Lo stato giuridico del personale militare
Lo stato giuridico del personale militare é costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti il peculiare rapporto d’impiego del militare con lo Stato.
Nell’ordinamento militare non é rinvenibile una legge organica sullo stato giuridico destinata a tutti i militari aventi rapporto d’impiego, ma singole leggi per ogni categoria di personale.
Le norme afferenti lo stato giuridico sono contenute prevalentemente nelle seguenti leggi:

UFFICIALI: legge 10 aprile 1954 n. 113 (applicabile - oltre agli ufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica - anche agli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, eccetto talune norme derogate dalle leggi che li riguardano);
SOTTUFFICIALI: legge 31 luglio 1954 n. 599 (applicabile - oltre ai sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica - anche ai sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e ai volontari di truppa in servizio permanente, eccetto talune norme derogate dalle leggi che li riguardano);
APPUNTATI E FINANZIERI: legge 3 agosto 1961 n. 833 e legge 1° febbraio 1989 n. 53;
APPUNTATI E CARABINIERI: legge 18 ottobre 1961 n. 1168 e legge 1° febbraio 1989 n. 53;
VOLONTARI DI TRUPPA:in servizio permanente: decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 196;

in ferma o in rafferma: decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 196, D.P.R. 2 settembre 1997 n. 332, decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 505, decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215 e legge 23 agosto 2004 n. 226.