La Corte di Cassazione sezione Lavoro si è da poco espressa su un caso di una donna che era stata licenziata dopo la nascita della figlia e prima che quest’ultima compisse il suo primo anno di vita.
Gli proseguimenti giurisprudenziali della Corte di legittimità sono costanti nell’affermare che il licenziamento intimato alla lavoratrice dall’inizio del periodo di gestazione sino al compimento di un anno di età del bambino è nullo ed improduttivo di effetti ai sensi dell’art. 2 della legge 1204/71; per la qual cosa il rapporto deve ritenersi giuridicamente pendente ed il datore di lavoro inadempiente va condannato a riammettere la lavoratrice in servizio ed a pagarle tutti i danni derivanti dall’inadempimento in ragione del mancato guadagno (tra le molte, Cass., nn. 18357/04; 24349/10). La Corte di merito ha erroneamente applicato l’art. 8 della l. n. 604/66, poiché la disciplina legislativa di cui al D.lg.vo n. 151/01 non effettua alcun richiamo alle leggi n. 604/66 e 300/70; la nullità del licenziamento è comminata quindi ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 151/01 e la detta declaratoria è del tutto svincolata dai concetti di giusta causa e giustificato motivo, prevedendo una autonoma fattispecie idonea a legittimare, anche in caso di puerperio, la sanzione espulsiva, quella, cioè, della colpa grave della lavoratrice.
Pertanto la Cassazione  ha dichiarato illegittimo il licenziamento della lavoratrice durante il primo anno del suo bambino, ricordando che soltanto la colpa grave può giustificarne il licenziamento, in caso contrario il datore di lavoro commette un abuso.
(Corte di Cassazione – Sezione Lavoro Sentenza  n. 475 del 2017 – Presidente Napoletano – Relatore Leo)