Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 3 giugno 2017 è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".  Il testo che ha avuto un percorso prolungato e difficile (è passato tre volte dalle commissioni e le aule di palazzo Madama e di Montecitorio), ma ha avuto il definitivo accordo alla quarta lettura. Il testo è stata approvato in via definitiva all'unanimità con 432 e un astenuto.
 
La legge, all’articolo 1, dà la definizione del termine cyberullismo: si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito dei dati personali in danno di minorenni, nonché la diffusione di contenuti online il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. 
 
L’articolo 2 prevede che il minore ultraquattordicenne (o il genitore) possa richiedere al gestore del sito Internet o del social network un'istanza  per  l'oscuramento o la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale  del  minore, la cancellazione dei dati o delle immagini.
L’articolo 3 prevede un  piano di azione integrato fra la Presidenza del  Consiglio  dei Ministri, del Ministero dell'interno,  del Ministero dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca,  del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del  Ministero  della giustizia, del Ministero  dello  sviluppo  economico,  del  Ministero della salute, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia, del Garante per la privacy oltre che esponenti di associazioni e operatori che forniscono servizi internet.
L’articolo 4 riguarda direttamente  le linee di orientamento per la prevenzione  e il contrasto in ambito scolastico. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge il MIUR dovrà adottare linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni.
L’articolo 5 tratta l’informativa alle famiglie, le sanzioni in ambito scolastico e i progetti di sostegno e di recupero. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo dovrà informare tempestivamente i genitori ma anche attivare adeguate azioni di carattere educativo.
L’articolo 6 indica che le esigenze connesse allo  svolgimento  delle  attività  di formazione in  ambito  scolastico  e  territoriale  finalizzate  alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione  e  al contrasto del cyberbullismo sono stanziate ulteriori risorse  pari  a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.
L’articolo 7, infine, prevede che i minori di età superiore a quattordici anni che commettono atti di cyberbullismo è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore.  Ai  fini  dell'ammonimento,  il  questore  convoca  il  minore, unitamente ad almeno un genitore o  ad  altra  persona  esercente  la responsabilità genitoriale.