L’art. 53 comma 1 del d..P.R. n. 1092 del 1973, come sostituito dall’art. 16 della legge n. 177 del 1976, testualmente recita: “Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell’art. 54, penultimo comma, la base pensionabile, costituita dall’ultimo stipendio o dall’ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento: a) indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall’art. 8 della legge 10 dicembre 1973 n. 804; b) assegno perequativo ed assegno pensionabile, previsti dall’art. 1 della legge 27 ottobre 1973 n. 628, in favore degli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché dei sottoufficiali e dei militari di truppa; c) assegno personale previsto dall’art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, applicabile al personale militare in base all’art. 3 della legge 8 agosto 1957 n. 751”.

Il successivo comma prevede: “Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile”.

La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana ha così ricostruito la vicenda:

“Dalla lettura della disposizione risulta che l’art. 16 citato contiene tre diverse norme.

La prima, sostituendo integralmente il precedente art. 53, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 1973, ribadisce sostanzialmente, il principio secondo cui la base pensionabile si determina in relazione all’ultimo stipendio o all’ultima paga percepiti e agli assegni o indennità pensionabili specificamente individuati dalla norma. La seconda prevede, innovando, una maggiorazione automatica del 18%  dell’intera base pensionabile, determinata secondo i criteri dettati dalla norma precedente. In definitiva, in base a queste due norme, la base pensionabile è formata soltanto dagli assegni tassativamente indicati dall’art. 53, comma 1, citato, ovvero da quelli valutabili nella base pensionabile per espressa e specifica previsione legislativa: il tutto viene, poi, assoggettato alla maggiorazione del 18%.

La terza norma, anch’essa innovativa, è stata posta, invece, dal legislatore al precipuo scopo di precludere interpretazioni giurisprudenziali estensive (che in passato si erano già verificate), che consentissero l’inserimento nella base pensionabile di altri assegni o indennità non indicati esplicitamente e tassativamente dall’art. 53, comma 1, citato.

Pertanto, quest’ultima norma, che non a caso è stata spesso evocata nella prassi e nella giurisprudenza proprio per escludere la pensionabilità di determinati assegni o indennità, ha soltanto lo scopo di rafforzare il principio posto dalla norma che stabilisce i criteri di formazione della base pensionabile, senza per questo incidere sul regime della maggiorazione del 18%, la cui applicazione è, peraltro, assolutamente consequenziale alla concreta determinazione della base pensionabile.

Deriva da ciò che precede che, nella specie, poiché l’amministrazione della difesa ha incluso nella base pensionabile dell’appellato gli assegni in questione, anche ad essi deve necessariamente applicarsi la maggiorazione del 18% (Corte dei Conti Sez. Giur.le d’Appello n. 115 del 2.4.2007; cfr. in termini Corte dei Conti Sez. Giur.le di Appello n. 146/A/2007, 147/A/2007, 148/A/2007, 149/A/2007; Corte dei Conti Sez. Giur.le di Appello n. 101/A/2008 e da ult. Corte dei Conti Sez. Giur.le di Appello n. 119/2010).

La Sentenza della Corte dei Conti Sez. Giur.le di Appello per la Regione Siciliana n. 57/A/2007 ha, altresì, precisato:

L’indennità di ausiliaria costituisce un elemento del trattamento economico connesso allo status degli ufficiali che, cessati dal servizio permanente effettivo, si vengono a trovare, per la durata di otto anni, in una posizione particolare, per effetto della quale gli interessati non solo vengono collocati costantemente a disposizione del Governo, ma anche si trovano nella impossibilità di assumere impieghi o servizi di qualsiasi genere; e, dall’altra, che la legge, proprio in relazione a tale posizione “condizionata”, prevede la corresponsione dell’indennità stessa, la quale, ai sensi dell’art. 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è pari alla “differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado di servizio dello stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dall’ufficiale all’atto del collocamento in ausiliaria”; si deve tenere conto, inoltre, che l’art. 6 della legge 27 dicembre 1990 n. 404 (contenente, fra l’altro, l’interpretazione autentica dell’art. 44 della predetta legge n. 224/1986) dispone, in particolare, che “il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio va inteso come comprensivo di tutte le maggiorazioni e di tutte le indennità” spettanti, con esclusione di talune indennità espressamente elencate dalla norma, tra le quali non rientra l’indennità militare con la conseguenza che (dovendosi tale elencazione ritenere tassativa) non è ammissibile la tesi sostenuta dall’Amministrazione. E’ ben vero che la legge istitutiva della indennità militare (art. 9 della legge 8 agosto 1990 n. 231; decorrenza 1 luglio 1990) dispone espressamente che tale indennità fosse “non pensionabile”, ma non è men vero che tale qualifica normativa non può ritenersi in questa sede rilevante, stante che l’oggetto della controversia non è la quiescibilità o meno dell’emolumento, quanto l’inclusione dello stesso nell’indennità di ausiliaria, la quale, di per sé, non può essere definita – in base all’impostazione del Ministero della difesa – come una componente del trattamento di quiescenza, sia per la sua temporaneità, sia per l’assoggettamento a ritenuta in conto entrata tesoro (cfr. in termini tra le tante sentenza n. 167/2002 della Sezione II centrale di appello e le sentenze n. 208/A/2003 e n. 56/A/2005  Sez. Giur.le di Appello per la Sicilia).

Alla luce di quanto sopra va riconosciuta l’indennità militare per tutti i periodi di permanenza in ausiliaria che va conseguentemente inserita nella indennità di ausiliaria.

Accertato il diritto all’inserimento della indennità militare nella indennità di ausiliaria:

“Ne consegue che, concorrendo al computo della base pensionabile, è suscettibile della maggiorazione del 18%, prevista dall’art. 16 della legge n. 177 del 29 aprile 1976, appunto per la base pensionabile (Corte dei Conti n. 56/A/2005  Sez. Giur.le di Appello per la Sicilia).

Conseguentemente anche per questa voce stipendiale, così calcolata, va riconosciuta la maggiorazione del 18%.