La circostanza che l’accesso al social network richieda all’utente una procedura di registrazione non esclude la natura di “altro mezzo di pubblicità” richiesta dalla norma penale per l’integrazione dell’aggravante, che discende dalla potenzialità diffusiva dello strumento di comunicazione telematica utilizzato per veicolare il messaggio diffamatorio, e non dall’indiscriminata libertà di accesso al contenitore della notizia (come si verifica nel caso della stampa, che integra un’autonoma ipotesi di diffamazione aggravata), in puntuale conformità all’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che ha ritenuto la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 595 terzo comma cod. pen. nella diffusione della comunicazione diffamatoria col mezzo del fax (Sez. 5 n. 6081 del 9/12/2015, Rv. 266028) e della posta elettronica indirizzata a una pluralità di destinatari (Sez. 5 n. 29221 del 6/04/2011, Rv. 250459). Pertanto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 50/2017 dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale Ordinario, visto che quest’ultimo erroneamente si era dichiarato incompetente ritenendo i reati di competenza del Giudice di Pace. (Corte di Cassazione, sezione Prima Penale sentenza n. 50/2017 – Presidente: Mazzei Antonella Patrizia – Relatore: Sandrini Enrico Giuseppe).
E’ diffamazione aggravata l’offesa su Facebook – Sentenza della Cassazione del 2 gennaio 2017
Corte di Cassazione, sezione Prima Penale sentenza n. 50/2017 – Presidente: Mazzei Antonella Patrizia – Relatore: Sandrini Enrico Giuseppe Studio Legale www.molegale.it
Avv. Maria Vittoria Morselli
di Pistoia PT, Italia
Letto 276 volte dal 04/01/2017
La circostanza che l’accesso al social network richieda all’utente una procedura di registrazione non esclude la natura di “altro mezzo di pubblicità” richiesta dalla norma penale per l’integrazione dell’aggravante, che discende dalla potenzialità diffusiva dello strumento di comunicazione telematica utilizzato per veicolare il messaggio diffamatorio, e non dall’indiscriminata libertà di accesso al contenitore della notizia (come si verifica nel caso della stampa, che integra un’autonoma ipotesi di diffamazione aggravata), in puntuale conformità all’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che ha ritenuto la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 595 terzo comma cod. pen. nella diffusione della comunicazione diffamatoria col mezzo del fax (Sez. 5 n. 6081 del 9/12/2015, Rv. 266028) e della posta elettronica indirizzata a una pluralità di destinatari (Sez. 5 n. 29221 del 6/04/2011, Rv. 250459). Pertanto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 50/2017 dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale Ordinario, visto che quest’ultimo erroneamente si era dichiarato incompetente ritenendo i reati di competenza del Giudice di Pace. (Corte di Cassazione, sezione Prima Penale sentenza n. 50/2017 – Presidente: Mazzei Antonella Patrizia – Relatore: Sandrini Enrico Giuseppe).
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