La legge n. 142/ 2001 di riforma della figura del socio lavoratore di cooperativa ha recepito il c.d. principio dello «scambio ulteriore» - ai sensi del quale, la prestazione del socio lavoratore sarebbe inquadrabile nell’ambito di due rapporti distinti: uno sociale diretto a creare un’impresa che procuri lavoro ai soci e ad assicurare agli stessi la ripartizione del guadagno, l’altro di mera prestazione di lavoro retribuito e subordinato alle dipendenze della cooperativa. L’anzidetta costruzione ha pero` subito rilevanti modifiche ad opera della legge n. 30/ 2003. Da un lato si continua a sancire infatti che il rapporto di lavoro puo` essere «stabilito» anche successivamente all’instaurazione del rapporto associativo,e dunque il rapporto di lavoro sia esso subordinato o autonomo, puo` essere instaurato in un momento temporalmente successivo rispetto a quello societario.   Viceversa, per quanto concerne lo scioglimento del rapporto medesimo, la legge di riforma - andando a modificare l’originario testo dell’art. 5 l. n. 142/ 2001 - ha sancito che «il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l’esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformita` con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile».   Il contratto con cui si attua lo scambio mutualistico e` infatti necessariamente strumentale rispetto a quello associativo il cui scopo viene perseguito attraverso la prestazione di lavoro e dunque con le modifiche apportate alla legge n. 142/2001 da parte dell’art. 9 legge n. 30/2003 non viene fatto altro che sottolineare questa funzione preminente del rapporto societario . Il rapporto tra contratto sociale e contratto di lavoro delineato dalla normativa in esame configura dunque un collegamento negoziale tipico  L’art. 2532 c.c. prevede che il socio cooperatore possa recedere dalla societa` nei casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo, precisando che il recesso non puo` essere parziale. Il secondo comma dell’art. 2532 c.c., prevede poi che la dichiarazione di recesso debba essere comunicata con lettera raccomandata, e annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori, i quali sono tenuti ad esaminare la domanda entro 60 giorni dalla ricezione e, nel caso in cui non ritenessero sussistenti i presupposti, a darne immediata comunicazione al socio.   Per quanto concerne le cooperative di lavoro, il preavviso per il caso di dimissioni dall’ulteriore rapporto, cosi’ come definito nel regolamento, non consente il rinvio a tempi piu` ampi, giacche´ il socio lavoratore potra’ cessare comunque l’attivita’ lavorativa al termine di detto periodo di preavviso potendo comunque far ricorso agli strumenti interni o esterni (autorita` giudiziaria) avverso il comportamento omissivo degli amministratori. In caso di rigetto, il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, puo` proporre opposizione innanzi al Tribunale. Ai dell’art. 2532 c.c.  il recesso ha infatti effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per i rapporti mutualistici tra socio e societa` Il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo,salvo che la legge o l’atto costitutivo non prevedano diversamente.La cooperativa dovra` dunque necessariamente inserire nello Statuto e nel Regolamento delle prestazioni lavorative dei soci, clausole che uniformino gli effetti del recesso societario con quelli della risoluzione del rapporto di lavoro sottostante, tenuto conto degli oneri di preavviso collegati alla risoluzione del rapporto di lavoro ulteriore. Salvo che lo Statuto non preveda quindi diversamente, la risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa del socio non potra’ essere esercitata tramite semplici dimissioni, bensi’ con atto di recesso, con le formalita` ed entro i limiti sopra evidenziati.