Con il trasferimento d’autorità, un militare viene assegnato d’ufficio e per esigenze di servizio ad un’altra sede.

Nei casi in cui la movimentazione  sia conseguente ad una manifestazione di volontà sia dell’Amministrazione che del dipendente (militare), entrambe coincidenti nella scelta della sede, occorre valutare chi sia titolare della posizione di maggiore interesse alla movimentazione.

È stato chiarito, in Giurisprudenza, che, se pur sia presente da parte del dipendente un significativo “gradimento” rispetto alla nuova sede individuata dall’amministrazione, indicata dal militare come “sede di preferenza”, l’interesse dell’amministrazione assume da solo valore assorbente e preminente rispetto al gradimento ed all’interesse del militare (Cons. di Stato, sez. IV, n. 6279/2000).

La problematica delle sedi di preferenza è stata oggetto di notevole contenzioso proprio con riferimento alla soppressione di alcuni enti militari ed alla contestuale movimentazione del personale che vi prestava servizio. In tali contesti, l’approccio dell’amministrazione è stato per lo più quello di gestire una tale movimentazione di massa mediante la richiesta a ciascun dipendente delle sedi di preferenza, fermo restando che, pur coincidendo l’esigenza dell’amministrazione di coprire determinate posizioni vacanti con il gradimento del dipendente, il provvedimento di trasferimento si sarebbe comunque qualificato come trasferimento d’autorità, alla luce di una esigenza organizzativa dell’amministrazione comunque prevalente, come in fattispecie.

Tra le varie pronunce in tal senso, si segnala quella recente del TAR Sicilia, Catania, Sez. III, Sentenza n.1197 del 12 maggio 2011 (cfr. anche giurisprudenza ivi richiamata), che ha accolto il ricorso sul presupposto che “…Il trasferimento del ricorrente è stato operato per sopperire alle esigenze dell’amministrazione di far fronte alla soppressione dell’unità operativa di Avola presso la quale egli prestava servizio. La domanda di trasferimento è stata, difatti, presentata dal ricorrente non spontaneamente, ma su “richiesta” del Comando Regionale della Guardia di Finanza che, con il radiomessaggio del giugno del 2005, ha dato disposizione di interpellare i militari, in forza presso la brigata sopprimenda, al fine di considerare la possibilità di soddisfare le loro esigenze in ordine al previsto trasferimento. La natura del provvedimento è un trasferimento d’autorità giacchè il ricorrente ha solo risposto ad una richiesta dell’Amministrazione di manifestare una preferenza. La Giurisprudenza del Cons. di Stato ha specificato il significato del trasferimento “d’ufficio” e di quello “a domanda”, rilevando nel primo caso l’esigenza di soddisfare un pubblico interesse e nel secondo la compatibilità con le esigenze amministrative…Nella fattispecie è evidente che il disposto trasferimento del ricorrente risponde alle prevalenti ragioni organizzative dell’Amministrazione e che mai egli vi avrebbe fatto ricorso per soddisfare un interesse proprio”.

Merita attenzione, peraltro, in proposito il Regolamento dell’Amministrazione della Difesa (16 settembre 1993 n. 603) di attuazione degli artt. 2 e 4 L. n.241/1990 che ha previsto (art. 1, comma 2 e 4): a) che l’obbligo di motivazione e di garantire la partecipazione al procedimento ha generale applicazione ai procedimenti che si concludono con atti del Ministro, del Sottosegretario o dei Dirigenti Generali militari e civili; b) che tale normativa si applica a tutti i procedimenti, d’ufficio o ad impulso privato; c) che tale nuova disciplina sostituisce tutta la precedente normativa interna in tema di motivazione (art. 4/4 del Regolamento: i provvedimenti dell’amministrazione devono essere motivati ai sensi dell’art. 3 L. n. 241/1990) e di partecipazione.

Ciò è stato sottolineato dalla Giurisprudenza di primo grado (T.A.R. Sicilia, Catania, 16.4.2003 n. 658), come da quella del Consiglio di Stato:

“…Ove l’Amministrazione militare, mediante appositi regolamenti, autolimiti il proprio potere a tutela e garanzia della sfera giuridica dei militari, non può da ciò non farsi conseguire l’obbligo per la stessa Amm.ne di rispettare la normativa che si è data…”. “…Se per un verso è evidente che le esigenze  personali e familiari del militare non possono prevalere sul soddisfacimento delle esigenze di servizio, per un altro verso si impone un principio di esternazione di tali prevalenti esigenze, nelle ipotesi, quale quella di specie, in cui la stessa amministrazione dia vita ad un procedimento, nell’ambito del quale è prevista l’acquisizione di elementi circa le esigenze e le preferenze del dipendente e comunque la possibilità di partecipazione procedimentale dell’interessato…” (Cons. di Stato in S.G., Sez. IV, Dec. 20.1.2006 n. 143). 

Anche i provvedimenti di trasferimento devono, dunque, contenere quantomeno un generico riferimento alle “esigenze di servizio” (che pure darebbe stato insufficiente sotto il profilo motivazionale, per quanto testè rilevato), in relazione al reimpiego del militare presso il nuovo corpo, pur a seguito dell’acquisizione delle preferenze ed esigenze manifestate dall’interessato.

L’Amm.ne militare, perciò, dovrà  motivare il provvedimento di reimpiego, evidenziando le ragioni di prevalenza delle esigenze organizzative o di servizio rispetto alle esigenze e preferenze manifestate dal sottufficiale reimpiegato, in ossequio a normativa di legge e regolamentare di carattere generale, applicabile per espressa previsione anche in ambito militare.

La inevitabile conseguenza che si trae da una corretta ricostruzione dell’istituto è data dal riconoscimento del diritto a percepire l’indennità di missione di cui all’art. 1 L. 10.3.1987 n. 1000 e all’art. 1 L. 29.3.2001 n. 86

Tale indennità è, infatti, finalizzata per legge a compensare il disagio logistico-economico sopportato dal militare in conseguenza del proprio trasferimento d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza (ad oltre 10 Km.).

In vero, ai sensi dell’art. 1 della Legge 29.03.2001 n. 86:

“ (Indennità di trasferimento)

1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi (1).

2. L'indennità di cui al comma 1 è ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio.

3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio può optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al presente comma si applica l'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (2) (3)…”