comunque fornitrici di prodotti sanitari e non sanitari utilizzati all'interno dell'Azienda, con oneri a carico delle stesse e/o con ricevimento di specifici compensi nei limiti di cui al punto 9;
  9. al conferimento di incarichi professionali da parte delle Ditte di cui al punto 8, con corresponsione di specifici compensi fino ad un importo pari a complessivi euro 25.000 per ciascuna Ditta cumulativamente con il tipo di incarico di cui al punto 8);
  10. a svolgere attività gratuite.
Sono consentite, senza necessità di autorizzazione e comunque al di fuori dell'orario di lavoro, dei permessi e delle assenze retribuite: 
  1. le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale, senza scopo di lucro;
  2. le attività, ancorché retribuite, che siano espressione di diritti della personalità costituzionalmente garantiti, quali la libertà di associazione e la manifestazione del pensiero come:
  3. la partecipazione ad associazioni o comitati scientifici;
  4. la partecipazione a convegni e seminari, in qualità di relatore o di partecipante, al di fuori dell'istituto dell'aggiornamento professionale;
  5. le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  6. l'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e delle invenzioni industriali;
  7. le attività sportive ed artistiche;
  8. la partecipazione a società di capitali e società in accomandita semplice in qualità di socio accomandante che, come tale, non può compiere atti di amministrazione;
  9. l'iscrizione ad un albo professionale sempre che l'Ordinamento Professionale lo consenta e fermo restando il divieto di svolgimento della libera professione;
  10. gli incarichi di perito e consulente tecnico disposti dalla Autorità Giudiziaria in materia civile e penale;
  11. gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
  12. gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
  13. gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
  14. altri incarichi che per espressa disposizione normativa non sono soggetti ad autorizzazione.